Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ALESSANDRIA e il Comune di Arquata Scrivia - 21 dicembre 2021

21 dicembre 2021

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
E

Il Comune di Arquata Scrivia, che interviene nel presente atto nella persona del Sindaco Pro Tempore Basso Alberto nato a Genova il 09.10.1982, con sede legale in Arquata Scrivia, Piazza Santo Bertelli n. 21, partita/codice fiscale 0027,4600063 come da copia conforme della delibera della Giunta Comunale allegata alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1
Attività da svolgere

Il Comune di Arquata Scrivia consente che un numero massimo di 5 (cinque) condannati possano svolgere presso la stessa lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa:

− Protezione Civile

− Manutenzione beni del patrimonio pubblico − Manutenzione del verde pubblico

Art.2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il Comune di Arquata Scrivia dispone che l’attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati verrà svolta dai seguenti dipendenti:

-David Williams - Responsabile servizio Territorio e Lavori Pubblici

-Fabrizio Repetto  - Responsabile servizio Polizia Municipale Protezione Civile

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, stante la predisposizione di tali servizi.

Art. 5
Divieto di retribuzione - assicurazioni sociali

E’ fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività svolta. E’ obbligatoria ed è a carico del Comune di Arquata Scrivia l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente convenzionato presso cui il condannato presta l’attività ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’autorità di pubblica sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato. I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una dichiarazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, dalle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione della stessa. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.

Alessandria lì 21 dicembre 2021

per IL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
Il Sindaco dott. Alberto BASSO

per il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Presidente del Tribunale dott. Antonio MAROZZO