Protocollo d'intesa per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROMA e AFVS–Associazione Familiari e Vittime della Strada - 23 febbraio 2022

23 febbraio 2022

n. 1/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRESIDENZA

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

TRA

Il Tribunale ordinario di Roma nella persona del Presidente, Dott. Roberto Reali, che interviene nel presente atto per delega del Ministro della Giustizia,

E

L’Ente denominato AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus (Codice Fiscale 97524270150 e P. I.VA. 07712560965), con sede legale in Milano (MI), Viale Abruzzi 13/A – 20131, nel seguito indicato come Associazione, rappresentato da Giacinto Picozza, in qualità di Presidente e Rappresentante Legale del suddetto Ente, che incarica per la stipula del presente atto la Dott.ssa Silvia Frisina, Delegato di Presidenza, agendo in nome, per conto e nell’interesse del suddetto Ente;

Premesso che:

  • a norma dell’art. 33 della Legge del 29 Luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti del Terzo Settore, secondo le modalità previste dall’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274;
  • l’art. 2, c. 1 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E), subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • ai sensi dell'168 bis, comma 3, c.p. il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso Enti o Organizzazioni del Terzo Settore, anche internazionali, che operano in Italia, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero delle Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula dei protocolli in questione;
  • l'Ente firmatario del presente protocollo rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
  • l’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada O.n.l.u.s., in data 05/11/2018 ha sottoscritto una Convenzione con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti, la quale costituisce parte integrante del presente atto;

Tutto ciò premesso e a ratifica della Convenzione Ministeriale di cui sopra si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Art. 1.1 - L'Associazione consente che n. 10 utenti in messa alla prova ovvero condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, rispettivamente ai sensi degli artt. 168 bis c.p. e art. 464 bis c.p.p., nonché ai sensi degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Art. 1.2 - L'Associazione informerà la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E) circa eventuali variazioni relativamente ai posti disponibili oltre a quelli suindicati.

Art. 1.3 - L’Associazione si impegna a riservare i posti sopra indicati ai soggetti destinatari dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Roma.

Art. 2

Art. 2.1 - Nel caso di lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva, l’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna.

Art. 2.2 - Nel caso di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, l'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

Art. 2.3 - L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Associazione, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Art. 2.4 - Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 2.5 - Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina dei lavori di pubblica utilità degli imputati ammessi all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova.

Art. 3

Art. 3.1 - L'Associazione comunicherà all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) o ad altro organo indicato dal Giudice, il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati/condannati, e di impartire le relative istruzioni.

Art. 3.2 - I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) o ad altro organo incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti in messa alla prova e/o condannati ai lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Art. 3.3 - L’Associazione segnalerà, inoltre, con tempestività, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) o ad altro organo incaricato dal Giudice, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

Art. 3.4 - L’Ente si impegna, altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti.

Art. 4

Art. 4.1 - L’Associazione, al fine di implementare il contenuto dei programmi di trattamento nell’ambito dell’istituto della messa alla prova, nonché dei lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva, si impegna a titolo gratuito a realizzare il progetto “PES – Prevenire, Educare, Sensibilizzare”, corso di sicurezza stradale e legalità organizzato in collaborazione con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna territorialmente competente, attualmente attivo su tutto il territorio nazionale sin dalla data di sottoscrizione della Convenzione Ministeriale del 5 novembre 2018. Il progetto prevede un incontro collettivo della durata di n. 3 (tre) ore da svolgersi in presenza presso l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) o altro luogo individuato, ovvero in modalità da remoto (webinar) su piattaforma dedicata e affronta i seguenti argomenti:

  1. il racconto della nascita dell’Associazione ovvero la storia di Luigi Colosini, vittima della strada, attualmente in stato di coma vegetativo di grado II;
  2. l’importanza del volontariato, quale strumento volto alla crescita della persona, sia individualmente sia nelle formazioni sociali;
  3. presentazione degli scopi dell’Associazione, nonché la diffusione e la promozione delle campagne di sicurezza stradale;
  4. intervento di uno psicologo del traffico che affronta i fenomeni e i meccanismi psicologici più comuni che possono influenzare negativamente il comportamento alla guida;
  5. intervento di un esperto in diritto e tecnica della circolazione stradale che illustra le principali norme del Codice della Strada, le disposizioni della Legge del 23 marzo 2016 n. 41 “Omicidio e Lesioni stradali”, al fine di informare l’utenza sul contenuto di una legge ad oggi ancora poco nota, nonché la decadenza della copertura assicurativa con relativa rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza/sotto effetto di stupefacenti, in caso di verificazione di un sinistro;
  6. la testimonianza diretta di un familiare o di una vittima della strada, che racconta la propria storia scuotendo le coscienze dei partecipanti e divenendo momento di riflessione e sensibilizzazione.

Art. 5

Art. 5.1 - Il Tribunale si impegna, al fine di diffondere più compiutamente l’istituto della messa alla prova, ad ospitare all’interno degli Uffici materiale informativo/supporti forniti dall’Associazione, relativi all’istituto della messa alla prova e alle proprie campagne sociali di prevenzione, educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale.

Art. 6

Art. 6.1 - L’Associazione si impegna a comunicare in dettaglio, attraverso il rilascio di una dichiarazione di disponibilità al Tribunale o all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), i progetti assegnati ai soggetti in messa alla prova o che dovranno svolgere i lavori di pubblica utilità come sanzione penale sostitutiva, attribuendo priorità al progetto “Ruote ferme, pedoni salvi”, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Giustizia e dell’ANCI. Gli utenti in messa alla prova o condannati ai lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva vestiranno i panni di “Assistenti pedonali”, adeguatamente formati dagli agenti di Polizia Locale e presidieranno gli attraversamenti pedonali, agevolando il transito dei pedoni, principalmente in prossimità degli Uffici Giudiziari. Ogni utente sarà equipaggiato con pettorina ad alta visibilità, paletta luminosa e bodycam. L’intento del progetto è quello, da un lato di assicurare una maggiore tutela per gli utenti deboli della strada, e dall’altro rieducare gli utenti in messa alla prova che hanno commesso un reato in violazione al Codice della Strada. Tale attività consentirà loro di interiorizzare la gravità del reato commesso e rafforzare sentimenti di legalità, affermando la cultura del bene pubblico.

Art. 6.2 - Il progetto “Ruote ferme, pedoni salvi” sarà finanziato dal “Fondo Vittime della Strada”, fondo istituito dall’Associazione, nel quale convergono le donazioni/versamenti quali condotte riparatorie provenienti nell’ambito della messa alla prova e giustizia riparativa.

Art. 6.3 - L’esecutività di tale progetto è subordinata alla stipula di un protocollo d’intesa con il Corpo di Polizia Locale territorialmente competente.

Art. 6.4 - L’Associazione si riserva di far svolgere i lavori di pubblica utilità sia in modalità da remoto (smart working) che all’esterno della sede locale, in virtù delle peculiarità dei reati commessi che ineriscono alla circolazione stradale.

Art. 7

Art. 7.1 - Sono a carico dell’Associazione gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa dei lavoratori ammessi contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi anche mediante la stipula di polizze collettive.

Art. 7.2 - La spesa inerente alla copertura assicurativa INAIL è coperta dal fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 312 art. 1 della L. 208/2015.

Art. 8

Art. 8.1 - Il presente protocollo avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato per ulteriori 5 anni, salvo revoca delle parti.

Art. 8.2 - Copia del presente protocollo viene trasmesso alla Cancelleria Penale Dibattimentale e alla Cancelleria G.I.P./G.U.P. del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. citato in premessa, o altro Ufficio giudiziario che si ritiene opportuno.

Art. 8.3 - Il Tribunale si impegna a pubblicare il presente protocollo sul proprio sito internet.

Roma, 23 febbraio 2022

Il Presidente del Tribunale di Roma
Dott. Roberto Reali

Il Delegato di Presidenza della AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus
Dott.ssa Silvia Frisina