Convenzione tra Ministero della Giustizia e l'Associazione S.O.G.IT. Croce di S.Giovanni - 27 ottobre 2020

27 ottobre 2020


CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova

PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna;

PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio – sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri; b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

PREMESSO che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). Il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), che interviene nella persona del Ministro On. Alfonso Bonafede e l’Associazione S.O.G.IT. Soccorso dell’Ordine di San Giovanni d’Italia, che interviene nella persona della Presidente Dott.ssa Graziella KAINICH
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni mette a disposizione presso le proprie sedi locali, almeno n. 40 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.
Le sedi locali del S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni presso i quali potrà essere svolta l'attività di volontariato sono complessivamente n. _38_ dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.  
Le sedi locali del S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.
Resta fin d’ora inteso che le sedi locali del S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni a cui è applicabile la presente convenzione sono solamente quelli appositamente inseriti nell’elenco allegato.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali del S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere a, b, d, e, f  del D.M. 88/2015.

In particolare:

  1. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio – sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
  2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità' naturali;
  3. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa   la   custodia   di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  4. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione della specifica natura del bene interessato, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all’art. 2, comma 4, lettere a, b, d, e ed f del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle del S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto al S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

Il S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni garantisce la conformità delle sedi locali coinvolte come da elenco allegato alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione   individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico del S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
La sede locale del S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 all’art. 1 – comma 181 della legge di bilancio 2018, per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.
Il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 5

La sede locale del S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale.
La sede locale del S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede locale del S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
La sede locale del S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.
Il S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art 10, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività delle sedi locali del S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli uffici di esecuzione penale esterna.
La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma, 27 ottobre 2020

Ministero della Giustizia
Il Ministro
On Alfonso Bonafede

S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni
Il Presidente Nazionale
Dott.ssa Graziella KAINICH
 

ELENCO DELLE SEDI LOCALI DEL S.O.G.IT. CROCE DI S. GIOVANNI DOVE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
AI FINI DELLA MESSA ALLA PROVA (altre sedi potranno essere aggiunte in seguito):
Aggiornato al 13/06/2023
N° UNITA’ SEDE RESPONSABILE INDIRIZZO
1 AGLIANO TERME VALLE Franco Primo Via Pozzo dell’Olmo, 22 - 14041 AGLIANO T. (TO) – francoprimo.valle@gmail.com
1 AGNO - CHIAMPO FRACCA Andrea Via Pieve n. 3 – 36072 CHIAMPO (VI) – presidenza@agnochiampo.it
1 ANELA MARIANO Giovanni Via Nuova, 28 – 07010 ANELA (SS) – sogit.anela@libero.it
1 BARBARANO VICENTINO SAMBUGARO Silvana Via G. B. Zonato, 1 – 36021 BARBARANO VIC. (VI) – sogit@email.it
1 BONO MARIANO Giovanni Via Tirso, 08030 BONO (SS) - sogit.bono@libero.it
1 BRENDOLA-OVEST VICENTINO LAZZARI Luigi Via Luigi Negrelli, 26 - 36040 BRENDOLA (VI) – sogitbrendola@virgilio.it
1 CHIUSANO D’ASTI GIRIBALDI Luca Via Serra, 3/1B – 14025 CHIUSANO (AT) – info@sogitchiusano.it
1 ESTE MANDOLITI Giovanni Via Settabile, 33 - 35042 ESTE (PD) –sogiteste@gmail.com
1 FARA VICENTINO GUSELLA Claudio Piazza Arnaldi, 23 - 36030 FARA VICENTINO (VI) – info@sogitfara.it
1 GAGGIANO BIANCO Carlo SP 139, km 2 - 20080 ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) – carlo@sogitlombardia.it
1 GRADO BERTO Gabrio Via Torquato Tasso, 13 - 34073 GRADO (GO) – sogitisoladelsole@libero.it
1 ILLORAI PISCHEDDA Mauro Nicola Via S. Giovanni, 4 - 07010 ILLORAI (SS) - sogit.illorai@libero.it
1 LANZO TORINESE CORZIATTO Raffaele Via dei Mulini, 25 – 10074 LANZO TORINESE (TO) – direzione.lanzo@sogit.cloud
1 LIGNANO SABBIADORO KAINICH Graziella Via Mezzasacca, 1/A – 33054 LIGNANO S. (UD) – info@sogit.org
1 MOROLO SILVESTRI Marco Piazza Sant'Antonio, - 03017 MOROLO (FR) – info@sogit-morolo.it
1 ORGIANO TODESCO Paolo  Via 4 Novembre, 25 – 36040 ORGIANO (VI) – paolotodesco1956@libero.it
1 POJANA MAGGIORE VERONESE Adelino Via Papa Giovanni XXIII, 9 – 36026 POJANA MAGGIORE (VI) - info@sogitpojana.it
1 RIGOLATO BUCOLO Alfio Viale Rinascita, 35 – 33020 RIGOLATO (UD) – sogitrigolato@libero.it
1 SACILE PERIN Roberto Via Ettoreo, 4 - 33077 SACILE (PN) - sogitsacile@gmail.com
1 SETTIMO TORINESE VILLATA Bruno Via Vittime delle Foibe, 3/C – 10036 SETTIMO TO. (TO) – segreteria@sogitsettimo.it
1 SPOLETO FEDELI Antonella Via B. Croce, 19 – 06049 SPOLETO – ucs-spoleto@libero.it
1 TRIESTE  CAPPEL Giorgio Via Carletti 4 – 34147 TRIESTE – info@sogit-trieste.it
1 UDINE RINALDI Maurizio Via Palladio, 27 e 29 - 33010 TAVAGNACCO (UD) - sogitudine@libero.it
3 VERBANIA FURLAN Alberto Via Redipuglia, 1/A - 28921 VERBANIA - sogitgiovanniti.vb@gmail.com
1 THIESI DEPAU ANTONELLA Via Manzoni, 10, Thiesi (SS); sogit.thiesi@libero.it
1 ARONA FERRARI BRUNO Via Dante 8, Arona; sogitgiovanniti.arona@gmail.com; 3336907504
1 COSSATO ANTEGHINI MARIA GRAZIA Via Quintino Sella 16, Vigliano Biellese (BI); 3292743558/3333206576; sogitcossato@libero.it; sogitcossato@pec.libero.it
1 FORTE DEI MARMI BRESCHI ALESSIO Via B. Buozzi 28, 59100 Prato-breschialessio@gmail.com  
1 LONIGO  NANDAPI DENIS Via della Vittoria, 19, Lonigo (VI); Tel. 3491219555; segreteria@sogitlonigo.it
1 MORES USAI ANTONELLO GIUSEPPE Via Milano, 1; sogit.mores@gmail.com; sogit.mores@pec.it
1 OLMEDO SIMULA COSIMO Via Murenu, 3, 07040, Olmedo SS; protezionecivileolmedo@gmail.com
1 SASSARI PINNA FABRIZIO Via Vittorio Bottego, 37, Sassari (SS); sogit.sassari@libero.it