Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PAVIA e l'Ordine degli avvocati - 24 luglio 2019 - 22 febbraio 2024

22 febbraio 2024

TRIBUNALE DI PAVIA

E

ORDINE AVVOCATI DI PAVIA

 

provv pres 35/2019
prot. 1904/19

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  E MESSA ALLA PROVA

Premesso che

  • a norma dell’art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;
  • L’art. 2 della Legge n° 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs. n. 274 del 2000;
  • L’art.73 comma 5 bis DPR n. 309 del 1990 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’ar.78 comma 5 DPR n. 309 del 1990 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.Lgs. n.274/2000 secondo le modalità ivi previste;
  • l’art.224 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul Cds, il giudice possa disporre altresi la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • l’art. 186 comma 9 bis e l’art. 187 comma 8 bis C.dS, così come modificati dalla Legge n. 120 del 2010, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituire per una sola volta e 2 purché non ricorra l’aggravante dell’incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “ nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze”;
  • ai fini dell’istituto della “messa alla prova” dell’imputato ai sensi dell’art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, il Decreto del Ministro della Giustizia 08 giugno 2015, n. 88 ha disciplinato in modo specifico le convenzioni in materia di pubblica utilità e ha previsto che “la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa la prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274”;
  • art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1,comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

considerato che

l’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità e messa alla prova può ritenersi ricompreso tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo attesa la funzione sociale a servizio del cittadino,

si stipula

la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dr.ssa Annamaria Gatto, Presidente del Tribunale ordinario di Pavia (di seguito “il Tribunale”), giusta la delega di cui in premessa, e ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore avv. Massimo Bernuzzi, autorizzato alla firma della presente convenzione.

Art. 1
Attività da svolgere

l’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA consente che un numero massimo di 5 soggetti possano svolgere lavoro di pubblica utilità o di messa alla prova ai sensi delle norme citate in premessa ed in conformità del decreto ministeriale citato.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

prestazioni di lavoro per la manutenzione ed decoro dei locali assegnati all’Ente sia all’interno che all’esterno del Tribunale di Pavia, sistemazione dell’archivio dell’Ente stesso ed altre prestazioni di lavoro contingenti in relazione a specifiche necessità organizzative dell’Ente medesimo.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività verrà svolta dai soggetti individuati conformemente alle modalità indicate dall’autorità giudiziaria e dall’UEPE nei propri provvedimenti.

Dalla sottoscrizione del verbale dinanzi all’UEPE per il caso di ammissione alla messa alla prova o, per il lavoro di pubblica utilità, di sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 c.p.p., su richiesta dell’imputato, il Giudice può disporre che il richiedente cominci immediatamente, previo accordo con il Uepe, secondo le modalità che verranno previste, la propria prestazione di opera.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni dal Presidente pro tempore dell’Ordine degli Avvocati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei soggetti individuati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso, l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2,3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’Ente si impegna altresì a che detti soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente la stipula di idonea polizza di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE e/o al giudice, quale incaricato al controllo della corretta esecuzione dei lavori, le eventuali violazioni degli obblighi imposti con i provvedimenti emessi.

Al termine del periodo di esecuzione del lavoro l’Ente, in persona del suo rappresentante legale, dovrà redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto da inoltrare al giudice del provvedimento.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione od inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

 La Convenzione avrà la durata di anni 4 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale per gli affari penali.

Pavia, lì 24 luglio 2019

Tribunale di Pavia
Il Presidente Annamaria Gatto

Per l’Ordine di Pavia
Il Presidente
avv. Massimo Bernuzzi

 


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ E MESSA ALLA PROVA

Premesso che:

  • A norma dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”.
  • L’art. 2 della Legge n. 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs. n. 274 del 2000.
  • L’art. 73, comma 5 bis, del DPR n. 309 del 1990 consente al Giudice, nel caso dei reati indicati al precedente comma 5 che siano commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex 54 D.Lgs. n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste.
  • L’art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del Codice delle Strada, il Giudice possa disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità.
  • L’art. 186, comma 9 bis, e l’art. 187, comma 8 bis, del D.LGS. n. 285 del 1992, così come modificati dalla Legge n. 120 del 2010, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite per una sola volta, purché non ricorra l’aggravante dell’incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze”.
  • Ai fini dell’istituto della “messa alla prova” dell’imputato ai sensi dell’art. 8 della Legge 28 aprile 2014, n. 67, il Decreto del Ministro della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88, ha disciplinato in modo specifico le convenzioni in materia e ha previsto che “la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa la prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274”.
  • L’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
  • Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001.
  • L’Ordine degli Avvocati di Pavia, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità e messa alla prova in base alla presente convenzione, può ritenersi ricompreso tra quelli indicati nell’art. 54 del richiamato decreto legislativo, attesa la funzione sociale svolta a servizio del cittadino,

Tutto ciò considerato, si perviene alla presente

CONVENZIONE

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Guglielmo LEO, Presidente del Tribunale Ordinario di Pavia (di seguito “il Tribunale”), giusta la delega di cui in premessa, e l’Ordine degli Avvocati di Pavia, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, avv. Maria PISTORIO, autorizzata alla firma della presente convenzione.

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ordine degli Avvocati di Pavia consente che un numero massimo di 5 (cinque) soggetti possano svolgere lavoro di pubblica utilità o di messa alla prova ai sensi delle norme citate in premessa ed in conformità del decreto ministeriale citato.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale di cui in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

prestazioni di lavoro per la manutenzione e decoro dei locali assegnati all’Ente sia all’interno che all’esterno del Tribunale di Pavia, sistemazione dell’archivio dell’Ente stesso ed altre prestazioni di lavoro di segreteria in relazione a specifiche necessità organizzative dell’Ente medesimo.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività verrà svolta dai soggetti individuati conformemente alle modalità indicate dall’Autorità giudiziaria e dall’UEPE nei propri provvedimenti.

Dalla sottoscrizione del verbale dinanzi all’UEPE - per il caso di ammissione alla messa alla prova - ovvero - nel caso di ammissione al lavoro di pubblica utilità - dalla pronuncia di sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 c.p.p., nonché di emissione di decreto penale di condanna, su richiesta dell’imputato, il Giudice può disporre che il richiedente inizi immediatamente, previo accordo con l’UEPE, secondo le modalità che verranno previste, la propria prestazione di opera.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, individua la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di fornire a quest’ultimo le relative istruzioni.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei soggetti individuati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso, l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo.

L’Ente si impegna a che detti soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente di corrispondere una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta dai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente la stipula di idonea polizza di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE e al Giudice, quale incaricato al controllo della corretta esecuzione dei lavori, le eventuali violazioni degli obblighi imposti con i provvedimenti emessi.

Al termine del periodo di esecuzione del lavoro l’Ente, in persona del suo rappresentante legale o di un suo delegato, dovrà redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto da inoltrare al Giudice che procede.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione od inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale per gli affari penali, e verrà pubblicata sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Pavia.

Pavia, 22 febbraio 2024

Per il Tribunale ordinario di Pavia
Il Presidente
dott. Guglielmo LEO

Per l’Ordine degli Avvocati di Pavia
La Presidente
avv. Maria PISTORIO