Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROVERETO e il Comune di Pomarolo - 13 giugno 2019 - 27 luglio 2023

27 luglio 2023

TRIBUNALE DI ROVERETO

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120 E DELL’ART. 168-BIS DEL CODICE PENALE.

Premesso che

  • l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell' artt. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • Visto, L’art.168 bis cp, che contempla la possibilità della sospensione del procedimento per reati punibili con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore a quattro anni, stabilisce che detta messa alla prova è “inoltre” subordinata dalla prestazione di lavoro di pubblica utilità.
  • Visto, il Regolamento del Ministero della Giustizia recante la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica ai fini della messa alla prova dell’imputato,  emesso ai sensi dell’art 8 della Legge 2014/67.
  • Visto il Protocollo d’intesa stipulato in data 30.10.2017 tra il Tribunale di Rovereto, la Procura di Rovereto, l’Ordine degli avvocati di Rovereto, le Camere Penali di Trento e Rovereto e l’ufficio Esecuzione Penale Esterna, teso a disciplinare uniformemente nell’ambito del circondario di Rovereto l’applicazione della  disciplina della messa alla prova, che costituisce parte integrante della presente convenzione,  al quale si rimanda per la regolamentazione degli aspetti organizzativi di cui all’art.4 del su citato regolamento.

tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto,

Tra

Il Tribunale di Rovereto, C.F. - P. IVA n. 85004580222, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente  dott. Giulio Adilardi, domiciliato per la carica in Rovereto, Corso Rosmini n° 65;

e

Il Comune di Pomarolo (TN), C.F. e P. IVA n. 00310930227 nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco pro tempore, ing. Roberto Adami domiciliato per la carica presso il Comune di Pomarolo, Piazza Fontana n.7 autorizzato da deliberazione della Giunta Comunale n.30 dd 08.05.2019,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune consente che  un massimo di n. 2 (due) condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.186 e 187 CdS nonché   di imputati di reati per i quali è stata disposta la messa in prova ai sensi dell’art.168 bis cp, prestino  presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.  

Il Comune specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art.2 del Decreto del Ministero della Giustizia n.88 del 8 giugno 2015, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. attività legate alla difesa del territorio ambientale;
  2. lavori di manutenzione del demanio e patrimonio pubblico con riferimento a parchi e giardini;
  3. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33 della citata legge, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei responsabili dei servizi di competenza le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale  alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune che esso provveda all’assicurazione dei condannati, presso l’INAIL, per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché alla copertura assicurativa mediante polizza collettiva con riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Le Parti danno atto che il presente atto non è soggetto a registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 1 Tabella Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e successive modificazioni, in quanto posto in essere tra Comune e Ministero per attività istituzionale e non riguardante la gestione dei rispettivi patrimoni.

Esente in modo assoluto da imposta di bollo ai sensi dell’art.16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.

Il presente atto, composto di sei pagine dattiloscritte viene letto, confermato e sottoscritto.

Rovereto, 13 giugno 2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROVERETO
Dott. Giulio Adilardi

Il SINDACO DEL COMUNE DI POMAROLO
Ing. Roberto Adami

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120 E DELL’ART. 168-BIS DEL CODICE PENALE

Premesso che

  • l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'artt. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • visto, l’art.168 bis cp, che contempla la possibilità della sospensione del procedimento per reati punibili con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore a quattro anni, stabilisce che detta messa alla prova è “inoltre” subordinata dalla prestazione di lavoro di pubblica utilità;-
  • visto, il Regolamento del Ministero della Giustizia recante la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, emesso ai sensi dell’art 8 della Legge 2014/67;-
  • visto il Protocollo d’intesa stipulato in data 30.10.2017 tra il Tribunale di Rovereto, la Procura di Rovereto, l’Ordine degli avvocati di Rovereto, le Camere Penali di Trento e Rovereto e l’ufficio Esecuzione Penale Esterna, teso a disciplinare uniformemente nell’ambito del circondario di Rovereto l’applicazione della disciplina della messa alla prova, che costituisce parte integrante della presente convenzione, al quale si rimanda per la regolamentazione degli aspetti organizzativi di cui all’art.4 del su citato regolamento.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto,-

Tra

Il Tribunale di Rovereto, C.F. - P. IVA n. 85004580222, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott. Giulio Adilardi, domiciliato per la carica in Rovereto, Corso Rosmini n° 65;

e

Il Comune di Pomarolo (TN), C.F. 00310930227 - P. IVA n. X00310930227 nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco Arturo Gasperotti, domiciliato per la carica nel Comune di Pomarolo, Piazza F.lli Fontana, 7

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune consente che un massimo di n. 2 (due) condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.186 e 187 CdS, nonché di imputati di reati per i quali è stata disposta la messa in prova ai sensi dell’art.168 bis cp, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art.2 del Decreto del Ministero della Giustizia n.88 del 8 giugno 2015, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. attività legate alla difesa del territorio ambientale;
  2. lavori di manutenzione del demanio e patrimonio pubblico con riferimento a parchi e giardini;
  3. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33 della citata legge, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei responsabili dei servizi di competenza le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.-

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune che esso provveda all’assicurazione dei condannati, presso l’INAIL, per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché alla copertura assicurativa mediante polizza collettiva con riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata per la stessa durata di anni, in mancanza di disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Le Parti danno atto che il presente atto non è soggetto a registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 1 Tabella Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, in quanto posto in essere tra Comune e Ministero per attività istituzionale e non riguardante la gestione dei rispettivi patrimoni.

Esente in modo assoluto da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.

Il presente atto, composto di cinque pagine dattiloscritte viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti mediante apposizione di firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs 07.03.2005 n. 82. Le parti convengono che la data dell’atto corrisponde a quella dell’ultima sottoscrizione.

Rovereto, 27 luglio 2023

Il PRESIDENTE del TRIBUNALE di ROVERETO
Giulio Adilardi

Il SINDACO del COMUNE di POMAROLO
Arturo Gasperotti