Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di BENEVENTO e l'Associazione Confraternita di Misericordia" Padre Pio "di Pietrelcina - 15 settembre 2014 e rinnovo 5 settembre 2019

5 settembre 2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 n. 274, ART. 2 DEL D.M. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 26 MARZO 2001, DELL’ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309/90, DEGLI ARTT. 224 BIS, 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS DEL CODICE DELLA STRADA, DELL’ART. 33 LEGGE 29 LUGLIO 2010 n. 120, DEGLI ARTT. 165 E 168 BIS COMMA 1 C.P.
ATTIVITA’ NON RETRIBUITA A FAVORE DELLA COLLETTIVITA’

tra il Tribunale Ordinario di Benevento e l'Associazione Confraternita di Misericordia" Padre Pio "di Pietrelcina

Premesso

che, a norma dell'art.54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice (a) giudice di pace e b) tribunale, in composizione monocratica, ai sensi dell'art.186 C.d.S. art.2 ter e art.9 bis) può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

che, I'art.2, comma 1, dei decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma deIl'art.54, comma 6, dei citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'arti, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che, il Ministro della Giustizia con atto del 16.7.01 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che, per competenza istituzionale (legge 354/75 e successive modifiche) nella stipulanda convenzione interviene l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna Avellino - Benevento, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del Direttore p.t., domiciliato per la carica in Avellino alla via Verdi n.64

che, l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato Decreto legislativo;

che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione; tanto premesso:

tra : il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Dott. Michele. Cristino, Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento, giusta la delega di cui in premessa ; l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna Avellino - Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Responsabile della sede di servizio di Benevento    l'Associazione Confraternita di Misericordia    Padre Pio    di Pietrelcina, in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, Sig. Giuseppe Tresca, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 10 (dieci) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo i del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni

Attività socio/sanitarie, attività sociali, consegna attrezzature ortopediche, protezione civile. L'attività si svolgerà dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art.33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

  • Tresca Giuseppe, nato a Benevento il 7 settembre 1963
  • Ceraso Giuseppe, nato a Napoli il 20 marzo 1948
  • Masone Cosimino, nato a Benevento il 21 Dicembre 1975

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente sì impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni cinque (5) a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna Avellino-Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato all'Associazione Confraternita di Misericordia" Padre Pio" di Pietrelcina

Una copia conforme della convenzione dovrà essere trasmessa al Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale degli Affari Penali - Roma.

Benevento, lì 15.09.2014

Tribunale Ordinario di Benevento
Il Presidente Dott. Michele Cristino

Ufficio Esecuzione Penale Esterna Avellino-Benevento
Responsabile Benevento Dott.ssa Marisa Bocchino

Associazione Confraternita di Misericordia Padre Pio"
Il Presidente p.t. Sig. Giuseppe Tresca

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART.54 DL.VO. 29 AGOSTO 2000 N.274, DELL’ART.2 D.M. 26 MARZO 2001 E DELL’ART. 3 LEGGE 28 APRILE 2014, NR. 67 NONCHÉ DELL’ART. 2. D.M. 9 GIUGNO 2015 N. 88

Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e Associazione Confraternita di Misericordia <<Padre Pio>> di Pietrelcina (Bn)

Premesso che

a norma dell’art.54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.l.gs 28 agosto 2000 n.74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;

l’art.73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.L.gs. n.74/2000 secondo le modalità ivi previste;  

l’art.224 bis cds prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis cds prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze“;

l’art. 3 legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l’art. 168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato) prevedendo che “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova; la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità”;

l’art. 2, comma 1 decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

visto altresì il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti e organizzazioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia che ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

il Comune di Pannarano rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione;

tanto premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui in premessa; l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, e il Comune di Pannarano, di seguito l’Ente, in persona del Sindaco, Dott. Attilio Iannuzzo, si conviene e si stipula quanto segue:

La convenzione per lavori di Pubblica utilità e messa alla prova dell’imputato rinnovata in data 05/09/2019 , con decorrenza dal 05.09.2019 E con scadenza in data 04.09.2024, tra Associazione Confraternita di Misericordia <<Padre Pio>> di Pietrelcina (Bn) e il Ministero della Giustizia, intervenuto tramite il Tribunale Ordinario di Benevento nonché con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna Avellino – Benevento,

E’ formalmente prorogato

per ulteriori anni 5, con decorrenza dal 05.09.2019, con le seguenti integrazioni:

  1. L’art. 1 viene così modificato: <<L’Ente consente che num. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dal’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: Attività socio sanitarie, attività sociali, consegna attrezzature ortopediche, protezione civile. L’attività si svolgerà dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00, concordando di volta in volta con l’UEPE di Benevento>>;
  2. L’art. 3 viene così modificato: <<L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Tresca Giuseppe nato a Benevento il 07.09.1963; Ceraso Giuseppe nato a Napoli il 20.03.1948>>;
  3. Le restanti modalità della convenzione restano invariate.
  4. La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell’elenco degli enti/associazioni convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato all’Ente.

Una copia conforme della convenzione dovrà essere trasmessa al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale degli Affari Penali, Roma.

Benevento, li 05.09.2019

 

Tribunale Ordinario di Benevento
il Presidente del Tribunale Dott.ssa Marilisa Rinaldi

Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento
il Direttore Dott.ssa Marisa Bocchino

Associazione Confraternita di Misericordia <<Padre Pio>>
In persona del Presidente Sig. Giuseppe Tresca