Protocollo d'intesa tra l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la PUGLIA e la BASILICATA e l’Ufficio del Garante dei Diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia - 31 marzo 2021

31 marzo 2021

PROTOCOLLO D’INTESA

tra

l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata (di seguito denominato UIEPE), con sede a Bari - via D. Marin n. 3, nella persona del Direttore Interdistrettuale reggente Emilio Molinari,

e

l’Ufficio del Garante dei Diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, con sede a Bari – in via Gentile n. 52, nella persona del Garante Pietro Rossi,

di seguito congiuntamente definite “Parti”.

Premesso che l’articolo 15 delle legge 7. Agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

Visto l’art. 27 comma 3 della Costituzione italiana, il quale stabilisce che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;

Vista la Legge n. 354/75, recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta”, e successive modifiche;

Visto il D.P.R. 230/2000, recante “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;

Visto il Decreto del Ministro della giustizia del 17 novembre 2015 - Concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015;

Visto il Decreto ministeriale 23 febbraio 2017, recante “Individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna”;

Vista la Legge della Regione Puglia del 10 luglio 2006, n. 19, recante “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, che all’art. 31 comma 6 prevede l’adozione del regolamento per la composizione e il funzionamento dell’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

Visto il Regolamento Regionale 29 settembre 2009, n. 21, recante “Compiti e funzioni dell’Ufficio del Garante dei Diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”, che ha definito le azioni e le funzioni relative all’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nonché le modalità di nomina del Garante regionale dei Diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (di seguito Garante);

Considerato che le disposizioni innanzi richiamate e descritte coinvolgono l’operato dei soggetti istituzionali con diverse competenze in materia;

Considerato che le Parti condividono la necessità di stimolare la comunità territoriale affinché sostenga il reinserimento sociale della popolazione in espiazione di pena e in probation;

Considerato che le Parti intendono sviluppare una costante collaborazione, al fine di concordare iniziative comuni per individuare le reali necessità di miglioramento dell’esecuzione penale, tenendo conto delle esigenze rilevate anche dalle Antenne operative presso gli Istituti Penitenziari e dai referenti di servizio per le REMS;

Considerato che le Parti intendono promuovere la cultura della legalità anche attraverso pratiche di giustizia riparativa, che possano ridare significato ai legami fiduciari fra le persone, tesi alla riparazione del danno e alla ricostruzione del senso di comunità;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO,

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Finalità)

il presente Protocollo d’intesa ha lo scopo di:

  • condividere programmi, progetti e iniziative finalizzati alla rieducazione e all’inclusione sociale di persone in esecuzione penale e in probation, anche in funzione della creazione di opportunità di inserimento lavorativo;
  • progettare e realizzare eventi e attività di comunicazione pubblica, diretti a informare la comunità regionale e locale sulle tematiche connesse all’esecuzione della pena e a coinvolgerla nell’azione di reinserimento sociale degli autori di reato;
  • predisporre iniziative di educazione alla legalità e attività di sensibilizzazione verso le tematiche della giustizia riparativa e della mediazione penale, con particolare attenzione alla vittima del reato e alla sua reale tutela.

Articolo 2
(Impegni)

Le Parti si impegnano a

  • perseguire le attività comuni attraverso forme di collaborazione stabili ed organiche, mirate all’aggiornamento, alla progettazione e all’esecuzione di interventi coordinati;
  • promuovere, attraverso iniziative concordate, il massimo coinvolgimento degli Enti locali e degli Enti del Terzo Settore per facilitare la realizzazione degli scopi della presente intesa;
  • favorire l’attuazione delle buone prassi.

Articolo 3
(Modifiche)

Eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa potranno essere apportate qualora siano ritenute necessarie da entrambe le Parti e previo specifico accordo in tale senso tra le Parti medesime

Articolo 4
(Durata)

Il presente protocollo è vigente per tre anni dalla data della sua sottoscrizione, e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza salvo disdetta da una delle parti, da inviare tramite posta elettronica certificata. Le parti concordano che saranno comunque portate a termine le attività già iniziate.

Il presente documento si compone di tre pagine e viene sottoscritto in duplice originale.

Bari, 31 marzo 2021

Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia
Pietro Rossi

Il Direttore Interdistrettuale reggente dell’UIEPE di Bari per la Puglia e Basilicata
Emilio Molinari