Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRANI e la Caritas Diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie - 16 aprile 2019 - 2 luglio 2019
2 luglio 2019
TRIBUNALE DI TRANI
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.Lgs 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014
Premesso
- che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
TRA
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Antonio De Luce , Presidente del Tribunale, giusta la delega di cui in premessa
E
La Caritas Diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie sezione di Bisceglie nella persona del Responsabile Cittadino, Diacono Sergio Ruggieri, il quale dichiara che L’Associazione rappresentata è attualmente in possesso dei requisiti d’iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art.2, comma 3, della Legge Regione Puglia n.11 del 1994, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. 2 unità.
L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Raccolta, selezione e distribuzione giornaliera di cibo invenduto agli indigenti, nel “Progetto RecuperiAMOci “;
- Selezione, catalogazione e recupero dell’usato di vestiario e accessori, mobilio ecc…,nel Progetto “Emporio Solidale”;
- Gestione dell’immobile e del giardino.
L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita e di lavoro dei condannati.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Ruggieri Sergio, Responsabile della Caritas cittadina.
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
L’ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: uepe.bari@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 5
È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché
all'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna;
al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali.
al Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità -Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.
Trani, 16/04/2019
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Antonio De Luce
IL RESPONSABILE DELL’ASSOCIAZIONE
Diacono Sergio Ruggieri
prot 1732/2019
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.Lgs 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014
Premesso
che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
TRA
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. ANTONIO DE LUCE , Presidente del Tribunale di TRANI, giusta la delega di cui in premessa
E
La Caritas Diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. 2 unità.
L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Servizio presso la Mensa Caritas Cittadina;
Attività di pulizia e facchinaggio presso la sede della segreteria diocesana della Caritas di Trani.
L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita e di lavoro dei condannati
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
don Raffaele Sarno, direttore Caritas Diocesana, cell. 3494448860
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
L’ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: uepe.bari@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 5
E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.,
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
Copia della presente convenzione viene trasmessa
- alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché
- all'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna;
- al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali.
- al Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità -Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
Trani, 2 luglio 2019
Per il Tribunale di Trani
Antonio De Luce
Per l’Ente
Il Direttore della Caritas
don Raffaele Sarno