Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di UDINE e la Fondazione Valentino Pontello - 24 settembre 2019

24 settembre 2019

TRIBUNALE DI UDINE

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PER MESSA ALLA PROVA

ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale e dell’art. 141-ter disp. att. c.p.p. (art. 2 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88)

Premesso:

  • che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi del 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che con decreto ministeriale dell’8 giugno 2015, n. 88 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia con nota del 9 settembre 2015 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l'ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento ed è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni meglio precisate di seguito;

TRA

Il  Tribunale di Udine, Codice fiscale 800 166 40 304, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

l’Ente Fondazione Valentino Pontello Onlus CF 02508350309, qui rappresentata dalla sig.ra Doreto Gabriella nata a San Daniele del Friuli il 20/07/1977  , che interviene nella sua carica di presidente e legale rappresentante,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente Fondazione Valentino Pontello Onlus   consente che un numero massimo di 2 persone nei cui confronti la messa alla prova è stata subordinate alla prestazione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 168 bis del codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono: Fondazione Valentino Pontello Fra. Pers, 37 Majano.  

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Udine sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno, presso le strutture dell'Ente/Associazione, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM 8/6/2015, n. 88:  

Prestazioni di lavoro per finalità sociali nei confronti di persone disabili.

L’Ente/Associazione si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

E' fatto divieto all’Ente/Associazione di corrispondere alle persone che svolgono il lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 4

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Art. 5

L’Ente/Associazione si riserva di individuare, prima dell’avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Ente/Associazione si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio di esecuzione penale esterna i nominativi di tali persone ed eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionario di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti ammessi.

Art. 6

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente/Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale delle persone ammesse, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente/Associazione l'assicurazione delle persone ammesse al lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

L’Ente/Associazione provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

L’Ente/Associazione si impegna altresì a che le persone ammesse al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 7

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova ed ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

I referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del DM 8 giugno 2015, n 88. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'are. 464-quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

I referenti, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che effettuerà le comunicazioni previste dall'art. 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1988, n. 271 all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente/Associazione.

L'Ente/Associazione potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

 Art. 9

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, dì recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 8 giugno 2015, n. 88 e dalle norme che disciplinano il lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 11

La presente convenzione avrà la durata di 5  anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario, all’Ufficio di esecuzione penale esterna di Udine, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali, anche per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, ai sensi dell’art. 5 del DM 8 giugno 2015, n. 88.

Udine – Majano, il 24 settembre 2019

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell’Ente
Doreto Gabriella

Il Presidente del Tribunale
Paolo Corder