Protocollo di collaborazione tra Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la Conferenza nazionale volontariato giustizia - 9 giugno 2017

14 giugno 2017

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

il DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ (di seguito DGMC), con sede in Roma - via Damiano Chiesa, 24, nella persona del Capo Dipartimento, dott. ssa Gemma Tuccillo,

e

la CONFERENZA NAZIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA (di seguito CNVG) con sede in Roma - via Raffaele Majetti, 95, nella persona del Presidente, dott.ssa Ornella Favero.

VISTO l’art. 118 c. 4 della Costituzione, che sancisce il principio di sussidiarietà così valorizzando il ruolo del volontariato;

VISTO l'art. 17 Ord. penit. che prevede che la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private;

VISTO l’art. 78 Ord. penit. che prevede che gli assistenti volontari possono collaborare per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie;

VISTO l’art. 120 del D.P.R. 230/2000 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” che prevede che l’attività di volontariato sia svolta in piena integrazione con quella degli operatori istituzionali;

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" e il D.lgs 28 luglio 1989 n.272 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/88” sanciscono il principio che la misura detentiva rappresenta nei confronti del minore e giovane adulto sottoposto a procedimento penale una scelta residuale a fronte della quale vengono introdotte misure volte a rimuovere le cause che hanno determinato la condotta deviante,  anche attraverso azioni concrete nel territorio dove esse sono state prodotte, attivando quelle risorse territoriali che possono fornire al minore e giovane adulto e al suo nucleo familiare il necessario sostegno al processo evolutivo della sua personalità e a quello di responsabilizzazione rispetto al reato commesso;

VISTO il d.lgs. 15 Dicembre 2015 n. 212 ”Attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI.;

VISTE le linee di indirizzo in materia di volontariato approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento del 10 marzo 1994 che danno indicazioni sulle modalità più idonee a realizzare proficue intese tra il Sistema dell'esecuzione penale ed il Volontariato, attribuendo anche a quest'ultimo un ruolo di protagonista;

CONSIDERATO che a seguito del processo di riorganizzazione, di cui al D.P.C.M. n. 84/2015, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, (di seguito DGMC), è competente rispetto agli autori di reato minorenni e adulti in area penale esterna ed è composto da due Direzioni Generali:

  1. Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile;
  2. Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

VISTE le regole riguardanti gli standard minimi per le misure non detentive (le Regole di Tokio) del 14.12.1990, che alla regola 1.2 promuove il coinvolgimento della comunità nella gestione ed esecuzione delle sanzioni non detentive e in particolare nell’azione di sostegno dell’autore di reato;

VISTA la Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati Membri sulle Regole in materia di probation che alla Parte III “Responsabilità e rapporti con altri organismi”, art. 37 prevede che i servizi di probation cooperino con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione ed adempiere ai loro obblighi;

VISTA la Raccomandazione R(12)5, recante il Codice Europeo di etica per il personale penitenziario che esplicita il ruolo determinante al sostegno che può essere offerto dalla popolazione e dal coinvolgimento della società, per il raggiungimento e l’efficienza di determinati obiettivi dei servizi penitenziari;

VISTO il Protocollo operativo tra il DAP e la CNVG stipulato il 13 novembre 2014, nel quale si riconosce il Volontariato come protagonista per la realizzazione della integrazione sociale delle persone in esecuzione penale;

VISTE le circolari n. 0115073 del 21 marzo 2011 e n. 151622 del 29 aprile 2015 con le quali la Direzione generale dell’esecuzione penale esterna disciplina il ruolo e la presenza del volontariato presso gli UEPE;

VISTE le circolari n. 8 del 24 aprile 2002 della Divisione III del Dipartimento Giustizia Minorile e la n. 8 del 13 aprile 2017 del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità “assistenti volontari ex art. 78 O.P. presso le strutture territoriali del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità – competenze e procedure di autorizzazione”, con le quali si conferma la volontà di valorizzare e qualificare ulteriormente la presenza dei volontari presso i Servizi Minorili e gli Uffici di esecuzione penale esterna;

VISTA la direttiva del Capo del DGMC del 17.01.2017 che assegna agli Uffici interdistrettuali e ai Centri per la giustizia minorile la competenza alla stipula di accordi con le Conferenze regionali del Volontariato Giustizia, e funzioni di raccordo e coordinamento degli impegni degli uffici di esecuzione penale esterna e dei servizi minorili;

CONSIDERATO che il Volontariato opera all'interno degli Uffici di esecuzione penale esterna e dei Servizi Minorili con il coordinamento delle rispettive Direzioni;

CONSIDERATO che il Ministero della Giustizia riconosce la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (attualmente composta dalle seguenti organizzazioni: AICS – Antigone - ARCI - Caritas Italiana - Comunità Papa Giovanni XXIII - Forum Salute Carcere - Libera - SEAC - Jesuit Social Network Italia Onlus – CNCA e da 18 Conferenze Regionali) quale soggetto che garantisce efficienza ed affidabilità per le scelte programmatiche che riguardano gli ambiti di intervento del volontariato nelle sue diverse forme ed espressioni nel settore dell’esecuzione penale;

RITENUTA la necessità di promuovere un ulteriore e più intenso percorso di collaborazione tra il volontariato, gli Uffici di esecuzione penale esterna e i Servizi Minorili;

TUTTO CIO' PREMESSO la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia ed il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità  convengono quanto segue:

Articolo 1
Impegni reciproci

  1. Il DGMC riconosce la CNVG quale interlocutore di riferimento per le scelte programmatiche che riguardano gli ambiti di intervento del volontariato nel settore della giustizia minorile e dell'esecuzione penale esterna;
  2. La CNVG si impegna a rendere noti al DGMC gli organismi suoi aderenti;
  3. Il DGMC e la CNVG si impegnano a fornire reciproche informazioni sulle rispettive strutture decentrate per agevolare la comunicazione;
  4. Il DGMC e la CNVG, attraverso le attività di programmazione, informazione e formazione, favoriscono la piena integrazione di coloro che svolgono attività di volontariato;
  5. Il DGMC e la CNVG si impegnano a favorire la stipula delle convenzioni previste dall'art. 120 c. 1 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario;
  6. Il DGMC si impegna ad agevolare l'accesso e lo svolgimento delle attività dei volontari in collaborazione con gli Uffici di esecuzione penale esterna e presso i Servizi Minorili;
  7. Il DGMC e la CNVG si impegnano nella progettazione congiunta di iniziative formative rivolte al personale dipendente e ai volontari;
  8. Il DGMC e la CNVG si impegnano affinché le attività del volontariato siano svolte previo confronto costante con gli operatori istituzionali in riferimento ad ogni attività proposta e  secondo modalità e tempi concordati;
  9. Il DGMC si impegna a fornire informazioni alle associazioni di volontariato su normative, direttive, circolari e linee di indirizzo, nonché dati statistici che possano riguardare l'impegno del volontariato;
  10. Il DGMC si impegna ad adottare tutte le misure che si renderanno necessarie, al fine di consentire ai volontari di inviare propri contributi ed osservazioni, nell’ambito dell’attività di programmazione delle attività degli uffici;
  11. La CNVG si impegna a promuovere incontri periodici tra i gruppi e le associazioni aderenti, sia a livello territoriale che a livello nazionale;
  12. Il DGMC si impegna a concordare con la CNVG e le sue articolazioni l’accesso dei volontari ai sensi degli artt. 17 e 78 dell’Ord. penit;
  13. Le parti si impegnano ad individuare fondi di finanziamento, nazionali ed europei, per la realizzazione di eventuali sperimentazioni e per la diffusione di buone prassi.

Articolo 2
Programmazione congiunta

Il DGMC si impegna a far si che le attività di volontariato concordate con la CNVG e le sue articolazioni, siano rappresentate all’interno dei documenti di programmazione che gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e i Centri per la giustizia minorile predispongono annualmente;
La CNVG si impegna, con il necessario supporto della Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova e della Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile, nonché delle loro articolazioni territoriali a:

  1. realizzare una mappatura ed una banca dati delle agenzie di volontariato a livello territoriale impegnate nel settore dell’inclusione e del reinserimento di persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria;
  2. favorire la stipula di convenzioni per lo svolgimento, da parte dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, di attività non retribuite a beneficio della collettività, con particolare riguardo alle applicazioni delle attività sociali, di volontariato e del lavoro di pubblica utilità;
  3. promuovere l’offerta di programmi di accoglienza residenziale per persone che altrimenti non avrebbero la possibilità di accedere a misure e sanzioni di comunità;
  4. promuovere l’offerta di programmi di collaborazione alle attività riabilitative, riparative e di utilità sociale previste dalla legge n. 67/2014 e dall’art. 28 D.P.R. 448/88 sulla messa alla prova;
  5. promuovere l’offerta di programmi di sensibilizzazione e di educazione alla legalità ed alla solidarietà rivolti alle comunità di appartenenza e realizzati da soggetti, minori e adulti, sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria attraverso l’elaborazione e l’attuazione di percorsi e di progetti sperimentali, anche in collaborazione con i distretti scolastici;
  6. svolgere un lavoro di sensibilizzazione della collettività in materia di misure e sanzioni di comunità, con particolare attenzione alle fasce giovanili presso le scuole;
  7. promuovere l’accompagnamento nelle misure di comunità e nei rapporti con la  famiglia, con particolare attenzione al sostegno domiciliare;
  8. collaborare all’offerta di attività culturali, ricreative e sportive;

Articolo 3
Accordi regionali

Il DGMC e la CNVG  promuovono la stipula a livello locale, tra Uffici interdistrettuali, C.G.M. e CRVG, di accordi di collaborazione che tengano conto di quanto stabilito dal presente accordo nazionale, tesi a valorizzare le singole specificità territoriali.

Articolo 4
Aggiornamenti normativi

Le associazioni di volontariato si impegnano a svolgere la loro attività, indirizzata ai singoli soggetti o a progetti generali, nel rispetto delle normative disciplinanti l’attività dei volontari negli Uffici di esecuzione penale esterna e dei Servizi Minorili che avranno cura di fornire costanti aggiornamenti sulla specifica normativa.

Articolo 5
Partecipazione a incontri periodici

Le parti si impegnano a promuovere incontri periodici tra i rappresentanti delle associazioni di volontariato ed i responsabili dei Servizi Minorili e degli Uffici di esecuzione penale esterna, nonché con tutti i soggetti, pubblici e privati, che collaborano al trattamento per favorire la massima integrazione e conoscenza reciproca per la realizzazione dei progetti condivisi.

Articolo 6
Contributi al percorso trattamentale

Il DGMC si impegna a fornire precise indicazioni affinchè, i funzionari dei Servizi Minorili e degli Uffici di esecuzione penale esterna raccolgano i contributi delle associazioni di volontariato, curando l’inserimento della documentazione utile nel fascicolo del singolo utente. Per favorire l'integrazione degli interventi nel percorso trattamentale del soggetto, di cui ciascun funzionario è titolare, i volontari impegnati sul singolo caso potranno partecipare agli incontri delle équipe trattamentali e nelle verifiche dei programmi di trattamento.

Articolo 7
La minore età

Nella definizione degli ambiti d’intervento e di collaborazione con la CNVG, in relazione ai minori di età, vista la riconosciuta condizione di vulnerabilità del minore nell’impatto con il circuito penale, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla individuazione dei  volontari, alla definizione delle modalità di supporto e di accompagnamento socio-educativo a salvaguardia della specificità della condizione del minore e nel suo superiore interesse. A tale proposito si sosterranno azioni locali di aggiornamento e di formazione integrata.

Articolo 8
Rapporti con altri enti e buone prassi

Le parti si impegnano a promuovere ed agevolare altre attività di inclusione sociale, di concerto con ulteriori risorse e istituzioni del territorio, anche stipulando appositi protocolli e convenzioni. Inoltre, si potranno svolgere specifiche iniziative, anche di portata regionale, finalizzate alla valorizzazione delle esperienze nel settore, alla diffusione delle “buone prassi” ed allo sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione omogenei della partecipazione del volontariato al trattamento dei minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Articolo 9
Trattamento dati

I volontari si impegnano a mantenere assoluta riservatezza rispetto alle informazioni ed alle situazioni di cui vengono a conoscenza, a tutela dei dati personali, delle esigenze di ordine e di sicurezza e di rispetto della legalità, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 10
Inosservanza delle condizioni di autorizzazione, comportamento pregiudizievole, inidoneità del volontario.

Qualora si rilevino casi di inosservanza delle condizioni di autorizzazione, dì comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza, ovvero di inidoneità dell'assistente volontario al corretto svolgimento dei suoi compiti, i direttori dei servizi minorili e degli uffici di esecuzione penale esterna sospenderanno l’autorizzazione e ne chiederanno la revoca al DGMC che, previa istruttoria, con la partecipazione della CNVG, provvederà all’emanazione del relativo decreto. Della revoca sarà messo a conoscenza il Magistrato di Sorveglianza e la CRVG.

Articolo 11
Durata

Il presente Accordo di collaborazione, che si intende senza oneri per la Amministrazione,  ha efficacia per tre anni e verrà rinnovato con il consenso delle parti.

Roma, 9 giugno 2017

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la  Giustizia
Minorile e di Comunità
Il Capo Dipartimento
Gemma Tuccillo

Conferenza Nazionale
Volontariato Giustizia  
Il Presidente
Ornella Favero