Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di BENEVENTO e il Comune di San Bartolomeo in Galdo - 5 ottobre 2021 - 26 ottobre 2026
26 ottobre 2026
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 n. 274,
ART. 2 DEL D.M. Ministero della GIUSTIZIA 26 MARZO 2001,
DELL’ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309/90,
DEGLI ARTT. 224 BIS, 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS DEL CODICE DELLA STRADA,
DELL’ART. 33 LEGGE 29 LUGLIO 2010 n. 120, DEGLI ARTT. 165 E 168 BIS COMMA 1 C.P.
ATTIVITA’ NON RETRIBUITA A FAVORE DELLA COLLETTIVITA’
Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e Comune di San Bartolomeo in Galdo.
Premesso
- che, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui in epigrafe, il Giudice (Giudice di Pace e Tribunale, in composizione monocratica) può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- che, l’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che, il Ministero della Giustizia con atto del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che, per competenza istituzionale (Legge 354/75 e successive modifiche), nella stipulanda convenzione interviene l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
- che, l’ente/associazione presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
- che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione;
tanto premesso
tra
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui in premessa; l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento,
e
il Comune di San Bartolomeo in Galdo, di seguito l’Ente, in persona del Sindaco, dott. Carmine Agostinelli, si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
L’Ente consente che massimo n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto con l’art. 1 del D.M. citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- manutenzione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
- manutenzione verde pubblico;
Le attività innanzi indicate saranno svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12:00, presso le strutture dell’Ente in Via Corso Roma, n. 30, oppure presso altre strutture di proprietà comunale
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33 c. 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Giovanni Diurno ( responsabile UTC)– coordinatore
- Vincenzo d’Onofrio ( funzionario UTC) – tutor
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento e al Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione di tali soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Il personale incaricato, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Associazione.
Art.8
La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata qualora nessuna nelle parti contraenti comunicherà formale disdetta.
La disdetta su indicata dovrà essere comunicata formalmente entro e non oltre il termine di 30 giorni prima della data di scadenza.
Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell’elenco degli enti/associazioni convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato all’Ente.
Una copia conforme della convenzione dovrà essere trasmessa al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale degli Affari Penali, Roma.
La stipula della convenzione sarà indicata nell’apposito elenco presente sul sito web istituzionale del Tribunale di Benevento.
Benevento, 5 ottobre 2021
il Presidente del Tribunale
dott.ssa Marilisa Rinaldi
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento
Il Direttore dott.ssa Marisa Bocchino
Dott.ssa Marisa Bocchino
il Sindaco dott. Carmine Agostinelli
Identificativo della convenzione: 17731624
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice puo sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale estema, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilita;
che ai sensi dell'l68-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilita consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettivita, di durata non inferiore a dieci giomi, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche intemazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalita ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attivita non retribuita in favore ·della collettivita per la messa alla prova
e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo,
con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;
che i1 Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·l del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilita per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto cio premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. MICHELE RUSSO, Presidente del TRIBUNALE DI BENEVENTO
giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO nella persona del legale rappresentante Carmine Agostinelli
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
L'Ente consente che n. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attivita non retribuita in favore della collettivita, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potra essere svolta l'attivita lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informera periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale estema, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attivita di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilita, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilita presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attivita, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale estema.
Art. 3
L'attivita non retribuita in favore .della collettivita sara svolta in conformita con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specifichera le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignita della persona.
L'ufficio di esecuzione penale estema, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attivita di pubblica utilita, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attivita lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, e fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma,per l'attivita da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilita degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'ente garantisce la conformita delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare l a predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrita dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per l a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè riguardo alla responsabilita civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilita, e a carico dell'ente, che provvedera, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potra beneficiare dieventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunichera all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilita da parte <lei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestivita, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalita di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentira l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attivita di controllo che sara effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonche 1 a visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati all'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informera l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresi, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilita, fomiranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale estema, che assicura le comunicazioni all'autorita giudiziaria competente, con le modalita previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potra essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilita, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potra recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attivita.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attivita dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attivita di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale estema informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avra la durata di anni 5 a decorrere dalla data di • sottoscrizione e potra essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiomata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilita·e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Intemi e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunita - Direzione Generale per l'esecuzione penale estema e di messa alla prova, nonche all'ufficio di esecuzione penale estema competente.
Benevento, li 26/10/2026
11 legale rappresentante dell'Ente,
Carmine Agostinelli
II Presidente del TRIBUNALE DI BENEVENTO,
MICHELE RUSSO
ALLEGATO
Sedi presso le quali potra essere svolta l'attivita lavorativa:
- Comune di san bartolomeo in galdo - c.so roma, 30