Protocollo di intesa per la promozione di percorsi di inclusione lavorativa della popolazione detenuta sottoscritto tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Comune di GENOVA - 5 agosto 2019

5 agosto 2019

ACCORDO QUADRO PROTOCOLLO DI INTENTI
"MI RISCATTO PER GENOVA"

TRA
Ministero della Giustizia
e
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
e
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta
e
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Genova
e
Cassa delle Ammende
e
Comune di Genova

Programma volto a favore il reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in espiazione di pena, attraverso la partecipazione a progetti di pubblica utilità

 

Premesso che

  • Il Ministero della Giustizia, nel quadro degli scopi previsti dall'ordinamento penitenziario, ha avviato un programma volto a favorire il reinserimento socio lavorativo dei soggetti in espiazione di pena, attraverso la partecipazione a progetti di pubblica utilità;
  • il coinvolgimento diretto in attività lavorative, specificamente in ambito di pubblica utilità, può delineare validi percorsi di sostegno per gli obiettivi sperimentali di recupero e inclusione sociale;
  • in tale ambito di attività, la programmazione di una serie di iniziative che coinvolgono i detenuti in un percorso di sensibilizzazione dell'educazione ambientale e al rispetto del bene comune, individuano un valido strumento per acquisire consapevolezza del dovere sociale e trasmettere alla comunità un messaggio di legalità e rispetto di norme e regole, imprescindibile e necessario per il percorso di reintegrazione;
  • nell'ambito delle rispettive attività e funzioni, nonché conformemente ai propri scopi statutari ed istituzionali, le Parti in epigrafe ritengono auspicabile una cooperazione finalizzata alla promozione di attività ed iniziative destinate al miglior perseguimento dei valori sociali, quali la rieducazione, la formazione della popolazione carceraria e il lavoro penitenziario come forma essenziale di trattamento della popolazione detenuta;
  • il percorso di recupero dei detenuti si sviluppa anche mediante attività di istruzione ed avviamento al lavoro tese al successivo reinserimento dei ristretti nel tessuto socioeconomico al termine della pena e all'incremento dei livelli di occupazione dei soggetti svantaggiati;
  • le Parti intendono porre in essere la predetta cooperazione nel rispetto dei principi e delle finalità primarie individuate nella Carta Costituzionale, nonché nella piena osservanza della legislazione vigente, anche di natura regolamentare e comunitaria;

valutato che:

  • le attività di istruzione ed educazione presuppongono la costituzione di percorsi "formazione/lavoro" con il necessario coinvolgimento delle Amministrazioni ed Enti Locali, nonché dei soggetti in grado di fornire percorsi flessibili ed in grado di adeguarsi, in maniera proficua, alle opportunità offerte dal contesto territoriale;
  • le Parti ritengono essenziale l'opportunità di individuare misure idonee a promuovere l'occupazione dei detenuti e la necessità di favorire l'organizzazione di lavorazioni qualificate e qualificanti all'interno degli Istituti Penitenziari da parte di Enti od Imprese pubbliche e/o private, oltre che favorirne il reinserimento nella società con acquisite competenze tecnico professionali;
  • ai sensi dell'articolo 4, comma l, della legge 8 novembre 1991, n. 381, così come novellato dall' art. 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, sono considerate "persone svantaggiate" i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
  • ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è inserito il seguente, così come novellato dall'art. 5, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193: "Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica";
  • il progetto è fondato sull' attività di "lavoro volontario e gratuito" per persone in stato di detenzione che possono usufruire di benefici previsti dal comma 4-ter dell'art.21 L. 354/75, che recita, fra l'altro, "I detenuti e gli internali di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito , tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato";
  • che, per la specificità dell'utenza penitenziaria, le Regioni sono chiamate ad attuare iniziative a favore dei detenuti e che i Centri per l'Impiego, quali strumenti di politica attiva del lavoro, debbono auspicabilmente attivarsi per l'inserimento dei soggetti disagiati nel mercato del lavoro;

considerato che:

  • è interesse del Ministero della Giustizia Provveditorato Regionale dell' Amministrazione Penitenziaria e del Comune di Genova, nell'ambito delle rispettive competenze, attivarsi per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali in materia di politiche ambientali, sociali, culturali, artistiche, formative e lavorative, attraverso la partecipazione ad un programma condiviso;
  • le parti intendono promuovere l'avvio di un progetto - articolato secondo fasi attuative progressive (protocolli di intesa operativi) che prevedano l'utilizzo di detenuti degli istituti penitenziari della città - finalizzato allo svolgimento di attività gratuite di pubblica utilità, attraverso interventi straordinari di pulizia e restituzione del decoro di spazi pubblici, nonché attraverso attività e azioni di prevenzione dei rischi idrogeologici e antincendio boschivo;
  • l'utilizzo del suddetto istituto è indispensabile per avviare il progetto e verificare i risultati, anche al fine di procedere eventualmente, nel caso di esito positivo del progetto stesso, alla predisposizione di un piano più strutturato che preveda l'estensione di tale pratica;

rilevato inoltre:

che per il raggiungimento degli alti valori Sociali di cui ai punti che precedono, la condivisione di idonee politiche ambientali, sociali, culturali, artistiche, formative e lavorative, costituisce l'indispensabile premessa istituzionale, tecnica, organizzativa e finanziaria per l'efficacia delle iniziative a favore dei detenuti e per l'inserimento dei soggetti disagiati nel mercato del lavoro;

considerato infine:

che le Parti concordano sull'opportunità di sviluppare le sopraindicate tematiche anche all'interno di sistemi di economia circolare da svilupparsi attraverso appositi Protocolli Operativi.

Tanto premesso, valutato, considerato e rilevato, le Parti in epigrafe, al fine di tracciare le linee preliminari e programmatiche della auspicata cooperazione,

 

convengono e sottoscrivono il seguente

ACCORDO QUADRO

Art. 1
Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e costituiscono i principi sui quali le Parti intendono stipulare il presente Accordo Quadro.

Art. 2
Generalità e Protocolli di intesa operativi

Sulla base delle sopracitate premesse e dei fini ivi specificati, le Parti si impegnano alla cooperazione per la realizzazione effettiva e concreta di Protocolli di Intesa operativi - di cui al successivo art. 3 -, nonché alla regolamentazione specifica dei singoli e rispettivi compiti dei soggetti coinvolti.

Art. 3
Caratteristiche programmatiche dei Protocolli di Intesa operativi

I Protocolli di Intesa di cui al presente Accordo, nelle loro linee generali e programmatiche, hanno quale obiettivo principale l'adozione di politiche ambientali, sociali, culturali, artistiche, formative e lavorative, attraverso le quali favorire concretamente ed efficacemente la rieducazione, la formazione della popolazione carceraria e il lavoro penitenziario quale forma essenziale di trattamento della popolazione detenuta. Particolarmente incentivato è il lavoro di pubblica utilità che miri alla riqualificazione di spazi cittadini al fine di garantire

livelli adeguati di decoro urbano, anche attraverso la pulizia di parchi e aree pubbliche, nonché la riqualificazione agricola e/o ambientale, anche attraverso attività e azioni di prevenzione dei rischi idrogeologici e antincendio boschivo.

Art. 4
Ambiti di sviluppo dei Protocolli di Intesa operativi

I Protocolli di Intesa Operativi, sottoscritti dal Comune e dagli Istituti Penitenziari coinvolti, potranno essere incentrati prioritariamente nei seguenti ambiti:

  1. manutenzione degli immobili in concessione governativa;
  2. manutenzione degli immobili del patrimonio comunale, con particolare attenzione verso gli immobili oggi inutilizzati o sottoutilizzati;
  3. gestione delle risorse idriche, elettriche e termiche;
  4. gestione dei rifiuti, con particolare attenzione all'educazione al riciclo e riuso;
  5. efficientamento energetico degli immobili;
  6. sviluppo di opportunità di lavoro penitenziario attraverso l'organizzazione di lavorazioni qualificate e qualificanti all'interno degli Istituti Penitenziari da parte di Enti, Imprese pubbliche e/o private e cooperative sociali;
  7. miglioramento dei modelli organizzativi per la gestione delle attività ambientali, sociali, culturali e lavorative in ambito penitenziario;
  8. sviluppo umano e delle capacità reI azionali dei detenuti attraverso attività formative culturali e artistiche, che favoriscano l'evoluzione positiva della personalità e della capacità di interagire in ambito sociale.

I Protocolli di Intesa operativi potranno prevedere l'adesione di terzi.

Per l'attuazione dei Protocolli Operativi il Comune potrà avvalersi anche delle società da esso partecipate, operanti nei singoli ambiti sopra citati.

Art. 5
Oneri

La copertura dei costi per i premi assicurativi contro le malattie e gli infortuni necessari allo svolgimento delle attività previste dai progetti operativi sarà garantita attraverso il Fondo Speciale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la L. 208/2015, finalizzato a reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi di cui sopra in favore dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.

Le polizze assicurative, anche collettive, per la responsabilità civile per danni verso terzi potranno essere garantite dal Comune di Genova se non comporteranno oneri aggiuntivi a carico dello stesso Ente; in caso contrario i costi relativi saranno coperti usufruendo delle risorse a disposizione della Casse delle Ammende.

I costi derivanti dall' acquisto dei materiali e delle attrezzature strettamente inerenti alla sicurezza dei detenuti impegnati nelle attività di lavoro volontario e gratuito, compresi i DPI, nonché gli eventuali costi da sostenere al fine di intraprendere percorsi di formazione professionale occorrenti per lo svolgimento di attività previste dai progetti operativi, saranno coperti usufruendo delle risorse della Cassa delle Ammende. Sarà comunque cura da parte del Comune intraprendere campagne di sensibilizzazione nei confronti degli operatori commerciali e/o industriali di zona per eventuali contributi o sponsorizzazioni per la fornitura dei materiali e attrezzature o per la copertura dei costi necessari alloro acquisto.

Qualora siano previsti oneri a carico di Cassa delle Ammende sarà cura dell'Amministrazione Penitenziaria presentare la domanda di finanziamento alla Cassa, ai sensi dell'art. 16 del D.P.C.M. 102/2017, con la specifica descrizione analitica delle spese previste per l'esecuzione del progetto programmato nel Protocollo di Intesa Operativo di cui agli artt. 3 e 4 del presente Accordo Quadro. La deliberazione di concessione dei finanziamenti da parte del C.d.A. di Cassa delle Ammende, se prevista dal programma o progetto in questione, è presupposto essenziale ai fini della sottoscrizione del Protocollo di Intesa Operativo da parte dei soggetti coinvolti.

Si intende sin da ora escluso qualsiasi onere a carico del Comune o delle società dallo stesso partecipate eventualmente coinvolte, se non appositamente concordato tra le parti in fase di approvazione dei singoli Protocolli Operativi.

Art. 6
Integrazione degli accordi

I punti sostanziali del presente Accordo Quadro potranno essere oggetto di integrazione e rivisitazione col mutuo accordo tra le Parti.

Le Parti si impegnano fin da ora alla cooperazione finalizzata alla predisposizione di ulteriori e più specifici accordi volti all'analisi di fattibilità delle singole fasi dei progetti, alla individuazione e descrizione specifica delle stesse e ad ogni altra incombenza necessaria al migliore raggiungimento dei fini di cui alle premesse.

Art. 7
Cabina di Regia

Le Parti concordano di costituire, per le finalità ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo Quadro, una Cabina di Regia composta da rappresentanti per ognuna delle Amministrazioni di cui al presente atto, che potranno avvalersi della consulenza di professionisti degli enti pubblici e territoriali interessati e coinvolti nel processo di rieducazione e di risocializzazione dei detenuti e degli internati, per il raggiungimento dei fini del corrente Accordo.

La Cabina di Regia coordinerà le attività di studio di cui al presente Accordo Quadro, curerà la promozione ed il monitoraggio dei Protocolli di Intesa operativi che saranno sviluppati in ambito locale, individuerà inoltre le modalità di copertura dei costi derivanti dall'acquisto dei materiali e delle attrezzature non strettamente inerenti alla sicurezza.

Le Parti si impegnano a comunicare all'Amministrazione Penitenziaria i nominativi dei propri rappresentanti nella Cabina di Regia, entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente atto.

Art. 8
Promozione del presente Accordo Quadro

Le Parti condividono l'opportunità di promuovere iniziative di comunicazione e valorizzazione del grande impegno e della responsabilità sociale profusa, sia in forma concordata, sia in forma autonoma, al fine di estendere al massimo l'iniziativa, nonché consolidarne e diffonderne il carattere innovativo e di piena sostenibilità ambientale e sociale.

Genova, lì 5 agosto 2019
Letto, confermato e sottoscritto

Ministero della Giustizia
Il Ministro Alfonso Bonafede

Comune di Genova
Il Sindaco Marco Bucci