Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di UDINE e l'Associazione Insieme si può - 17 febbraio 2020 e modifica 27 novembre 2024 - 29 aprile 2022 e modifica 27 novembre 2024 - 17 marzo 2025 - 29 gennaio 2026

29 gennaio 2026

TRIBUNALE DI UDINE

 

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi dell’ art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 274, degli artt. 186 e 187 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285, dell’art.73 comma 5 bis del DPR 309/1190, dell’art. 165 del codice penale e dell’articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 22 agosto 2000, n° 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, a norma degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) il giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d. lgs. N. 274/2000;

che a norma dell’art.73, comma 5 bis del DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) il giudice del tribunale può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste;

che a norma dell’articolo 165 del Codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;

che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’ente firmatario della presente convenzione è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

TRA

Il  Tribunale di Udine, Codice fiscale 80016640304, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

L’Ente/Associazione INSIEME SI PUO’, C.F. 94019500308, qui rappresentata dal sig. MAURO BALLARIN che interviene nella sua carica di PRESIDENTE e legale rappresentante

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente/Associazione INSIEME SI PUO’ (di seguito indicata anche come “l’Ente”) consente che un numero massimo di 2 persone alle quali è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, degli art. 186 e 187 del decreto legislativo n. 285/1992 o dell’art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1190, ovvero nei cui confronti la sospensione condizionale della pena è stata subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 165 del codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La prestazione dei lavori di pubblica utilità sarà subordinata ad un colloquio conoscitivo con la persona al fine di verificare la possibilità di integrazione con le Persone con Disabilità.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono: CASA “CHIARA AQUINI” – REANA DEL ROJALE (UD) VIA VITTORIO VENETO, 136   

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Udine sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 1 del d.m. 26 marzo 2001 (G.U. n.80 del 5/4/2001):

prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone diversamente abili;

I soggetti nei cui confronti la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata applicata ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 potranno effettuare inoltre prestazioni nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna,

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice di Pace, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, e il Giudice del Tribunale indica le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Art. 4

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita si riserva di individuare, prima dell’avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionario di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento dell’esecuzione della pena sostitutiva per ciascuno dei soggetti ammessi.

Art. 5

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

L’Ente provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

L’Ente si impegna altresì a che le persone ammesse al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 6

E' fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 7

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 8

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di 5   anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del d.m. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

Udine – REANA DEL ROJALE (UD), il 17/02/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell’Ente/Associazione
dott. Mauro Ballarin

il Presidente del Tribunale
dott. Paolo Corder

 

ATTO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO  DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi dell’art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274,
degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285,
dell’art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1990,
dell’art. 165 del codice penale e dell’articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001

Premesso

  • Che in data 17/02/2020 è stata sottoscritta la Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità tra il Tribunale di Udine e l’Associazione INSIEME SI PUO’, avente la durata di anni 5 dalla data di sottoscrizione;
  • Che la Convenzione sottoscritta prevede all’art. 1 che la prestazione potrà essere svolta presso la sede CASA “CHIARA AQUINI” – REANA DEL ROJALE (UD) VIA VITTORIO VENETO, 136;
  • Che, viste le disponibilità dell’Associazione dell’immobile sito in TRICESIMO (UD) VIA SAN FRANCESCO, 112;
  • Che si ritiene di riformulare l’art. 1;

TRA

Il Tribunale di Udine, Codice Fiscale 80016640304, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

L’associazione INSIEME SI PUO’, codice fiscale 94019500308, rappresentata dal sig. MAURO BALLARIN, che interviene nella sua carica di PRESIDENTE e legale rappresentante,

si riformula l’art. come segue:

Art. 1

L’Associazione INSIEME SI PUO’ (di seguito indicata anche come “l’Ente”)

… (omissis)…

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono:

  • CASA “CHIARA AQUINI” – REANA DEL ROJALE (UD) VIA VITTORIO VENETO, 136
  • TRICESIMO (UD) VIA SAN FRANCESCO, 112

… (omissis)…

Restano confermate tutte le altre pattuizioni concordate e stabilite nella succitata convenzione sottoscritta il 17/02/2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine – REANA DEL ROJALE (UD), il 27/11/2024

Il Responsabile dell’Ente/Associazione
Dott. Mauro Ballarin

Il Presidente del Tribunale
dott. Paolo Corder

 


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PER MESSA ALLA PROVA
ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale e dell’art. 141-ter disp. att. c.p.p.(art. 2 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88)

Premesso:

  • che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi del 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che con decreto ministeriale dell’8 giugno 2015, n. 88 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia con nota del 9 settembre 2015 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l'ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento ed è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni meglio precisate di seguito;

TRA

Il Tribunale di Udine, Codice fiscale 800 166 40 304, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

L’Ente/Associazione INSIEME SI PUO’, C.F. 94019500308, qui rappresentata dal sig. MAURO BALLARIN che interviene nella sua carica di presidente e legale rappresentante,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente/Associazione INSIEME SI PUO’ consente che un numero massimo di 2 persone nei cui confronti la messa alla prova è stata subordinate alla prestazione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 168 bis del codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono: CASA “CHIARA AQUINI” – REANA DEL ROJALE (UD) VIA VITTORIO VENETO, 136 

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Udine sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari. 

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno, presso le strutture dell'Ente/Associazione, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM 8/6/2015, n. 88: 

prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone diversamente abili;

L’Ente/Associazione si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

E' fatto divieto all’Ente/Associazione di corrispondere alle persone che svolgono il lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 4

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Art. 5

L’Ente/Associazione si riserva di individuare, prima dell’avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Ente/Associazione si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio di esecuzione penale esterna i nominativi di tali persone ed eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionario di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti ammessi.

Art. 6

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente/Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale delle persone ammesse, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente/Associazione l'assicurazione delle persone ammesse al lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

L’Ente/Associazione provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

L’Ente/Associazione si impegna altresì a che le persone ammesse al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 7

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova ed ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

I referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del DM 8 giugno 2015, n 88. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'are. 464-quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

I referenti, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che effettuerà le comunicazioni previste dall'art. 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1988, n. 271 all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente/Associazione.

L'Ente/Associazione potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 9

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, dì recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 8 giugno 2015, n. 88 e dalle norme che disciplinano il lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 11

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario, all’Ufficio di esecuzione penale esterna di Udine, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali, anche per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, ai sensi dell’art. 5 del DM 8 giugno 2015, n. 88.

Udine - REANA DEL ROJALE (UD), il 29/04/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell’Ente/Associazione
dott. Mauro Ballarin

Il Presidente del Tribunale
dott. Paolo Corder

 

ATTO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PER MESSA ALLA PROVA

ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale e dell’art. 141-ter disp. att. c.p.p. (art. 2 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88)

Premesso

  • Che in data 29/04/2022 è stata sottoscritta la Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per messa alla prova tra il Tribunale di Udine e l’Associazione INSIEME SI PUO’, avente la durata di anni 3 dalla data di sottoscrizione;
  • Che la Convenzione sottoscritta prevede all’art. 1 il consenso da parte di Insieme si Può alla accoglienza massima di 2 persone;
  • Che, viste le disponibilità dell’Associazione dell’immobile sito in TRICESIMO (UD) VIA SAN FRANCESCO, 112;
  • Che si ritiene di riformulare l’art. 1 comma 1;

TRA

Il Tribunale di Udine, Codice Fiscale 80016640304, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

L’associazione INSIEME SI PUO’, codice fiscale 94019500308, rappresentata dal sig. Mauro BALLARIN, che interviene nella sua carica di presidente e legale rappresentante,

si riformula l’art. come segue:

Art. 1

L’Associazione INSIEME SI PUO’ (di seguito indicata anche come “l’Ente”)

… (omissis)…

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono:

  • CASA “CHIARA AQUINI” – REANA DEL ROJALE (UD) VIA VITTORIO VENETO, 136
  • TRICESIMO (UD) VIA SAN FRANCESCO, 112

… (omissis)…

Restano confermate tutte le altre pattuizioni concordate e stabilite nella succitata convenzione sottoscritta il 29/04/2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine, – REANA DEL ROJALE (UD), il 27/11/2024

Il Responsabile dell’Ente/Associazione
dott. Mauro Ballarin

Il presidente del Tribunale
dott. Paolo Corder

 

Identificativo della convenzione: 17504124

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi dell’ art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 274,
degli artt. 186 e 187 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285,
dell’art.73 comma 5 bis del DPR 309/1190,
dell’art. 165 del codice penale e dell’articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001

Premesso

  • che, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 22 agosto 2000, n° 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che, a norma degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) il giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d. lgs. N. 274/2000;
  • che a norma dell’art.73, comma 5 bis del DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) il giudice del tribunale può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste;
  • che a norma dell’articolo 165 del Codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
  • che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’ente firmatario della presente convenzione è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate;
  • che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

TRA

Il Tribunale di Udine, Codice fiscale 80016640304, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

L’Ente/Associazione INSIEME SI PUO’ ODV C.F. 94019500308 con sede in REANA DEL ROJALE (UD), qui rappresentata dal sig. MAURO BALLARIN, che interviene nella sua carica di PRESIDENTE e legale rappresentante

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente/Associazione INSIEME SI PUO’ ODV (di seguito indicata anche come “l’Ente”) consente che un numero massimo di 2 persone alle quali è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, degli art. 186 e 187 del decreto legislativo n. 285/1992 o dell’art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1190, ovvero nei cui confronti la sospensione condizionale della pena è stata subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 165 del codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono:

- REANA DEL ROJALE (UD) - VIA VITTORIO VENETO 136

- TRICESIMO (UD) - VIA SAN FRANCESCO 112 

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Udine sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 1 del d.m. 26 marzo 2001 (G.U. n.80 del 5/4/2001):

- prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone diversamente abili;

- prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto

I soggetti nei cui confronti la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata applicata ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 potranno effettuare inoltre prestazioni nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna,

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice di Pace, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, e il Giudice del Tribunale indica le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Art. 4

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita si riserva di individuare, prima dell’avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionario di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento dell’esecuzione della pena sostitutiva per ciascuno dei soggetti ammessi.

Art. 5

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

L’Ente provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

L’Ente si impegna altresì a che le persone ammesse al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 6

E' fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 7

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 8

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, alla scadenza perderà efficacia e dovrà essere rinnovata.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del d.m. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

Reana del Rojale, il 17/03/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell’Ente/Associazione
dott. Paolo Corder

Il Presidente del Tribunale
dott. Mauro Ballarin

 

Identificativo della convenzione: 27621

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PER MESSA ALLA PROVA

ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale e dell’art. 141-ter disp. att. c.p.p. (art. 2 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88)

Premesso:

  • che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi del 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che con decreto ministeriale dell’8 giugno 2015, n. 88 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia con nota del 9 settembre 2015 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l'ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento ed è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni meglio precisate di seguito;

TRA

Il Tribunale di Udine, Codice fiscale 800 166 40 304, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

l’Ente/Associazione INSIEME SI PUO’ ODV, CF 94019500308, con sede in REANA DEL ROJALE (UD) qui rappresentata dal sig. MAURO BALLARIN, che interviene nella sua carica di presidente e legale rappresentante,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente/Associazione INSIEME SI PUO’ ODV consente che un numero massimo di 2 persone nei cui confronti la messa alla prova è stata subordinate alla prestazione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 168 bis del codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono:

- REANA DEL ROJALE (UD) - VIA VITTORIO VENETO 136

- TRICESIMO (UD) - VIA SAN FRANCESCO 112

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Udine sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari. 

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno, presso le strutture dell'Ente/Associazione, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM 8/6/2015, n. 88:

- prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone diversamente abili;

- prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto

L’Ente/Associazione si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

E' fatto divieto all’Ente/Associazione di corrispondere alle persone che svolgono il lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 4

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Art. 5

L’Ente/Associazione si riserva di individuare, prima dell’avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Ente/Associazione si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio di esecuzione penale esterna i nominativi di tali persone ed eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionario di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti ammessi.

Art. 6

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente/Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale delle persone ammesse, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente/Associazione l'assicurazione delle persone ammesse al lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

L’Ente/Associazione provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

L’Ente/Associazione si impegna altresì a che le persone ammesse al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 7

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova ed ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

I referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del DM 8 giugno 2015, n 88. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'are. 464-quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

I referenti, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che effettuerà le comunicazioni previste dall'art. 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1988, n. 271 all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente/Associazione.

L'Ente/Associazione potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 9

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, dì recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 8 giugno 2015, n. 88 e dalle norme che disciplinano il lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 11

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, alla scadenza perderà efficacia e dovrà essere rinnovata.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario, all’Ufficio di esecuzione penale esterna di Udine, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali, anche per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, ai sensi dell’art. 5 del DM 8 giugno 2015, n. 88.

Udine – Reana del Rojale, il 17/03/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell’Ente/Associazione
dott. Mauro Ballarin

 Il Presidente del Tribunale
dott. Paolo Corder

 

Identificativo della convenzione: 17623383 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi dell’ art. 56- bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27/07/2023

Premesso

  • che, nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art.56 bis;
  • che, ai sensi dell’art. 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,dell’art. 1 D.M. 27/07/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti ed organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
  • che ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia, con atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2 comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblico utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell’art. 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
  • tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona dott. Enzo Truncellito, Presidente del Tribunale di Udine, giusta delega di cui all’atto in premessa, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

L’Ente/Associazione INSIEME SI PUO’ ODV C.F. 94019500308 con sede in REANA DEL ROJALE (UD), qui rappresentata dal sig. MAURO BALLARIN, che interviene nella sua carica di PRESIDENTE e legale rappresentante

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente/Associazione INSIEME SI PUO’ ODV (di seguito indicata anche come “l’Ente”) consente che un numero massimo di 2 (due) soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono:

- TRICESIMO (UD) - VIA SAN FRANCESCO 112 

- REANA DEL ROJALE (UD) - VIA VITTORIO VENETO 136 ,

dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Udine sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 1 , comma 2, del D.M. 27 luglio 2023:

  • prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone diversamente abili in condizioni di fragilità e di marginalità sociale
  • altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna,

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’ufficio di esecuzione esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell’Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’art.56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M.27 luglio 2023 e delle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4

L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

L’ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all’Ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l’eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte di condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativo indicata dall’art.3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tal caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.

L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.

L’ufficio di esecuzione esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all’art 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’all’autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutiva di pena detentiva breve.

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito Internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.

Reana del Rojale, il 29/01/2026

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell’Ente/Associazione
dott. Mauro Ballarin

Il Presidente del Tribunale
dott. Enzo Truncellito