Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VENEZIA ed il Comune di Vigonovo - 16 marzo 2022 - 12 marzo 2025 - 20 novembre 2025

20 novembre 2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità 

ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e dell’art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con le successive modifiche di cui alla legge 120/2010 e messa alla prova ai sensi dell’art. 3 della legge 67/2014

PREMESSO che:

  • A norma dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla legge 120/2010 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • L’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • Il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88 che regolamenta le disposizioni dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 riguardante la “messa alla prova” dell’imputato, amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità;
  • Il Ministero di Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • Che il Comune di Vigonovo, presso le cui sedi potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli Enti indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo e con atto della Giunta Comunale n. 32 del 16.03.2022 si è deliberato di aderire alla convenzione;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta la delega di cui in premessa, ed il Comune di Vigonovo, nella persona del Sindaco pro-tempore e rappresentante legale, dott. Luca Martello, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la propria organizzazione e dell’accettazione formale, che i condannati alla pena di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e successive modificazioni e gli imputati “messi alla prova” di cui all’art. 8 della legge 67/2014 prestino lo loro attività non retribuita in favore della collettività. Possono essere presenti fino ad un massimo di quattro soggetti in contemporanea.

L’Ente specifica che presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, è così individuata:

  • Servizi sociali in favore di portatori di handicap, malati, anziani e minori;
  • Affiancamento operai comunali per servizi di pulizia, manutenzione strade comunali e in genere manutenzione del patrimonio comunale compresi gli impianti sportivi;
  • Collaborazione operativa all’interno dell’ufficio dei servizi sociali, dei servizi culturali, della biblioteca comunale e segreteria per attività di archiviazione;
  • Servizio di vigilanza delle scuole in orario di entrata e uscita scolastica in modo da potenziare il servizio presso gli attraversamenti stradali ordinariamente impegnati dagli scolari;
  • Attività di vigilanza e supporto ai volontari di associazioni convenzionate con il Comune per lo svolgimento di attività culturali, sportive, ricreative e sociali.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di rapportarsi con UEPE e di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Per i servizi sociali il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona dott.ssa Giuliana Tommasi;
  • Per i servizi legati alla manutenzione varia del patrimonio comunale il Responsabile dell’Area Manutenzioni – Lavori pubblici – Polizia Locale Lucio Masenadore;
  • Per i servizi culturali e le attività all’interno della Biblioteca civica la Responsabile dell’Area Amministrativa, Affari generali e Pubblica Istruzione dott.ssa Silvia Barzon.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e mentale dei condannati, curando la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e mentale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

  1. Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena:
  • il Comune ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di controllo designata dal Giudice in sentenza o nel Decreto penale di condanna, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 56 del D. Lg 274/2000 (se il condannato senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
  1. Per i soggetti imputati ammessi alla prova:
  • Il Comune ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna le eventuali violazioni degli obblighi dell’imputato in conformità al disposto di cui all’art. 4 D.M. n.88 del 9/4/2015 (l’imputato che senza giustificato motivo non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato).

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di tre anni e sarà rinnovabile anche tacitamente, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Venezia, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Vigonovo, 16.03.2022

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Venezia
Dott. Salvatore Laganà

Per il Comune di Vigonovo
Il Sindaco pro-tempore
Dott. Luca Martello

 

Identificativo della convenzione: 17502701

Convenzione tra il TRIBUNALE DI VENEZIA e

il Comune di Vigonovo

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

- che a norma dell’art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il Giudice di Pace ed il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’ art. 54 del citato Decreto legislativo;

SI STIPULA

la presente convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

 tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Stefano Manduzio, Presidente Vicario del TRIBUNALE DI VENEZIA, giusta la delega di cui in premessa e l’Ente COMUNE DI VIGONOVO nella persona del Sindaco Luca Martello, in qualità di legale rappresentante:

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che numero cinque condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
  2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  3. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
  4. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  5. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Dott.ssa Giuliana Tommasi Responsabile dell’Area Servizi alla Persona

Arch. Alessandro Francesco Villa Responsabile dell’Area manutenzioni – Lavori Pubblici

Dott.ssa Silvia Barzon Responsabile dell’Area Amministrativa, Affari generali e Pubblica istruzione

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure

profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Venezia, 12.03.2025

Il legale rappresentante dell’Ente
Dott. Luca Martello

Il Presidente Vicario del Tribunale
Dott. Stefano Manduzio

 

Identificativo della convenzione: 17576468

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell’168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l’atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168-bis codice penale;

che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Stefano Manduzio, Presidente Vicario del TRIBUNALE DI VENEZIA giusta delega di cui all’atto in premessa e l’Ente comune di Vigonovo Via Veneto n. 2 Vigonovo c.f. 82001670270 e p.i. 01547550275 nella persona del legale rappresentante e il Sindaco pro-tempore Luca Martello nella persona del legale rappresentante dell’Ente Comune di Vigonovo

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente che n. 3 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente sette dislocate sul territorio come da elenco allegato. L’ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

Servizi sociali – Manutentivi – Culturali/archivistica/Biblioteca

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 -quinquies del codice di procedura penale.

L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.

L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna

Art. 6

I referenti indicati all’art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità -Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Venezia, 20.11.2025

Il legale rappresentante dell’Ente
Luca Martello

Il Presidente Vicario del Tribunale
Stefano Manduzio