Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di RAGUSA e La Soc. Coop. Soc. Nostra Signora di Gulfi - 16 febbraio 2021 - 17 luglio 2026

17 luglio 2026

TRIBUNALE di RAGUSA

 

Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità da parte di soggetti imputati sottoposti a Procedimento Sospeso con MESSA alla PROVA

ex art. 168-bis C.P., ex art. 464-bis C.P.P ed ex art. 2, comma primo, D.M. 08-06-2015 n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

Che, nei casi previsti dall’ art. 168-bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;

che, ai sensi dell’art. 168-bis, comma 3°, C.P., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

che, ai sensi dell’art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2, comma 1°, del D.M. 08 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di Convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1°, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1°, del D.M. n. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168- bis C.P.;

che l’Ente Territoriale firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Vincenzo Panebianco – Presidente della Sezione Penale, delegato dal Presidente del Tribunale dott. Biagio Insacco

E

La Soc.Coop.Soc, ONLUS “Nostra Signora di Gulfi” di Chiaramonte Gulfi(RG), con sede in Chiaramonte Gulfi(RG), in Via Marconi 32, C.F. 01416100889, rappresentata da Distefano Gianvito, e-mail nostra.sig.digulfi@gmail.com, in qualità di Legale rappresentante.

Si conviene e si Stipula quanto segue

Art. 1

La Cooperativa consente che contemporaneamente prestino presso la propria struttura attività non retribuita in favore della collettività – prestazione di lavoro di pubblica utilità - non più di n° 2 (DUE) - imputati che hanno chiesto ed ottenuto la sospensione del processo con messa alla prova, per l’ adempimento degli obblighi previsti dall’ art. 168-bis C.P..

La Cooperativa informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale di Ragusa e l’UEPE di Ragusa sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso il proprio centro per favorire l’attività di orientamento e di avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, ed indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso la struttura dell’Associazione, le seguenti attività, rientrante nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4°, del D.M. n. 88/2015:

- attività inerenti l’azienda agricola di proprietà della Cooperativa e nello specifico in attività di cura del verde, manutenzione e cura delle opere murarie, collaborazione nelle attività di scavo all’interno del sito archeologico presente nella tenuta agricola.

TUTOR e REFERENTE: Distefano Gianvito

E-mail: nostra.sig.digulfi@gmail.com

La Cooperativa si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale ed all’UEPE di Ragusa.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall’Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’UEPE di Ragusa, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e della Cooperativa, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla Cooperativa di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

La Cooperativa garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di Sicurezza e di Igiene degli ambienti di lavoro, si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, e deve, inoltre, garantire il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare la integrità fisica e morale dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, anche mediante polizze collettive, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico della Cooperativa, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, la Cooperativa potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

La Cooperativa comunicherà all’UEPE di Ragusa i nominativi dei Referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire a quest’ultimi le relative istruzioni.

I Referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’UEPE di Ragusa, incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova ed ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti da parte degli imputati.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6°, del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice ai sensi dell’art. 464-quinques C.P.P..

La Cooperativa consentirà l’accesso presso la propria sede ai funzionari dell’UEPE di Ragusa incaricati di svolgere l’attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’associazione si impegna a predisporre.

L’UEPE di Ragusa informerà la Cooperativa sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

La Cooperativa si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’UEPE di Ragusa.

Art. 6

I referenti indicati all’art. 5 della presente convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’UEPE di Ragusa, che assicura le comunicazioni all’Autorità Giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141-ter, commi 4° e 5°, del Decreto Legislativo 28-07-1988 n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale di Ragusa da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento della Cooperativa.

La Cooperativa potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui allo art. 8, in caso di cessazione della attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della Cooperativa, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’UEPE di Ragusa informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3°, del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero ed inclusa nello elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale di Ragusa; viene, inoltre, inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale degli Affari Penali ed al D.A.P. Roma – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna -, nonché all’UEPE competente.

Ragusa (RG), lì 16 febbraio 2021

il presidente o legale rappresentante dell’associazione
Distefano Gianvito

il presidente della sezione penale del tribunale di Ragusa
Vincenzo Panebianco – delegato dal presidente del tribunale

 

Identificativo della convenzione: 17670994

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;

che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;

che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale; 

che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; 

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott Francesco paolo Pitarresi, Presidente del TRIBUNALE DI RAGUSA , giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente SOC. COOP. NOSTRA SIGNORA DI GULFI nella persona del legale rappresentante Gianvito Distefano

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 3 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.

Prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcoldipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale.

Prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali. 

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;

il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4 

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per l a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare dieventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze. 

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti. 

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività. 

Art. 8 

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti. 

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve. 

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale. 

Ragusa, lì 17/07/2026

Il legale rappresentante dell’Ente,
Gianvito Distefano

II Presidente del TRIBUNALE DI RAGUSA,
Francesco Paolo Pitarresi

ALLEGATO

Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:

1. Soc. coop. nostra signora di gulfi - via marconi n°32