Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di LECCE e il Centro Socio Assistenziale Villa Felice - 30 gennaio 2018

30 gennaio 2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D. M. Giustizia 26 marzo 2001 ed ai sensi degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p. e art. 2, c. 1, D. M. Giustizia 8 giugno 2015. n. 88 (cd. messa alla prova).

Presso: CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE VILLA FELICE s.as. di N. Migliaccio & Co.

Indirizzo: Via Ospina s.n. Racale (Le)

Premesso

  • che, a norma dell’art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità;
  • che, a norma dell'art. 73 c. 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e degli artt. 186 c. 9bis e e 187 c. 8bis Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
  • che, ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);
  • che la prestazione di lavoro, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 c. 6 del D. Lgs. 274/2000, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato o, ai sensi degli art. 186 c. 9bis e 187 c. 8bisd.S., prioritariamente nel settore della sicurezza e dell’educazione stradale;
  • che, inoltre, ai sensi dell’art. 2 DM Giustizia n. 88 del 2015 cit. gli ammessi potranno svolgere, altresì, 
    • a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcool dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
    • prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
    • prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
    • prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
    • prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
    • prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.”
  • che l'art. 2 c. 1 del citato D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, c. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che l’art. 8 della Legge 67/2014 e l’art 2 del Decreto n. 88 dell’8 giugno 2015 recano il regolamento relativa alla disciplina delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità ai fini della “messa alla prova” e la delega conferita in data 9/9/2015 dal Guardasigilli ai Presidenti dei Tribunali ordinari per la stipula delle convenzioni con gli Enti o le Organizzazioni, di cui al 3° c. dell’art. 168 bis del codice penale;
  • che, ai sensi dell’art. 73 c. 5 bisP.R. 309/1990 e degli artt. 186 c.9bis e 187 c. 8 bis C.d.S., con il decreto di condanna o con la sentenza il Giudice incarica l'Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l’Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;
  • che è necessario inserire tale innovazione rispetto alla sanzione di competenza del giudice di pace nello schema delle convenzioni approvato con il M. 26 marzo 2001, nelle more di una sua eventuale modifica de iure condendo;
  • che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale su richiesta dell'imputato, il giudice puo’ sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, c.p. il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie a presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n, 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzioni in questione;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto, nella persona del dott. Pasquale Sansonetti, delegato dal Presidente del Tribunale di Lecce, giusta la delega di cui in premessa, e l’Ente in epigrafe, nella persona del Legale rappresentante, Sig. Marco Giuseppe Migliaccio, nato il 22 agosto 1969 a Gallipoli (Le) e residente in Taviano (Le) alla via Ottaviano n. 1, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che numero 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità o ammessi alla prova ai sensi delle norme citate in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di una unità.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, in favore dei seguenti soggetti: Si rimette a quelle di cui in premessa

L’orario di lavoro potrà essere individualmente articolato, in relazione alle esigenze delle predette mansioni da svolgere e in modo da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati, per il periodo fissato dal giudice anche in riferimento all’orario di lavoro per le prestazioni da espletarsi in favore dell’ente beneficiario della prestazione, il quale, in ogni caso, si riserva di indicare una diversa articolazione oraria dandone comunicazione al Tribunale e all’Autorità preposta al controllo.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità o nel programma di trattamento e nell'ordinanza di ammissione alla prova: iI programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, del diritti fondamentali e della dignità della persona.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Dott. Massimiliano Macagnino – Psicoterapeuta – cell. ------------ – telef. 0833/552665 – e_mail: info@villafelice.com;

Dott.ssa Sabrina Ria- Educatrice professionale - cell. -------------- – telef. 0833/552665 – e-mail: info@villafelice.com;

L’Ente si impegna, attraverso le suddette persone incaricate, a segnalare immediatamente all’ Ufficio Distrettuale di Esecuzione penale esterna di Lecce (UDEPE) (Piazza Mazzini n. 42 tel. 0832/312147, e-mail uepe.lecce@giustizia.it), laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S., qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell’esecuzione dell’attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte di personale incaricato dal predetto Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme testé citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall’ammesso; qualora l’attività di controllo sia stata svolta dall’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l’Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3  a decorrere dal 30 gennaio 2018 e si intende tacitamente rinnovata per analogo periodo di tempo, salvo disdetta ad opera di una delle parti contraenti.

 Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale per l’Esecuzione penale Esterna e di Messa alla Prova..

Lecce, 30 gennaio 2018

per Il Presidente del Tribunale
dott. Pasquale Sansonetti

Il Legale Rappresentante
sig. Marco Giuseppe Migliaccio