Protocollo tra il Ministero della giustizia e Regione autonoma Sardegna - 7 febbraio 2006

7 febbraio 2006

Il Ministro della Giustizia e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

PREMESSO

 


che la collaborazione tra il Ministero della Giustizia e la Regione Autonoma della Sardegna consente la realizzazione di programmi d’intervento congiunto in ambito regionale, che tengano conto della peculiarità della realtà locale, in particolare delle esigenze delle comunità nelle quali insistono gli Istituti di pena, e/o servizi del Ministero della Giustizia nel comune obiettivo del recupero di risorse umane compresse dal disadattamento nonché di prevenzione e contenimento del fenomeno criminalità;

che la L.354/75 e successive modifiche, nonché il DPR 230/00, la L.165/98 e la L.40/01, norme riguardanti l’ordinamento penitenziario, il DPR 448/88, disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e il D.L.vo 272/89 norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del DPR 448/88; il DPR 348/79 – norme di attuazione DPR 616 per la Regione Autonoma Sardegna - e il D.L.vo 112/98 disciplinanti il trasferimento e le deleghe alle Regioni delle funzioni amministrative dello Stato, il T.U. 267/00  sulle autonomie locali; la L. 328/00  “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali “ e i relativi provvedimenti attuativi, da ultimo la legge costituzionale n.3 del 18-10-2001 che definisce in modo più completo le competenze delle Regioni; individuano, nel rispetto delle diverse competenze  e della normativa nazionale e regionale di riferimento, settori di intervento congiunto sui quali il Ministero della Giustizia e la Regione, anche quale coordinatrice e promotrice delle attività degli Enti Locali, del volontariato, del Terzo settore, devono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Costituzione e dalle leggi in materia. 

CONSIDERATO

che gli interventi rivolti alle persone sottoposte ad esecuzione penale sono da intendersi attuativi di un sistema di azioni di politica sociale finalizzato all’attuazione delle prescrizioni di cui all’art. 27 della Costituzione, secondo cui “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” e che la riforma penitenziaria del 1975 e le successive modifiche rappresentano un significativo cambio di cultura affinché la pena si declini non più esclusivamente secondo le modalità della custodia detentiva, ma soprattutto secondo percorsi trattamentali, anche alternativi  al carcere, come peraltro ribadito dagli artt. 81 e seguenti delle Regole Minime dell'O.N.U. del 1955, del Consiglio d'Europa del 1973, della Raccomandazione R(87) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987;

che il processo penale per i minori con i D.P.R. 447 e 448/88 ed inoltre il D.Lgs. 272/89 e successive modificazioni e integrazioni, hanno sancito la salvaguardia dei diritti dei minori e ribadito l’unitarietà e la globalità dell’intervento.
VISTO il D.L.vo 230/99 e il D.L.vo 433 del 22.12.00 sul riordino della medicina penitenziaria, il D.M. 21 aprile 2000 di approvazione del progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, il T.U. 309/90 sul trattamento della tossicodipendenza, la legge 231/99 in materia di esecuzione delle pene, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, norme nelle quali particolare rilievo viene dato alla cura e alla riabilitazione delle persone condannate tossicodipendenti e alcooldipendenti, al ruolo rilevante e crescente del sistema regionale dei servizi socio-sanitari nel farsi carico dei soggetti coinvolti nel  circuito penale, così da rispondere ai loro bisogni e tutelarne i diritti, interagendo, in tal modo, con il complesso normativo che presiede alla sua definizione ed alla sua gestione.

FATTO SALVO  quanto modificato dal Titolo V parte seconda della Costituzione e le norme conseguenti il trasferimento e le deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.

CONSIDERATO quanto previsto dalla legge regionale 23.12.2005, n.23 che istituisce il sistema integrato dei servizi alla persona, e promuove forme di collaborazione e coordinamento con gli organi periferici dello Stato con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia, attraverso azioni specifiche e differenziate nell’ambito del Piano Sociale Regionale e delle linee guida per la realizzazione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona.

VISTE le linee di indirizzo della Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali ed il Volontariato in cui viene ribadita l’importanza della collaborazione interistituzionale nell’ambito dell’esecuzione penale. In particolare quelle in materia di volontariato approvate il 10.3.1994, nonché il Protocollo d’Intesa siglato l’8.6.1999 tra il Ministero della Giustizia e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, evidenziano l’importanza del ruolo del Volontariato nelle attività di prevenzione generale, nell’ambito del trattamento e del reinserimento sociale delle persone recluse; pertanto il Ministero della Giustizia e la Regione Autonoma della Sardegna riconoscono la necessità di promuovere e sostenere forme di collaborazione stabili ed organiche con gli organismi del Volontariato e del Terzo Settore attivi nei penitenziari e nelle diverse realtà territoriali;
 le proposte formulate nel 2001 dalla Commissione  Diritti Civili del Consiglio Regionale della Sardegna a seguito dell’indagine conoscitiva sugli  istituti e servizi del sistema penale.

CONSIDERATO che alla base del sistema che viene a delinearsi nel presente Protocollo, ed in armonia con le indicazioni provenienti dal quadro normativo, vi sono due presupposti tra loro interconnessi: il superamento del carcere come unica possibile risposta al problema della criminalità e devianza sociale; l'individualizzazione e la flessibilità del trattamento del condannato con il determinante contributo della comunità esterna;
 che la collaborazione interistituzionale può essere efficacemente realizzata mediante la stipula di un accordo generale che disciplini:
- territorializzazione della pena;
- edilizia penitenziaria;
- tutela, promozione ed educazione alla salute, assistenza sanitaria e socio-riabilitativa, dei ristretti negli Istituti penitenziari della Sardegna;
- assistenza sanitaria e socio-riabilitativa dei detenuti tossicodipendenti e alcooldipendenti e/o affetti da patologie psichiatriche;
- area penale minorile;
- area immigrazione;
- interventi trattamentali:
a) istruzione, formazione professionale, reinserimento lavorativo e sociale;
b) iniziative culturali  sportive e ricreative;
- area penale esterna;
- attività di riparazione del danno - attività di mediazione;
- interventi integrati, in collaborazione con il volontariato nei confronti dei soggetti che sono usciti dallo status giuridico di esecuzione penale; 
- iniziative congiunte di  formazione per il personale, del Ministero della Giustizia, della Regione, degli Enti Locali, del Volontariato;
- strumenti di comunicazione, coordinamento, attuazione, verifica del presente protocollo.

RITENUTO che la realizzazione di detti programmi di intervento può essere assicurata con la più ampia intesa tra le Direzioni degli Istituti adulti e minori, dei Centri di Servizio Sociale per Adulti, degli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni e dei Centri di Prima Accoglienza, gli Enti Locali, le U.S.L. competenti per territorio, il Volontariato ed il Terzo Settore, nel rispetto del ruolo di ciascun ente interessato.

ATTESO INFINE che viene demandata alle competenti strutture del Ministero della Giustizia (PRAP e CGM) e della Regione Sardegna, la definizione delle strategie e del percorso amministrativo che consentiranno di attuare il presente Protocollo d'Intesa attraverso:
- il raccordo con gli strumenti di indirizzo e programmazione nazionali inerenti ai suoi contenuti;
- il raccordo e l'elaborazione di linee di indirizzo regionali e di specifici strumenti di programmazione;
- l'adozione di un accordo di Programma-Quadro nel quale siano specificati gli interventi da attuare, il relativo cronogramma e le risorse da impegnare rispettivamente a carico dello Stato e della Regione;

VISTA tutta la normativa vigente nazionale e regionale nelle materie oggetto dell’intesa.
Convengono su quanto segue:
Territorializzazione della pena

Il Ministero della Giustizia, in attuazione del principio generale di territorializzazione della pena previsto dalla legge 354/75 e successive modifiche, si impegna per quanto possibile, a destinare e/o a favorire il rientro in istituti della Sardegna dei detenuti di origine, residenza o interessi nel territorio sardo che aspirano a tale rientro, tenendo particolarmente conto del luogo di residenza del nucleo familiare ed adoperandosi per il reinserimento  sociale sia di  coloro che sono ristretti, che di quelli che  sono in  esecuzione penale esterna. Al fine di rendere applicabile il principio della territorializzazione della pena per la popolazione detenuta minore femminile, il Ministero della Giustizia si impegna ad istituire una sezione detentiva femminile all’interno dell’istituto penale minorile.

Edilizia penitenziaria
Per realizzare il trattamento dei detenuti e assicurare condizioni di vivibilità negli istituti penitenziari, nonché garantire condizioni di vita decorose agli operatori penitenziari, le parti si impegnano, nell’ambito di uno sviluppo equilibrato del territorio della Regione Sardegna, a ridefinire congiuntamente il piano di edilizia penitenziaria, dei Centri di Servizio Sociale, degli Uffici Servizio Sociale per minorenni e dei Centri di Prima Accoglienza.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Autonoma della Sardegna si impegnano a:
- concordare la programmazione di nuove strutture penitenziarie sulla base dei criteri di territorializzazione e diversificazione della pena con riferimento anche alla quantificazione delle esigenze locali relative alla custodia cautelare in carcere. Il Ministero della Giustizia chiederà,  sui nuovi progetti di edilizia penitenziaria, il parere della Regione, che sarà espresso in accordo con gli Enti Locali, parere espresso con specifico riferimento alle esigenze della popolazione ristretta sarda;svolgere azioni di sensibilizzazione con gli Enti Locali affinché contribuiscano alla individuazione di strutture idonee per le attuali sedi di Centri di Servizio Sociale adulti e di Uffici di Servizio Sociale per minorenni che risultano inadeguate;elaborare uno studio di fattibilità, ciascuno per quanto di competenza, per la realizzazione di strutture diversificate di accoglienza per donne con bimbi, per giovani adulti, prevedendo spazi idonei per la prima accoglienza  per nuovi giunti e per incontri con i familiari, nonché strutture di custodia attenuata,
- realizzare nuove sedi per quelle strutture penitenziarie destinate agli adulti ed ai minori che risultino inadeguate.

La Regione si impegna, inoltre, nell’ambito degli interventi di edilizia sovvenzionata, ad introdurre ed aumentare criteri di priorità d’accesso ai fondi di dotazione in favore di Comuni sedi di istituti penitenziari e di strutture penitenziarie in genere, per minori e per adulti, al fine di facilitare i processi di integrazione nelle realtà locali del personale del Ministero della Giustizia in particolare della Polizia Penitenziaria.
Tutela, promozione ed educazione alla salute dei ristretti negli Istituti penitenziari della Sardegna
Il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell’individuo e della collettività, sancito dalla Costituzione, e come tale va garantito anche a coloro che vivono in condizioni di restrizione.
La salute intesa come benessere psicofisico è strettamente legata alla qualità delle condizioni di vita quotidiana all’interno degli istituti penitenziari, al trattamento, alla tutela dei diritti delle persone ristrette.

La Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero della Giustizia orientano i propri interventi secondo quanto indicato nel Decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, così come modificato dal Decreto legislativo 22.12.2000 n. 433 e secondo anche le più recenti disposizioni legislative, le norme tuttora vigenti, dell’ordinamento penitenziario  del regolamento di esecuzione. Tengono altresì conto degli orientamenti di organizzazione del sistema sanitario penitenziario scaturenti anche dagli esiti della sperimentazione ove avvenuta.

Il Ministero della Giustizia e la Regione della Sardegna, ciascuno per gli aspetti di competenza, si impegnano a:
- verificare, attraverso le U.S.L. e il Servizio di Vigilanza sull’Igiene e Sicurezza dell’Amministrazione della Giustizia (V.I.S.A.G.) di cui all’art. 23 D. Lgs. 19.9.94, n. 626 come sostituito dall’art. 10 del D. Lgs. 19.3.96, n. 242, secondo le rispettive competenze, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 19.09.1994, n. 626, nonché delle norme relative alle più complessive esperienze di tutela igienico-sanitaria sia nei confronti degli operatori e dei terzi prestanti servizio all’interno degli Istituti, sia nei confronti dei detenuti e degli ammessi a misure alternative;
- stipulare convenzioni tra U.S.L., Direzioni degli Istituti Penitenziari e Servizi Minorili per l’attuazione di progetti di educazione sanitaria ed educazione alla salute rivolti  ai ristretti ed agli operatori penitenziari, coinvolgendo in tale attività gli operatori del territorio, del Volontariato e del Terzo Settore, valutando l’opportunità di percorsi formativi personalizzati;
- concordare  linee guida per la prevenzione dell'infezione da HIV nelle strutture penitenziarie, con l'impegno a definire localmente specifici protocolli operativi;
- favorire, fino a quando non verrà data definitiva chiarezza normativa in merito all’attuazione del D. lgs. 230/99 e alle indicazioni contenute nel D.M. 21.4.00 e del D.P.C.M. 29.11.01, l’integrazione delle prestazioni del Sistema Sanitario Penitenziario e del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso accordi tra gli Istituti penitenziari e le Agenzie U.S.L. che assicurino senza oneri per l’Amministrazione penitenziaria la fornitura di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale su prescrizione dei medici del servizio sanitario penitenziario. Negli accordi sarà altresì previsto che l’erogazione dei servizi specialistici sia  attuata con tempi di attesa che tengano conto della particolare situazione di privazione della libertà;
- continuare ad assicurare gratuitamente l’erogazione dei farmaci alla popolazione ristretta negli istituti penitenziari della Sardegna da parte del Servizio Sanitario Nazionale;
- assicurare assistenza socio-sanitaria ai bambini tenuti presso di sé dalle madri detenute, garantendone l’accesso ai servizi socio-educativi esterni;
- garantire una adeguata disponibilità di posti letto nelle strutture-alloggio esistenti nel territorio, per persone detenute e/o in misura alternativa, residenti in Sardegna, affette da gravi compromissioni fisiche per AIDS o per patologie correlate all’uso di sostanze stupefacenti;
- stipulare convenzioni tra le Aziende U.S.L. e gli Istituti penitenziari per adulti e minori, per effettuare, attraverso i competenti Servizi di tutela della salute mentale, prestazioni specialistiche in favore dei detenuti ed internati ristretti; assicurare la continuità terapeutica per i cittadini detenuti sofferenti mentali già seguiti dai servizi e farsi carico di nuovi casi psichiatrici emersi nel corso della detenzione;
- definire requisiti funzionali, organizzativi e di localizzazione di strutture residenziali, semiresidenziali, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale e al domicilio dell’utente, che possano assicurare adeguati interventi terapeutici, di protezione e di reinserimento sociale in un conteso di sicurezza;
- favorire il completamento del processo di riabilitazione e il reinserimento sociale di soggetti originariamente residenti in Sardegna attualmente ricoverati in Ospedali psichiatrici giudiziari che intendano e possano rientrare nell’Isola, attraverso l’inserimento degli stessi nei programmi terapeutici dei Servizi di salute mentale operanti in Regione;
- istituire zone di osservazione e di intervento clinico e di riabilitazione interne o esterne agli Istituti penitenziari per adulti e minori;
- individuare ogni altro strumento di cooperazione che possa favorire la permanenza nella comunità di origine delle persone con disturbo mentale sottoposte a procedimento penale, prospettando soluzioni alternative al ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario.

La Regione si impegna a garantire per i detenuti e gli internati l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per tutte le forme di assistenza, ivi compresa quella medico generica secondo il grado d’accesso alle stesse previsto dall’integrazione del S.S.N.-S.S.P.. Parimenti garantisce l’esclusione dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

La Regione, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e il Centro per la Giustizia Minorile si impegnano a favorire la ricerca delle migliori soluzioni organizzative per il ricovero ospedaliero di detenuti, tenendo in considerazione i motivi di sicurezza e l’onere finanziario collegato allo stato di detenzione.

Trattamento tossico e alcool dipendenti
La Regione Sardegna si impegna ad emanare opportune disposizioni alle Aziende U.S.L., affinché, nei programmi di assistenza sanitaria, riabilitazione e reinserimento sociale, previsti per i tossicodipendenti, siano a pieno titolo inclusi i soggetti tossicodipendenti presenti negli istituti penitenziari detenuti o sottoposti a misure alternative e limitative della libertà personale, a seguito del passaggio funzionale delle competenze in materia dal Ministero della Giustizia ai Dipartimenti Sanitari regionali.

La Regione Sardegna si impegna ad assicurare, per i soggetti tossicodipendenti ed alcooldipendenti, sottoposti a custodia cautelare e/o in esecuzione di pena detentiva, un intervento terapeutico tempestivo, subito dopo l’ingresso in carcere, nonché a predisporre un programma terapeutico che continui anche dopo l’uscita dal carcere e, comunque, assicuri e/o si colleghi al programma terapeutico già in corso qualora il detenuto provenga dalla libertà. A tal fine i Sert competenti per istituti si coordineranno con quelli competenti per residenza, per assicurare una continuità di trattamento terapeutico. Il Provveditorato Regionale ed il Centro di Giustizia Minorile promuoveranno intese con le Aziende U.S.L. al fine di rendere il più possibile efficaci gli interventi dei Sert.
Gli organici dei Sert dovranno prevedere differenti professionalità per svolgere interventi adeguati secondo l’età, l’area di provenienza e le specifiche condizioni soggettive.

La Regione Sardegna si impegna a predisporre programmi che garantiscano la salute dei tossico/alcool dipendenti e contemperino strategie più strettamente terapeutiche con quelle preventive e di riduzione del danno, anche in collegamento con le comunità terapeutiche locali.
Interventi a favore dei minori
La protezione e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza sono un interesse-dovere dello Stato in tutte le sue articolazioni ed il preminente interesse del minore e la salvaguardia dei suoi diritti sono criteri guida per l’impostazione di politiche sociali efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e sviluppo della persona.
Le parti affermano che, specie per l’individuo in età evolutiva, sono necessarie l’unitarietà e la globalità dell’intervento, ricomponendo sull’individuo la possibile frammentazione delle funzioni, delle competenze e delle risorse attivabili dai singoli Enti.
Per garantire concretamente i diritti di tutti i minori, compresi quelli imputati di reato, occorre favorire una politica coordinata che affronti con una strategia globale la promozione degli stessi, elaborando comuni strategie per il loro concreto perseguimento.

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a:
- rilevare la distribuzione dei minori dell’area penale nell’ambito regionale, attraverso l’integrazione delle procedure di rilevazione, la sistematizzazione degli strumenti statistici adottati e le intese con altri soggetti istituzionali, al fine di pervenire all’individuazione dei fattori di rischio e ad una lettura sempre più completa del fenomeno della devianza, imprescindibile per la realizzazione di un efficace processo programmatorio e la predisposizione di politiche preventive;
- individuare le procedure che definiscono le forme di collaborazione nonché la funzionale ripartizione delle competenze attribuite dalla legge agli Enti Locali ed ai Servizi della Giustizia Minorile;
- rilevare, monitorare ed elaborare strategie di prevenzione e di trattamento, con particolare attenzione ai programmi che prevedono la collaborazione con altri soggetti quali le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le associazioni di imprese;
- attivare nuove risorse residenziali che rispondano alle esigenze dei minori dell’area penale e individuare forme di cofinanziamento in riferimento alle rette di mantenimento dei minori collocati dal Centro per la Giustizia Minorile su provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
- organizzare percorsi di formazione e aggiornamento congiunto tra gli operatori dei Servizi della Giustizia Minorile e quelli delle strutture residenziali che accolgono minori dell’area penale;
- sollecitare gli Enti Locali affinché sia garantita la prosecuzione della presa in carico dei minori stranieri al termine della misura penale;
- agevolare e cofinanziare progetti di mediazione culturale, di interpretariato e di supporto giuridico per gli stranieri;
- progettare una formazione adeguata e legalmente riconosciuta rivolta a persone di madre lingua, finalizzata alla possibilità di ricoprire la figura di interprete/mediatore culturale in ambito penale.
La Regione Sardegna si impegna all’assunzione, a carico del Servizio Sanitario Regionale, dell’impegno economico delle rette di mantenimento dei minori affetti da patologie psico-psichiatriche e da tossicofilia, inseriti dal Centro di Giustizia Minorile presso Comunità Terapeutiche Locali, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile.

Tutela dello straniero nell’area penale
Il Ministero della Giustizia e la Regione Sardegna, in considerazione anche di quanto previsto dal D.L. 286/98 e successive modifiche, concordano nel promuovere atti ed iniziative volte a rendere concreto il principio della parità di trattamento tra i cittadini italiani e stranieri, nomadi ed apolidi, adulti e minori.

Le Parti si impegnano a:
- rendere accessibili e fruibili i servizi interni offerti dall’Amministrazione Penitenziaria, dall’Amministrazione della Giustizia Minorile e dalle Aziende U.S.L. o da altri soggetti, così come la possibilità di accedere alle misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario e alle leggi vigenti nelle varie fasi processuali, anche mediante il ricorso alle disponibilità delle associazioni e degli enti del volontariato, religiosi e laici;
- valorizzare e agevolare i progetti che realizzano un servizio di mediazione culturale agli immigrati, attraverso appositi sportelli di informazione, volti a svolgere un’azione di consulenza  e informazione in relazione ai diritti di tutela giuridica e nell’ambito esecuzione penale interna ed esterna, nonché di supporto nella ricerca di condizioni idonee per l’accesso al lavoro attraverso il contatto con la rete di risorse pubbliche e del privato sociale;
- sostenere i Centri Territoriali Permanenti del Ministero dell’Istruzione,Università e Ricerca nell’attivazione di corsi di alfabetizzazione e di lingue negli Istituti con maggiore presenza di detenuti stranieri ed avvalendosi, per la mediazione culturale e l’interpretariato, anche della rete del Volontariato e del Terzo Settore;
- favorire una offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (art. 138 D.lg.vo 112/98) mirata alle esigenze del particolare tipo di utenza. 
Tale offerta formativa integrata dovrà, possibilmente, tenere conto del rientro nei paesi d’origine e dovrà essere realizzata attraverso percorsi formativi costruiti “ad hoc”, mediante la stipula di contratti formativi individuali, finalizzati all’acquisizione di una professionalità che sia spendibile nel mercato del lavoro del Paese d’origine del detenuto. 
Per l’attuazione di tale progetto il Ministero della Giustizia e la Regione Sardegna collaborano al fine di costruire una rete di rapporti tra i soggetti a vario titolo coinvolti nello specifico settore. La rete dovrà necessariamente avere carattere transnazionale al fine di agevolare la conoscenza del tessuto economico dei Paesi terzi e favorire la creazione di canali di accesso al lavoro;
- attuare le disposizioni del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanato con DPR del 9.10.90 n.309 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l’assistenza sanitaria a stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e senza permesso di soggiorno dimessi dagli Istituti Penitenziari, garantendo tutte le prestazioni erogabili nell’area delle dipendenze, tra cui l’inserimento nelle comunità terapeutiche e nelle strutture riabilitative in genere accreditate dalla Regione.
Il trattamento sanitario per gli stranieri, oltre agli interventi previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, dovrà tenere conto anche delle patologie specifiche derivanti dalla differenza di condizioni ambientali rispetto ai luoghi di origine.

Interventi  trattamentali
Il trattamento, in tutti i suoi elementi, come delineato nell’Ordinamento Penitenziario e nel DPR 448/88, costituisce la modalità obbligata attraverso cui si realizza ogni percorso individuale di recupero e di riabilitazione.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Sardegna si impegnano a promuovere e a realizzare le iniziative tese a sostenere e sviluppare gli interessi umani, religiosi, culturali, professionali, nel rispetto delle diversità e della dignità umana.
Istruzione
L’istruzione, insieme alla formazione professionale e il lavoro, è uno degli strumenti principali del trattamento sia per il valore intrinseco e sia in quanto mezzo di espressione e realizzazione delle singole capacità e potenzialità. Al riguardo si dovrà porre particolare attenzione al settore dei minori in quanto l’obbligatorietà della frequenza scolastica corrisponde a quella di imputabilità.

Nell’ambito delle competenze delegate alla Regione in relazione alla programmazione dell’offerta formativa integrata rivolta agli adulti, ai sensi dell’art. 138 del D.lgs. 112/98, degli orientamenti espressi dall’Accordo sottoscritto il 2 marzo 2000 dalla Conferenza unificata Stato-Regioni (ex art. 8 del D.lgs 281/97) su “la riorganizzazione ed il potenziamento dell’educazione permanente degli adulti” e in applicazione della Direttiva per il Sistema Istruzione approvata in sede di Conferenza Unificata in data 6 febbraio 2001, la Regione Sardegna riconosce all’educazione degli adulti tutte le priorità e le potenzialità di intervento sia nel campo formale (istruzione e formazione professionale) sia in quello informale (percorsi di educazione multiculturale, culturale, sanitaria, fisica) nel rispetto del diritto all’educazione ed all’istruzione per l’intero arco della vita.

Nella nuova visione dell’individuo, inteso nella sua complessità ed unicità intellettuale, culturale ed esperienziale, titolare della scelta educativa – nella gestione effettiva del diritto individuale all’educazione, istruzione e formazione, in sintonia con le direttive europee sull’apprendimento permanente – la Regione si impegna, prioritariamente all’offerta formativa differenziata per campi e settori, a sostenere azioni individualizzate per la rimotivazione all’apprendimento, per l’orientamento della persona nella realizzazione del percorso di reinserimento nel contesto sociale e lavorativo.
Per la realizzazione di quanto sopra esposto, il Ministero della Giustizia (DAP e DGM) e la Regione della Sardegna si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, a favorire, anche attraverso apposite convenzioni, il coordinamento tra gli organismi coinvolti.
L’Amministrazione Penitenziaria in concerto con la Regione Sardegna e le Università locali, individueranno uno o più Istituti in ambito regionale, da strutturare con funzioni di poli didattico universitari.
Formazione professionale

Il Ministero della Giustizia e la Regione Sardegna, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella L.845/78, nella L.9/99 si impegnano a individuare congiuntamente le attività di formazione professionale rivolte ai soggetti ristretti negli Istituti Penitenziari per adulti e minori della Sardegna, al fine di predisporre il piano annuale degli interventi. Gli interventi programmati daranno luogo a certificazioni di competenza e ad azioni di monitoraggio svolte in collaborazione tra i soggetti interessati.

La Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero della Giustizia confermano in tutte le sue parti il Protocollo d’intesa firmato in data 11 settembre 2002 dal Provveditorato Regionale per l’Amministrazione Penitenziaria e dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per la Regione Autonoma della Sardegna, che impegnano le due Istituzioni in azioni comuni per favorire l’orientamento e la formazione professionale dei detenuti ristretti negli Istituti della Regione e di  promuovere e sostenere progetti per l’attuazione di interventi nelle aziende agricole e di trasformazione dei prodotti per agevolare  l’occupazione lavorativa, tramite anche cooperative sociali di detenuti ristretti presso  le Case di Reclusione di Is Arenas, Isili e Mamone.

Reinserimento lavorativo e sociale
La Regione Sardegna si impegna a:
- sostenere finanziariamente gli Enti Locali interessati da una elevata presenza di detenuti in fase di dismissione dagli Istituti penitenziari per adulti e minori, di condannati e soggetti in misura alternativa o sostitutiva, con precedenti penali, misure cautelari o alternative, sanzioni sostitutive, nella programmazione e realizzazione degli interventi:
- di prevenzione dei fattori di rischio;
- di aggregazione e socializzazione;
- di sostegno e di orientamento individuale;
- di supporto, sensibilizzazione alla mediazione familiare;
- di supporto rispetto alla relazione madre/padre/bambino;
- di sostegno nella ricerca, nell’inserimento lavorativo abitativo e sociale;
- di mediazione culturale in ambito extrascolastico;
- di integrazione sociale;
- utilizzare le informazioni dei Centri per l’Impiego e sulla domanda di professionalità espressa dalle realtà produttive presenti sul territorio al fine di attivare un servizio di orientamento al lavoro a favore dei detenuti, ex detenuti e soggetti in misura alternativa alla detenzione;
- promuovere, in collaborazione con i Centri per l’Impiego, l’avviamento al lavoro dei detenuti attraverso progetti sperimentali diretti a verificare nuove professionalità e nuove forme imprenditoriali, cooperative di lavoro e l’istituzione di borse di formazione-lavoro;
- promuovere commesse di lavoro per i detenuti da parte degli enti pubblici territoriali e dei privati utilizzando tutte le agevolazioni previste dalle leggi in materia e da ultimo dalla legge 193 del 22 giugno 2000, per favorire le imprese che assumono detenuti ed ex detenuti e soggetti in misura alternativa;
- garantire, attraverso una stretta integrazione tra servizi sociosanitari territoriali, Centri di Servizio Sociale per Adulti e Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, una rete territoriale di sostegno per i soggetti ammessi alle misure alternative o sostitutive, minori messi alla prova, dimittendi, dimessi, liberi vigilati, promuovendo le iniziative pubbliche e private in favore dell’esecuzione penale all’esterno;
- promuovere e sostenere progetti individuali per detenuti avviati al lavoro esterno o interno.
Iniziative culturali sportive e ricreative

Il Ministero della Giustizia e la Regione Sardegna si impegnano a:
- promuovere all’interno degli Istituti penitenziari per adulti e minori della Sardegna, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive, con la partecipazione degli Enti Locali ed il coinvolgimento degli organismi pubblici, privati, del Volontariato e del Terzo Settore operanti nel carcere;
- favorire e facilitare l’accesso negli Istituti agli operatori coinvolti nei progetti di trattamento (insegnanti, animatori, attori....);
- promuovere programmi di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle aree di intervento del presente protocollo.

Religione
Il Ministero della Giustizia e la Regione Sardegna si impegnano a tutelare il diritto alla libertà di espressione religiosa dei detenuti presenti negli Istituti penitenziari per adulti e minori, in particolare mediante:
- la facilitazione all’ingresso negli Istituti di ministri di culto per l’istruzione o le celebrazioni di riti per detenuti appartenenti a confessioni religiose diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, ai sensi dell’art. 58 del DPR 230/00;
- l’organizzazione e la promozione di riunioni, funzioni ed incontri, anche di tipo divulgativo e culturale, a carattere interreligioso;
- la disponibilità di libri e pubblicazioni a carattere religioso e di traduzioni in varie lingue dei testi sacri delle principali confessioni religiose presenti in Italia.

Esecuzione penale esterna
Il Ministero della Giustizia e la Regione della Sardegna, considerato il ruolo importante che ha l’esecuzione penale all’esterno per il reinserimento sociale dei condannati, recepiscono la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n.(92)16 del 19 ottobre 1992 e considerate anche le proposte della Commissione Diritti Civili del Consiglio Regionale della Sardegna, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a:
- promuovere e valorizzare iniziative pubbliche e private di sostegno in favore di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione e alle misure previste dal DPR 448/88, permettendo così una più ampia fruizione delle anzidette misure ed assicurando che tali iniziative si raccordino con l’attività dei Centri di Servizio Sociale per Adulti e con gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni;
- promuovere ed organizzare Centri di accoglienza per detenuti in permesso premio e per gli ammessi al regime di affidamento in prova  o detenzione domiciliare, a beneficio dei soggetti privi di validi riferimenti esterni, sia familiari che ambientali;
- attivare un efficace rapporto di collaborazione tra Ministero della Giustizia, Provveditorato Regionale, Centri di Giustizia Minorile, Regione, Enti Locali, U.S.L., organizzazioni di Volontariato e del Terzo Settore, per il perseguimento degli obiettivi delle misure restrittive della libertà personale, nonché delle misure alternative;
- favorire l’azione del Volontariato e degli organismi del Terzo Settore volta al trattamento degli ammessi alle misure alternative e all’informazione a favore dei condannati anche in sospensione pena. 

Giustizia riparativa: attività di mediazione e assistenza alle vittime del reato
Il Ministero della Giustizia e la Regione Sardegna, recependo la raccomandazione n.(99)19 del Consiglio d’Europa e la Dichiarazione delle Nazioni Unite di Vienna – aprile 2000, sull’importanza dello sviluppo di metodi non giudiziari di intervento penale, s’impegnano a favorire in accordo con gli Enti Locali interessati l’istituzione di uffici per l’attività di mediazione.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Sardegna concordano, altresì, sulla necessità di porre maggiore attenzione alle problematiche delle vittime del reato.
La Regione si impegna, con la partecipazione degli Enti Locali, a promuovere realizzare, in collaborazione con i Tribunali di Sorveglianza, i Giudici di Pace, i Centri di Servizio Sociale Adulti, azioni di riconciliazione tra autori e vittime di reato, di riparazione del danno avvalendosi del volontariato, e del Terzo Settore, anche attraverso attività gratuita a favore della collettività, enti o associazioni di volontariato, da parte dei condannati in particolare in affidamento in prova al servizio sociale.

La Regione e gli Enti Locali con la partecipazione dei CSSA e dei servizi della Giustizia Minorile si impegnano inoltre a garantire la promozione di adeguate forme di assistenza alle vittime dei reati e ai loro familiari in collaborazione con gli Enti pubblici e privati, favorendo l’istituzione di sportelli di sostegno alle vittime dei reati.
Partecipazione del volontariato e del terzo settore
Il Ministero della Giustizia e la Regione Sardegna concordano nell’affermare e nel riconoscere la corresponsabilità rieducativa nei confronti dei condannati da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, dell’Amministrazione della Giustizia Minorile e della società civile e nel considerare come elemento fondamentale del trattamento la partecipazione della comunità esterna.

Nel recepire le “Linee di indirizzo in materia di volontariato” approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali il 10 marzo 1994, nonché il Protocollo d’intesa sottoscritto l’8 giugno 1999 dal Ministero della Giustizia con la Conferenza Nazionale del Volontariato Giustizia, si riconosce, in particolare, l’importante ruolo che il volontariato e, più in generale, il Terzo Settore, possono esercitare nelle attività di prevenzione generale, nonché nel corso del trattamento e del reinserimento sociale delle persone adulte e minori entrate nel circuito penale.
Tale ruolo si realizza sia attraverso i contatti personali tra il singolo volontario ed il soggetto in trattamento, sia attraverso le connessioni di carattere generale che il Terzo Settore può realizzare tra le strutture penitenziarie, i servizi territoriali, le risorse comunitarie.

Formazione congiunta del personale
Il Ministero della Giustizia e la Regione Sardegna si impegnano a definire programmi di formazione congiunta rivolti al personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento della Giustizia Minorile, degli Enti Locali, delle Aziende USL, negli ambiti in cui si realizza il rapporto collaborativo, secondo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo sulla formazione congiunta approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni e gli Enti Locali il 10 marzo 1994.
Il personale partecipante alle iniziative che saranno programmate di concerto, annualmente, verrà considerato, a tutti gli effetti, in servizio. Gli oneri relativi saranno assunti dalle rispettive Amministrazioni.
A tali iniziative potranno partecipare gli operatori del volontariato e del Terzo settore che prestino la loro opera nell’ambito penale.

Per la  formulazione i programmi di formazione e aggiornamento, sarà istituito un gruppo misto, che terrà conto: delle esigenze sia del personale appartenente alle diverse professionalità, che del volontariato e del Terzo Settore; delle tipologie di utenza, del loro modificarsi delle caratteristiche socioculturali del territorio.
Scambi informativi

Il Ministero della Giustizia e la Regione Sardegna si impegnano a:
- promuovere programmi di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle aree di intervento del presente protocollo;
- promuovere, sviluppare e realizzare un reciproco scambio di dati tra tutte le fonti istituzionali, associative, di Volontariato e del Terzo Settore, valido per l’interpretazione dei fenomeni sociali e per la programmazione di iniziative congiunte.

La Regione Sardegna si impegna a:
- istituire una Commissione interistituzionale permanente, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del presente protocollo e di due componenti della Seconda Commissione Consiliare, con il compito di:
- dare esecuzione e prevedere strumenti di verifica e controllo sullo stato di attuazione del protocollo;
- favorire lo sviluppo dell’attività normativa e di programmazione degli interventi della Regione in ambito penitenziario, anche attraverso l’assunzione di apposite linee di indirizzo e la promozione di progettualità sperimentali;
- assumere impegni operativi sulla base di una preventiva selezione delle priorità degli interventi, in relazione alla diversa complessità delle situazioni carcerarie.

La Regione Sardegna si impegna, inoltre, ad istituire una Segreteria Tecnica Regionale che supporti la Commissione sopra specificata nell’attuazione del presente Protocollo e a istituire, d’intesa con il Ministero della Giustizia, un Osservatorio Regionale sulla condizione della popolazione detenuta in attesa di giudizio e in esecuzione di pena sia all’interno degli istituti che all’esterno.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Sardegna si impegnano ad effettuare verifiche annuali delle iniziative assunte in attuazione del presente protocollo.
Il Ministero della Giustizia, nella persona del Sottosegretario di Stato Luigi Vitali, la Regione Sardegna, nella persona del Presidente della Regione Renato Soru, sottoscrivono il presente protocollo, con il quale si impegnano all’esecuzione di tutti gli atti consequenziali a quanto in premessa dichiarato.

Cagliari, 7 febbraio 2006

Letto, confermato e sottoscritto
 

per il Ministro della Giustizia
Il Sottosegretario di Stato Luigi Vitali

per la Regione Autonoma della Sardegna
Il Presidente Renato Soru