Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MANTOVA e il Comune di Marcaria - 10 dicembre 2019 - 21 ottobre 2024 - 30 gennaio 2026

30 gennaio 2026

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

Che, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Marcaria avente sede in Marcaria via Crispi n. 81 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Enzo Rosina, Presidente Vicario del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l’ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Avv. Carlo Alberto Malatesta, 

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’ente consente che n. 3 (TRE) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • attività presso ecocentro comunale;
  • affiancamento squadre-operai;
  • collaborazione operativa all’interno dell’ufficio dei servizi sociali.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 ANNI a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, 10 dicembre 2019

II Rappresentante dell'Ente
Avv. Carlo Alberto Malatesta

Il Presidente Vicario del Tribunale
dott. Enzo Rosina

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 2014, n. 67 e dell'alt. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presene convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Enzo Rosina, Presidente Vicario del Tribunale di Mantova, giusta delega di cui all'atto in premessa, e il Comune di Marcaria, nella persona del legale rappresentante Avv. Carlo Alberto Malatesta,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. TRE soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente. Una (sede municipale via F. Crispi n. 81).

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti

presso gli uffici giudiziali.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma dì trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e ('orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alte norma in materia di sicurezza e dì igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n 31.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e dì impartire le relative istruzioni.

I referenti sì impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e dr ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra te parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 -quinquies del codice di procedura penale

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionati dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio dì esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8. in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività dì lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art 4, comma 3 del OMn. 88/2015

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia - dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio dr esecuzione penale esterna competente.

Mantova, 10 dicembre 2019

II Rappresentante dell'Ente
Avv. Carlo Alberto Malatesta

Il Presidente Vicario del Tribunale
dott. Enzo Rosina

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

Che, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Marcaria avente sede in Marcaria via Crispi n. 81 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Enzo Rosina, Presidente Vicario del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l’ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Avv. Carlo Alberto Malatesta, nato il 20.10.1974 a Bozzolo (MN), si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’ente consente che n. 3 (TRE) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • attività presso ecocentro comunale;
  • affiancamento squadre-operai;
  • collaborazione operativa all’interno dell’ufficio dei servizi sociali.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 ANNI a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, 21 ottobre 2024

II Rappresentante dell'Ente 
avv. Carlo Alberto Malatesta

Il Presidente Vicario del Tribunale
dott. Enzo Rosina

 

Identificativo della convenzione: 17621485

Convenzione tra il TRIBUNALE DI MANTOVA

e

l'Ente COMUNE DI MARCARIA

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

  • che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che 1'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’ art. 54 del citato Decreto legislativo;

Si stipula

la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Massimo De Luca, Presidente del TRIBUNALE DI MANTOVA , giusta la delega di cui in premessa e l'Ente COMUNE DI MARCARIA, nella persona del dott. Carlo Alberto Malatesta in qualità di legale rappresentante:

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1 . Comune di Marcaria - via F. Crispi,81 Marcaria

 Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

 Claudio Gatti

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’ esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Mantova, lì 30/01/2026

Il legale rappresentante dell’Ente,
Carlo Alberto Malatesta

II Presidente del TRIBUNALE DI MANTOVA,
Massimo De Luca

 

Identificativo della convenzione: 17621483

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Massimo De Luca, Presidente del TRIBUNALE DI MANTOVA giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente COMUNE DI MARCARIA nella persona del legale rappresentante Carlo Alberto Malatesta

 si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 3 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88 /2015.

 Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma,per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88 /2015 e dalle norme che regolano l a disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di · sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Mantova, lì 30/01/2026

Il legale rappresentante dell’Ente,
Carlo Alberto Malatesta

II Presidente del TRIBUNALE DI MANTOVA,
Massimo De Luca

 

Identificativo della convenzione: 17621487

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;

che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;

che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’ art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Massimo De Luca, Presidente del TRIBUNALE DI MANTOVA , giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente COMUNE DI MARCARIA nella persona del legale rappresentante Carlo Alberto Malatesta

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 3 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.

 Prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi.

 Prestazioni per la tutela dell'arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d'acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56- bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’ organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.

Mantova, lì 30/01/2026

Il legale rappresentante dell’Ente,
Carlo Alberto Malatesta

II Presidente del TRIBUNALE DI MANTOVA,
Massimo De Luca

ALLEGATO

Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:

  1. Comune di Marcaria - via F. Crispi,81 Marcaria