Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale e l’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione provinciale di MODENA - 3 luglio 2017

3 luglio 2017


TRIBUNALE DI MODENA

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ’ AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che

  1. la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
  2. il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione - nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. - di richiedere la messa alla prova che consiste - anche - nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  3. a norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
  4. tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 Ms co. 3 c.p.);
  5. in data 10 giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  6. il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità posso essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
  7. il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

  • da decenni, l’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) tutela gli interessi dei privi della vista ed è impegnata a sostegno dell'inserimento civile e sociale dei cittadini aventi problematiche visive (con particolare attenzione all’integrazione scolastica e lavorativa), fornendo gratuitamente assistenza qualificata e servizi specifici ad tutti i cittadini non vedenti e ipovedenti residenti sul nostro territorio provinciale;
  • l’Unione, Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Provinciale (L.R. 34/2002) con il n. 170 del 17/09/2012, ha sede legale in Via Don Lorenzo Milani 54 a Modena e opera sia in città che sull’intero territorio provinciale avendo assistiti in tutti i comuni in esso compresi;

l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168 Ms c.p. e dall’art. 54 del D. Lvo 274/00,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. Vittorio Zanichelli, Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente l’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Provinciale di Modena con sede a Modena (MO) in Via Don Lorenzo Milani n,. 54 C.F. 80008370365 regolarmente iscritta Registro Provinciale delle Associzioni di Promozione Sociale (L.R. 34/2002) con il n. 170 del 17/09/2012, nella persona del legale rappresentante Ivan Galiotto nato a Carpi (MO) il 16/11/1984 e residente a Carpi (MO) in Via Ravaglio n. 3

art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che gli imputati, previo colloquio e valutazione di idoneità in relazione ad ogni caso specifico e tipologia di reato, considerata la fascia debole con la quale di andranno a rapportare, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art. 464 quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

  1. collaborazione in tutte le attività dell’ente e formazione continua (anche attraverso la consultazione di materiale di vario genere) per l’acquisizione di tutto il know-how necessario per permettere al volontario di potersi relazionare in maniera corretta e consapevole con la disabilità visiva;
  2. accompagnamento individualizzato di lavoratori, studenti ed anziani non vedenti od ipovedenti per le normali attività quotidiane (es. visite mediche e disbrigo pratiche burocratiche), accompagnamento individuale (es. cinema, teatro, riunioni di lavoro) e/o collettivo (es. gite sociali, assemblee, manifestazioni, mostre, ecc.) e accompagnamento dei dirigenti dell’ente per la partecipazione alle attività istituzionali dell’associazione;
  3. collaborazione con il personale dipendente per lo svolgimento delle attività d’ufficio e di segretariato sociale;
  4. lettura, registrazione e stampa (anche in braille) di riviste, quotidiani, libri, documenti, corrispondenza e qualunque altro tipo di materiale stampato in nero;
  5. attività di supporto alla programmazione ed alla progettazione di interventi formativi, di promozione, di aggiornamento, di ricerca, di orientamento, destinati a persone con handicap visivo e/o a gruppi bersaglio intermedi (es. operatori dell’handicap, assistenti sociali, insegnanti di sostegno, riabilitatori, operatori dell’informatica applicata a non vedenti, ecc.);
  6. organizzazione e partecipazione ad attività ludico-ricreative;
  7. partecipazione alle campagne di prevenzione della cecità svolte sul territorio provinciale e collaborazione con le attività di sensibilizzazione e informazione in materia di prevenzione delle malattie oculari, anche attraverso la distribuzione di materiale, notizie e pubblicazioni sulla disabilità;
  8. promozione, organizzazione e supporto ad ogni altra attività (es. eventi sociali, sportivi, ricreativi, culturali, ecc.) finalizzata al superamento dell’esclusione sociale dei soggetti privi della vista;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indicato il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e comporterà anche l’attività di informazione e formazione svolto da personale dell’ente in relazione alle concrete mansioni che il lavoratore dovrà assumere.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dall’art. 4 del D.M. 10 giugno 2015 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  1. il dirigente dell’Ente, dr. Ivan Galiotto (di seguito “il Coordinatore”);
  2. i soggetti dei settori indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena: Alessandro Albericci.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168-quater c.p..
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato. Copia di: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale e l’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Provinciale di Modena - 3 luglio 2017

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2020
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.

Modena, 3 luglio 2017

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente
Vittorio Zanichelli

Per l’Ente
Il Presidente
Ivan Galiotto