Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di BENEVENTO e l'Associazione Donare è Vita - 18 febbraio 2021
18 febbraio 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 n. 274, ART. 2 DEL D.M. MinistEro della GIUSTIZIA 26 MARZO 2001, DELL’ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309/90, DEGLI ARTT. 224 BIS, 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS DEL CODICE DELLA STRADA, DELL’ART. 33 LEGGE 29 LUGLIO 2010 n. 120, DEGLI ARTT. 165 E 168 BIS COMMA 1 C.P.
ATTIVITA’ NON RETRIBUITA A FAVORE DELLA COLLETTIVITA’
Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e Pubblica Assistenza “Donare è Vita” Odv
Premesso
che, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui in epigrafe, il Giudice (Giudice di Pace e Tribunale, in composizione monocratica) può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
che, l’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che, il Ministero della Giustizia con atto del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che, per competenza istituzionale (Legge 354/75 e successive modifiche), nella stipulanda convenzione interviene l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
che, l’ente/associazione presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione;
tanto premesso
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui in premessa; l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, e la Pubblica Assistenza “Donare è Vita” Odv di seguito l’Ente, in persona di Di Minico Alessandra (legale rappresentante) , si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente consente che massimo n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto con l’art. 1 del D.M. citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- assistenza a favore di persone malate, anziane o portatori di handicap;
- protezione civile mediante prestazioni a favore delle popolazioni in caso di calamità naturali;
- promozione culturale;
- trasporto scolastico alunni disabili;
- trasporto e accompagnamento da e per ospedali o strutture private per visite mediche
Le attività innanzi indicate saranno svolte dal lunedì al Sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00, presso le strutture della Pubblica Assistenza “Donare è Vita” Odv in Piazza della Repubblica, SNC.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33 c. 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Coordinatore: Di Minico Alessandra nata ad Ariano Irpino (AV) il 02/10/1993 e residente a Melito Irpino in Via Quarto Civico n 64. Cell ----------
- Tutor: Camuso Maria Pia nata a Pisa il 08/02/1975 e residente a Melito Irpino (AV) in Via Cirillo n 6. Cell ------------
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento e al Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione di tali soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Il personale incaricato, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Associazione.
Art. 8
La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell’elenco degli enti/associazioni convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato all’Ente.
Una copia conforme della convenzione dovrà essere trasmessa al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale degli Affari Penali, Roma.
La stipula della convenzione sarà indicata nell’apposito elenco presente sul sito web istituzionale del Tribunale di Benevento.
Benevento lì 18 febbraio2021
Tribunale Ordinario di Benevento
il Presidente del Tribunale Dott.ssa Marilisa Rinaldi
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento
Il Direttore Dott.ssa Marisa Bocchino
Pubblica Assistenza “ Donare è Vita” Odv
il Presidente Di Minico Alessandra