Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di BENEVENTO e il Comune di Montesarchio - 1 luglio 2021 e modifica del 14 marzo 2024

14 marzo 2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 n. 274, ART. 2 DEL D.M. MinistEro della GIUSTIZIA 26 MARZO 2001, DELL’ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309/90, DEGLI ARTT. 224 BIS, 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS DEL CODICE DELLA STRADA, DELL’ART. 33 LEGGE 29 LUGLIO 2010 n. 120, DEGLI ARTT. 165 E 168 BIS COMMA 1 C.P.

Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e Comune di Montesarchio

Premesso

che, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui in epigrafe, il Giudice (Giudice di Pace e Tribunale, in composizione monocratica) può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

che, l’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che, il Ministero della Giustizia con atto del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che, per competenza istituzionale (Legge 354/75 e successive modifiche), nella stipulanda convenzione interviene l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

che, l’ente/associazione presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione;

tanto premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui in premessa; l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, e il Comune di Montesarchio, di seguito l’Ente, in persona del vice sindaco Annalisa Clemente, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente che massimo n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto con l’art. 1 del D.M. citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • protezione civile mediante prestazioni a favore delle popolazioni in caso di calamità naturali o di prevenzione e spegnimento di incendi;
  • manutenzione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
  • manutenzione verde pubblico;
  • prevenzione e repressione del randagismo
  • archiviazione documentazione cartacea e attività di front office.

Le attività innanzi indicate potranno essere svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, ed il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30, presso le strutture dell’Ente in Via San Francesco n. 1, ovvero presso le ulteriori sedi comunali.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33 c. 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Domenico Duilio - Tutor

per le prestazioni che riguardano:

  • protezione civile mediante prestazioni a favore delle popolazioni in caso di calamità naturali o di prevenzione e spegnimento di incendi;
  • manutenzione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
  • manutenzione verde pubblico.
  • Luogotenente Massimo Pagnozzi - Tutor

per le prestazioni che riguardano:

  • prevenzione e repressione del randagismo
  • archiviazione documentazione cartacea e attività di front office.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento e al Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione di tali soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Il personale incaricato, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Associazione.

Art.8

La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata qualora nessuna nelle parti contraenti comunicherà formale disdetta.

La disdetta su indicata dovrà essere comunicata formalmente entro e non oltre il termine di 30 giorni prima della data di scadenza.

Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell’elenco degli enti/associazioni convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato all’Ente.

Una copia conforme della convenzione dovrà essere trasmessa al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale degli Affari Penali, Roma.

La stipula della convenzione sarà indicata nell’apposito elenco presente sul sito web istituzionale del Tribunale di Benevento.

Benevento lì 01.07.2021

Tribunale Ordinario di Benevento
il Presidente del Tribunale Dott.ssa Marilisa Rinaldi

Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento
il Direttore Dott.ssa Marisa Bocchino

Il Comune di Montesarchio
il Vice Sindaco Annalisa Clemente

 

Verbale di incontro per la modifica parziale dell’articolo 1 della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt.52 e 54 del D.Leg.vo 28-8-2000 n.274 e art. 2 D.M. Giustizia del 26-3-2001, e procedura di messa alla prova, di cui alla Legge 28-4-2014 n.67, capo 2, art.3, stipulati tra il Ministero della Giustizia e per esso il Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna Benevento con il Comitato Provinciale della Comune di Montesarchio in data 01 Luglio 2021 con rinnovo tacito annuale

L’anno 2024, il giorno 14.03.2024, del mese di Marzo, dinanzi al Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento, Dott.ssa Marilisa Rinaldi e del Direttore Reggente dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento, Dott.ssa Marisa Bocchino, è comparso per procedere alla modifica parziale degli articoli nn. 1 e 3 delle convenzioni datate 01.07.2021, di cui in premessa, il Sindaco del Comune di Montesarchio Avv. Carmelo Sandomenico.

Tra le parti così costituite, si conviene, pattuisce e stabilisce quanto segue :

L’art.1 della convenzione per Lavori di Pubblica Utilità viene modificato come qui di seguito specificato:

<< L’Ente consente a numero massimo di 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto con l’art. 1 del D.M. citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- protezione civile mediante prestazioni a favore delle popolazioni in caso di calamità naturali o di prevenzione e spegnimento di incendi;

- manutenzione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;

- manutenzione verde pubblico;

- prevenzione e repressione del randagismo

- archiviazione documentazione cartacea e attività di front office.

Le attività innanzi indicate potranno essere svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, ed il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30, presso le strutture dell’Ente in Via San Francesco n. 1, ovvero presso le ulteriori sedi comunali.

L’art.3 della convenzione per Lavori di Pubblica Utilità viene modificato come qui di seguito specificato:

L’Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Ing. Fausto Pepe - Tutor
  • Sig.ra Annamaria Zipete - Tutor

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento e al Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

L’art.1 della convenzione per messa alla prova viene modificato come di seguito specificato:

 <<L'Ente consente che n. 5 (cinque) soggetti, numero già indicato nella convenzione sottoscritta in pari data per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi del D.Lgs n.274/2000, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività per l’adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le attività si svolgeranno presso le strutture dell’Ente in Via San Francesco, n. 1.

L’Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna riguardo la situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri, per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.>>

L’art.3 della convenzione per messa alla prova viene modificato come qui di seguito specificato:

L’Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Ing. Fausto Pepe - Tutor
  • Sig.ra Annamaria Zipete - Tutor

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento e al Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

La presente modifica forma parte integrante delle convenzioni originariamente sottoscritte in data 01-07-2021. Si dichiara, infine, che restano invariate tutte le altre disposizioni contenute negli innanzi citati atti.

Il presente verbale viene redatto in triplice originale, uno per ogni parte costituita.

Benevento, lì 14.03.2024

Tribunale Ordinario di Benevento
Il Presidente Dott.ssa Marilisa Rinaldi

Ufficio Esecuzione Penale Esterna Benevento
Il Direttore Dott.ssa Marisa Bocchino

Comune di Montesarchio
Il Sindaco Avv. Carmelo Sandomenico