Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale, procura della Repubblica, Ordine degli avvocati, Camera penale di PAOLA, ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Calabria, Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Cosenza - 7 ottobre 2020

7 ottobre 2021

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAOLA

L’UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA CALABRIA

UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI COSENZA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAOLA

LA CAMERA PENALE DI PAOLA

(LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67)

VISTA la legge 28 aprile 2014, n. 67 recante “deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio”. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;

Ritenuto di dover novare l’accordo tra i convenuti del 24 Maggio 2016;

Tutto ciò premesso

Tra i soggetti istituzionali intervenuti in rappresentanza in delle Istituzioni sopra indicate in data 7/10/2020 si concordano le seguenti modalità operative

Art. 1

  1. L’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere presentata dall’interessato o tramite il difensore, munito di procura speciale, all’Ulepe territorialmente competente (Cosenza), in base al domicilio dell’indagato/imputato.
  2. La richiesta di elaborazione del programma per la messa alla prova, dovrà essere formulata utilizzando, prioritariamente, il modulo MAP 1, allegato al presente protocollo operativo e inoltrata alternativamente all’indirizzo PEC: prot.uepe.cosenza@giustiziacert.it

La richiesta dovrà contenere:

  1. dati anagrafici dell’imputato/indagato (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, posta elettronica, fotocopia del documento di identità);
  2. indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
  3. indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa, di studio, di disoccupazione, fornendo, in caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o afferenti l’abuso di sostanze, idonea documentazione dei servizi specialistici (Ser.D, CSM, etc.);
  4. impegno e disponibilità a svolgere azioni riparatorie o risarcitorie del danno arrecato, ovvero ove il risarcimento non sia possibile specificare le ragioni che non lo consentono;
  5. impegno e disponibilità ad intraprendere, ove possibile, un percorso di mediazione con la persona offesa;
  6. autocertificazione dell’interessato ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 con la quale lo stesso attesta di non aver mai usufruito in precedenza dell’istituto della messa alla prova e di non aver già formulato analoga richiesta in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia altre richieste pendenti di messa alla prova, occorre indicare il numero di R.G e l’Autorità procedente);
  7. fotocopia dell’atto del provvedimento del Tribunale dal quale si rileva numero di procedimento e imputazione del reato;
  8. dichiarazione di disponibilità a svolgere nel periodo di messa alla prova un lavoro di pubblica utilità presso un ente e/o associazione convenzionati con il Tribunale che, in base a quanto previsto dal DM 11/06/2015, potrà essere anche un ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54 D.Lvo 274/2000. Si precisa che in questa fase preliminare non è necessario allegare la dichiarazione di disponibilità dell’ente presso il quale l’imputato/indagato intende svolgere il lavoro di pubblica utilità, in quanto la stessa potrà essere trasmessa contestualmente all’atto della formulazione del programma di trattamento;
  9. se noti, nominativo del Giudice competente per il procedimento e data dell’udienza per la valutazione dell’ammissibilità dell’istanza, se già fissata.
  1. La richiesta deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato. Se presentata dal difensore munito di procura speciale, quest’ultimo deve allegare anche la fotocopia della procura speciale e del documento di identità dell’imputato.
  2. In caso di inoltro tramite PEC, la risposta del sistema ha valore di ricevuta.

Nell’ipotesi di deposito presso l’ULEPE, viene rilasciata attestazione e/o contestuale numero di protocollo dell’avvenuta presentazione della richiesta di cui al punto 1, che l’interessato o il suo difensore, unitamente alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e alla documentazione di cui sopra, avrà cura di depositare all’Autorità giudiziaria procedente almeno 7 giorni prima dell’udienza.

Art. 2

  1. Il Giudice del Tribunale di Paola, ricevuta l’attestazione di richiesta di sospensione del procedimento con richiesta del beneficio di messa alla prova, valuterà l’ammissibilità della richiesta rispetto ai seguenti elementi:
    1. che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 cpp;
    2. che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p., si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell’art. 550 c.p.p.;
    3. l’imputato/indagato abbia espresso il suo consenso;
    4. l’imputato /indagato non sia stato già ammesso alla prova;
    5. non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102,103,104,105 e 108 c.p.
  2. In caso di deliberazione positiva il Giudice fisserà, non prima di 6 mesi, l’udienza per l’ammissione alla messa alla prova, disponendo la citazione dell’interessato e dell’eventuale persona offesa.
  3. Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire dei limiti temporali, in modo che il programma di trattamento predisposto dall’ULEPE di Cosenza sia personalizzato e attagliato all’imputato/indagato, si suddividono i reati in fasce di cui all’allegata tabella, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l’istituto è applicabile.
  1. Le fasce determinate dal Tribunale di Paola

Fasce

Minimo

Massimo

Fascia A - contravvenzioni punite con la ammenda

10 gg

1 mese

Fascia B - Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta, delitti puniti con la pena della sola multa

1 mese

4 mesi

Fascia C - Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a 2 anni

3 mesi

6 mesi

Fascia D - Delitti puniti con la pena della reclusione da 2 a 3 anni

5 mesi

8 mesi

Fascia E - Delitti puniti con la pena della reclusione da 3 a 4 anni

8 mesi

12 mesi

Fascia F – Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a quattro anni (talune ipotesi di cui all’art. 550 comma 2 c.p.p.)

10 mesi

18 mesi

  1. Il provvedimento del Giudice contenente l’esito della deliberazione di inammissibilità verrà comunicato tempestivamente dalla Cancelleria all’ULEPE competente all’indirizzo PEC: prot.uepe.cosenza@giustiziacert.it

Art. 3

  1. Solo dopo aver acquisito comunicazione della data di udienza, il funzionario di servizio sociale, incaricato al momento dell’avvenuta presentazione della istanza Messa Alla Prova, avvierà l’inchiesta nelle modalità ritenute più opportune in relazione alla particolarità del caso. Detta inchiesta dovrà prevedere l’elaborazione di due documenti: la relazione di indagine socio-familiare e il programma di trattamento acquisendo il consenso dell’interessato e l’adesione dell’ente presso il quale l’imputato/indagato è chiamato a svolgere il lavoro di pubblica utilità.
  2. La relazione di indagine socio-familiare dovrà contenere, se le circostanze lo richiedano (per la natura del reato o sulla base di altri elementi) le indicazioni relative a:
  3. condizioni economiche dell’imputato e del suo nucleo familiare;
  4. capacità e possibilità dell’imputato di adempiere al risarcimento del danno, di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione.
  5. Il programma di trattamento, allegato al presente protocollo, verrà opportunamente adattato al caso particolare (personalità dell’imputato/indagato, sue condizioni di vita, lavoro, titolo di reato, etc.), ed integrato dall’UlEPE, anche con il contributo, se ritenuto necessario, dello psicologo dell’UlEPE, in considerazione della peculiarità del caso, con l’indicazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e eventualmente dell’attività di volontariato se reperita, con l’indicazione delle modalità di riparazione o di risarcimento del danno, ove possibile, e con l’indicazione delle modalità di attuazione della mediazione, se attuabile nel caso concreto.
  6. Il programma, qualora si riscontrino patologie psichiatriche o dipendenze, dovrà necessariamente comprendere la riabilitazione presso strutture pubbliche, in conformità al programma individualizzato stabilito dalle articolazioni competenti della ASL, eventualmente anche in regime residenziale.
    Esso, inoltre, non dovrà prevedere restrizioni della libertà personale
  7. Le autorizzazioni per la modifica del domicilio (salva l’ipotesi in cui si debba verificare la compatibilità con la tutela della persona offesa) o quelle relative al lavoro di pubblica utilità, potranno essere concesse direttamente dall’UEPE, il quale ne darà comunicazione all’autorità giudiziaria.
  8. Il programma di trattamento, firmato dall’interessato (a cui viene consegnata copia), unitamente alla relazione sociale dovranno essere trasmessi all’autorità giudiziaria procedente dieci giorni prima della data dell’udienza.

Art. 4

  1. Il Giudice, all’udienza fissata per l’ammissione della messa alla prova, sentite le parti presenti ed eventualmente anche la persona offesa, valutata l’idoneità del programma di trattamento elaborato dall’UEPE, anche all’esito delle eventuali integrazioni e modifiche stabilite con il consenso dell’interessato, dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando il periodo di sospensione e la durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità.
  2. Con l’ordinanza di ammissione il Giudice fissa la data dell’udienza per la valutazione dell’esito della messa alla prova, tenendo conto dei tempi di firma del verbale di sottoposizione alle prescrizioni, della procedura amministrativa rispetto agli obblighi assicurativi e dell’entità del periodo di sospensione con messa alla prova e fissando la nuova udienza possibilmente non prima di 90 giorni dalla data di prevedibile conclusione del programma.
  3. La Cancelleria del Giudice trasmetterà tempestivamente all’ULEPE via PEC prot.uepe.cosenza@giustiziacert.it
  4. l’ordinanza relativa con l’allegato programma di trattamento definitivo al fine della sua sottoscrizione da parte dell’imputato/indagato.

Art. 5

  1. Entro 10 giorni dall’emissione dell’ordinanza di messa alla prova l’imputato/indagato dovrà presentarsi presso il competente UEPE (Cosenza) per sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni. Una copia del verbale, redatto in duplice copia originale, sarà trasmesso al Giudice che ha emesso il provvedimento.
  2. L’ULEPE provvede ad inviare la comunicazione di avvio della messa alla prova anche all’Ente/Associazione presso il quale l’imputato/indagato svolgerà il lavoro di pubblica utilità con l’invito di fornire riscontro sull’effettivo inizio. L’ULEPE provvederà, ove previsto, ad inviare la comunicazione di avvio della misura all’associazione dove l’imputato/indagato presterà attività di volontariato e/o all’Ente dove sarà effettuata l’attività di mediazione.
  3. L’ULEPE informa il Giudice sull’andamento della misura solo nel caso di andamento negativo, o se la prova abbia una durata inferiore e proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento o se intenda proporre la conclusione della misura per l’anticipato raggiungimento degli obiettivi del programma.
  4. Alla scadenza del periodo di messa alla prova, almeno 10 giorni prima della data fissata per l’udienza di valutazione, l’ULEPE trasmette al giudice una relazione finale sull’andamento e sull’esito del periodo di esecuzione della prova.
  5. Nell’udienza all’uopo fissata, il Giudice, se la messa alla prova ha avuto esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Se la messa alla prova ha avuto esito negativo, emette l’ordinanza con cui dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso.

In ogni caso, l’esito del procedimento sarà comunicato a cura della cancelleria all’UEPE al fine dell’aggiornamento della banca dati dello SDI (sistema informativo interforze).

Paola 7/10/2020

Il Presidente del Tribunale
Paola Del Giudice

Il Procuratore della Repubblica

Pierpaolo Bruni

Il Presidente della Sezione Penale
Alfredo Cosenza

Il Direttore Interdistrettuale Calabria
Emilio Molinari

Il Coordinatore dei GIP 
Maria Grazia Elia

Il Direttore ULEPE Cosenza
Antonio Antonuccio

Il Presidente Ordine degli Avvocati
Mario Pace

Il Presidente della Camera Penale
Massimo Zicarelli