Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PAVIA e l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina - 7 novembre 2019 - 23 febbraio 2023 - 9 marzo 2026 - 18 marzo 2026

18 marzo 2026

TRIBUNALE DI PAVIA

 

provv pres 52/19

TRIBUNALE DI PAVIA

E

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA

CONVENZIONE Per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

Premesso che

  • a norma dell’art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;
  • l’art. 2 della Legge n° 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs. n. 274 del 2000;
  • l’art.73 comma 5 bis DPR n. 309 del 1990 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 comma 5 DPR n. 309 del 1990 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 c.p.p., su richiesta dell’imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.Lgs. n.274/2000 secondo le modalità ivi previste;
  • l’art.224 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul C.d.S., il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis C.d.S., così come modificati dalla Legge n. 120 del 2010, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta e 2 purché non ricorra l’aggravante dell’incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze”;
  • ai fini dell’istituto della “Messa alla Prova” dell’imputato ai sensi dell’art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, il Decreto del Ministro della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88 ha disciplinato in modo specifico le convenzioni in materia di pubblica utilità e ha previsto che “la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274”;
  • l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

considerato che

l’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dr.ssa Annamaria Gatto, Presidente del Tribunale ordinario di Pavia (di seguito “il Tribunale”), giusta la delega di cui in premessa, e l’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Panizzari Francesca, autorizzato alla firma della presente convenzione.

Art. 1
Attività da svolgere

l’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina consente che un numero massimo di 3 condannati possano svolgere contemporaneamente  lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del decreto ministeriale citato.

L’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
  2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  3. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
  4. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  5. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000 indica il tipo, la durata del lavoro di pubblica utilità e la struttura dove la stessa è svolta, nonché il soggetto tenuto al controllo sulla corretta esecuzione dei lavori.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni nell’Ing. Sclavi Daniele Responsabile del Servizio Territorio;  l’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE o al soggetto individuato dal Giudice quale incaricato al controllo sulla corretta esecuzione dei lavori, o in mancanza all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Pavia, lì 7 novembre 2019

Tribunale di Pavia
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Gatto

Unione di Comuni Lombarda Prima Collina
Il Presidente
Panizzari Francesca

 


CONVENZIONE Per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

Premesso che

- a norma dell’art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;

- l’art. 2 della Legge n° 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs. n. 274 del 2000;

- l’art.73 comma 5 bis DPR n. 309 del 1990 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 comma 5 DPR n. 309 del 1990 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 c.p.p., su richiesta dell’imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.Lgs. n.274/2000 secondo le modalità ivi previste;

- l’art.224 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul C.d.S., il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

- l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis C.d.S., così come modificati dalla Legge n. 120 del 2010, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta e 2 purché non ricorra l’aggravante dell’incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze”;

- ai fini dell’istituto della “Messa alla Prova” dell’imputato ai sensi dell’art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, il Decreto del Ministro della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88 ha disciplinato in modo specifico le convenzioni in materia di pubblica utilità e ha previsto che “la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274”;

- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

considerato che

l’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale ordinario di Pavia (di seguito “il Tribunale”), giusta la delega di cui in premessa, e l’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Enrica Brega, autorizzato alla firma della presente convenzione.

Art. 1
Attività da svolgere

l’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina consente che un numero di 3 (tre) condannati possano svolgere contemporaneamente lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del decreto ministeriale citato.

L’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
  2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  3. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
  4. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  5. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000 indica il tipo, la durata del lavoro di pubblica utilità e la struttura dove la stessa è svolta, nonché il soggetto tenuto al controllo sulla corretta esecuzione dei lavori.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni nell’Ing. Daniele Sclavi Responsabile del Servizio Territorio; L’Ente Unione di Comuni Lombarda prima Collina si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all' Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE o al soggetto individuato dal Giudice quale incaricato al controllo sulla corretta esecuzione dei lavori, o in mancanza all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Pavia, lì 23/02/2023

Tribunale di Pavia
Il Presidente
Guglielmo Leo

Unione di Comuni Lombarda Prima Collina
Il Presidente
Enrica Brega

 

Identificativo della convenzione: 17636058

Convenzione tra il TRIBUNALE DI PAVIA

e

l'Ente UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che 1'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

- che l'art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), così come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

Si stipula

la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. simona caterbi, Presidente del TRIBUNALE DI PAVIA , giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Daniele Sclavi in qualità di delegato del legale rappresentante

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1 . Unione di comuni lombarda prima collina - via casabassa n.7

  • Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

2 . Comune di castana - via roma n. 42

  • Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

3 . Comune di montescano - via roncole n.1

  • Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

4 . Comune di canneto pavese - via casabassa n. 7

  • Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

  • DANIELE SCLAVI
  • Daniele SCLAVI

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Pavia, lì 09/03/2026

Per delega del Legale Rappresentante,
Daniele Sclavi

II Presidente del TRIBUNALE DI PAVIA,
Simona Caterbi

 

Identificativo della convenzione: 17649513

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art.464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Simona Caterbi, Presidente del TRIBUNALE DI PAVIA giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA che interviene nella persona di Daniele Sclavi per delega del Legale Rappresentante dell’Ente

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 20 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 4, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88 /2015.

Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma,per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88 /2015 e dalle norme che regolano l a disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare l a predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per l a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare dieventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché l a visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di · sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità·e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Pavia, lì 18/03/2026

Per delega del Legale Rappresentante,
Daniele Sclavi 

II Presidente del TRIBUNALE DI PAVIA,
Simona Caterbi

ALLEGATO

Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:

1. Comune di canneto pavese - via casabassa n. 7

2. Comune di castana - via roma n. 42

3. Comune di montescano - via roncole n.1

4. Unione di comuni lombarda prima collina - via casabassa n.7