Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CROTONE ed il Comune di Strongoli - 30 settembre 2021
30 settembre 2021
TRIBUNALE DI CROTONE
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54, D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E N. 2, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
PREMESSO
- Che a norma dell’art. 54, del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare su richiesta dell’imputato e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2 della Legge n. 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2,3,4, e 6) del D. Lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;
- che, in base all’art. 73, comma 5 bis, D.P.R. n. 309/90, inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l’art. 224 bis del D. Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 Febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il Giudice può disporre, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l’art. 33 della Legge 29.07.2010 N. 120 ha inserito il comma 9 bis dell’art. 186 e il comma 8 bis dell’art.187 del D. Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:
- Che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000, N. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato,, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- Che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000, N. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato,, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 09 Ottobre 1990, N. 309.
- che l’art. 6, comma 7, della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il Giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che l’art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che il Comune di Strongoli, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Maria Vittoria MARCHIANO’, Presidente del Tribunale di Crotone, giusta la delega di cui alla premessa
E
l’Ente locale Comune di Strongoli, nella persona del Sindaco, Sergio BRUNO, nato ad Avellino (AV) il 05.11.1966, CF BRNSRG66S05A509T,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
ATTIVITÀ DA SVOLGERE
Il Comune consente che un numero massimo contemporaneo di 3 (tre) persone condannate a svolgere lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle norme indicate in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del Decreto Ministeriale citato in premessa, presso le sotto indicate strutture:
COMUNE DI STRONGOLI
UFFICIO TECNICO.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
Manutenzione Verde Pubblico.
Art. 2
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
ART. 3
SOGGETTI INCARICATI DI COORDINARE LE PRESTAZIONI
Il Comune individua nel Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e suoi eventuali delegati, le persone incaricate di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.
ART. 4
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il Comune si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
ART. 5
DIVIETO DI RETRIBUZIONE – ASSICURAZIONI SOCIALI
E’ fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
ART. 6
VERIFICHE E RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO
L’amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l’attività, ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.
I soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ed impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
ART. 7
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve lr eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.
ART. 8
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.
Crotone,
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Tribunale di Crotone
Dott.ssa Maria Vittoria MARCHIANÒ
Il Sindaco del Comune di Strongoli
Sergio BRUNO
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