Convenzione tra l’Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna per la Calabria e l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria - 1 giugno 2017

1 giugno 2017

CONVENZIONE
TRA
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E
UFFICIO INTERDISTRETTUALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA CALABRIA

CONVENZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO, STUDIO E RICERCA SCIENTIFICA

TRA

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” con sede legale in Reggio Calabria, Via del Torrione 95 – P.IVA 01409470802 rappresentato dal Rettore Prof. Salvatore Berlingò nato a Pizzo Calabro (VV) il 09/06/1943

E

Il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale esterna di Catanzaro con sede legale in Catanzaro, Via Tre Fontane n.28 – C.F. 97089570796 rappresentato dalla Dott.ssa Angela Marcello, nata a Napoli il 24 agosto 1964, delegata dal Direttore dell’Interdistretto Dr Emilio Molinari

PREMESSO

  • che al fine di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che-abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
  • che il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei,  prevede nell’ambito del sistema dei crediti formativi all'art. 10 comma 5 lettera d) attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n.142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

L’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale esterna di Catanzaro e l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” con sede legale in Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, definiscono con la presente convenzione le modalità di collaborazione reciproche per l’effettuazione dei tirocini di formazione, di orientamento e di ricerca scientifica dei tirocinanti dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”

Art. 2

All’inizio di ciascun anno accademico l’Università e l’UIEPE di Catanzaro predispongono un piano comune che prevede il numero di tirocinanti da ammettere nella propria sede.

Art. 3

Il tirocinio formativo, di orientamento e di ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della Legge 24 giugno 1997, n. 196 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione, di orientamento e di ricerca scientifica è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile, indicato dall'Amministrazione.
Per ciascun tirocinante inserito presso l'Ufficio UIEPE di Catanzaro e sue Articolazioni del distretto in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo, di orientamento e di ricerca scientifica contenente:

  1. il nominativo del tirocinante/studente;
  2. i nominativi del tutor designato dall'Università  e del responsabile dell'Amministrazione;
  3. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso l'Amministrazione ospitante;
  4. le strutture presso cui si svolge il tirocinio/ ricerca scientifica;
  5. gli estremi indentificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 4

L'accesso alle strutture dell'Amministrazione è costituito ai soli fini dell'effettuazione dei tirocinio medesimo.
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, di orientamento e di ricerca scientifica il tirocinante è tenuto a:

  • svolgere le attività previste dal progetto formativo, di orientamento e di ricerca scientifica;
  • rispettare le norme in materia di igiene, di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro;
  • mantenere la necessaria riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  • rispettare le indicazioni fornite dal tutor universitario e dal Responsabile dell’Amministrazione.

L'UEPE ospitante si riserva di valutare l'idoneità del tirocinante attraverso l'acquisizione della documentazione di rito, richiesta per l'ammissione ai pubblici uffici.

Art. 5

Per l'ammissione al tirocinio presso l'UEPE ospitante, il tirocinante dovrà avere sostenuto gli esami relativi alle materie, previste nel piano di studi, che l'Università e la sede ospitante riterranno propedeutiche all'espletamento del tirocinio stesso.

Art. 6

La partecipazione del tirocinante ad attività fuori sede è consentita previa comunicazione al tutor universitario e all'Università al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art. 9.
Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante ed il soggetto ospitante con il consenso dell'Università, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
E’ consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta all'Università.
In caso di inosservanza di quanto previsto dall'art. 4, punto 2, nonché qualora lo svolgimento del tirocinio contrasti con le necessità organizzative dell'Ufficio ospitante la direzione dello stesso può revocare in qualsiasi momento, previa comunicazione, l'autorizzazione a svolgere l'attività.
L'Università ha facoltà di interrompere il tirocinio, con le stesse modalità, qualora l'esperienza non risponda alle esigenze formative del tirocinante.
Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 7

L'Ufficio si impegna a:

  • far svolgere i tirocini senza alcun onere a carico dell'Università,  fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9 della presente convenzione;
  • autorizzare i funzionari (assistenti sociali, psicologi cd eventuali altri profili professionali) a svolgere la funzione di supervisore dei tirocinanti in orario di lavoro;
  • garantire la partecipazione dei supervisori e dei funzionari ad appositi momenti di formazione, di programmazione e di verifica in ordine ai tirocini organizzati in collaborazione tra l'Ufficio ospitante e l'Università;
  • favorire la partecipazione del personale ad attività di formazione, di aggiornamento, seminari, convegni organizzati dall'Università  anche d'intesa con l'UIEPE di Catanzaro.

Art. 8

Nella prima fase del tirocinio saranno previste attività formative, a cura di formatori designati tra il personale dell'Ufficio ospitante mirate all'acquisizione di elementi normativi e tecnico organizzativi propedeutici all'inserimento operativo nell'Ufficio.

Art. 9

L' Università si impegna a:

  • garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti, stipulando apposita polizza presso l'INAIL relativamente ad infortuni, invalidità e morte sopravvenute a causa dello svolgimento del tirocinio, e presso compagnie assicurative operanti nel settore relativamente alla responsabilità civile per danni che gli studenti dovessero arrecare a persone o cose durante il periodo del tirocinio;
  • fornire supporti culturali e didattici per le attività di tirocinio e di ricerca scientifica;
  • prevedere la partecipazione dei supervisori del tirocinio e dei di funzionari dell'ufficio alle attività di formazione, programmazione e verifica in ordine al tirocinio erogate dalla sede universitaria;
  • rendere disponibile la biblioteca ed il materiale didattico dell'Università ai supervisori del tirocinio;
  • fornire a titolo gratuito al personale dell'Ufficio ospitante la possibilità di partecipare ad eventuali iniziative di formazione organizzate dall'Università.   

L'Università esonera l'Ufficio ospitante da ogni responsabilità per ogni evento che possa pregiudicare o comunque recare nocumento ai tirocinanti.

Art. 10

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio ospitante si impegna a segnalare l’evento agli istituti assicurativi ed all'Università entro i termini previsti dalla normativa vigente, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università.

Art. 11

Eventuali attività di ricerca da effettuare nell’ambito del tirocinio, attinenti alle discipline dell’esecuzione penale esterna e, in particolare, sociologiche e criminologiche, nonché di interesse per l’Amministrazione, necessitano di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione.

Art.12

La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni dalla data della firma e potrà essere espressamente rinnovata dietro istanza scritta del soggetto ospitante da inviare all’Università prima della data di scadenza.

Art. 13

La presente Convenzione è esente da IVA ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 633/72.
Le spese di eventuale registrazione sono a carico dell’Università.

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per l’Università degli Studi per Stranieri
Il Rettore
prof. Salvatore Berlingò

Per l’UIEPE di Catanzaro
delegata dal dr Emilio Molinari
dr.ssa Angela Marcello