Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ORISTANO e il Comune di Cabras - 22 gennaio 2019

22 gennaio 2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
PRESIDENZA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI
DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;DELL’ART. 165 CODICE PENALE; DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO  2001, ART.2;
DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186, 187 E 224 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;
DELL’ART. 73 COMMA 5 BIS e 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309; DELL’ART. 168-BIS CODICE PENALE;

Premesso

 

Che, a norma dell’art. 54 del D. LGS 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che ai sensi dell’art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

che  a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all’imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato  a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base  di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l’art. 73 comma 5 bis inserito dall’art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l’art. 73 comma 5 ter inserito dall’art. 3, comma 5 ter della legge 9 agosto 2013, n. 94 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell’ipotesi di reato  diverso di quelli di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R n. 309/90;

che l’art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì  la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001  ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all’imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l’altro,  alla prestazione di lavoro di pubblica utilità  -  consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato -  facente parte del programma di trattamento elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna;

che l’Ente Comune di Cabras, di seguito per brevità denominato l’Ente, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell’art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Oristano, del Ministero della Giustizia di seguito denominato U.L.E.P.E., Via Solferino n.54 tel.0783/78005-779015 – e-mail: uepe.oristano@giustizia.it - uepe.oristano@giustiziacert.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Oristano e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all’esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Leopoldo Sciarrillo, Presidente del Tribunale di Oristano, giusta delega di cui in premessa, l’Ente sopra indicato, nella persona del sindaco pro-tempore  ABIS Andrea nato a Cabras il 31.05.1972, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L’Ente consente che i condannati da parte dei Tribunali,  dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d’Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità,  prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente, che opera nel settore pubblico,  e che  ha sede  in Cabras, Piazza Eleonora n. 1 tel. 0783/3971, e-mail protocollo@comune.cabras.or.it  specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale dell’art. 168- bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le  seguenti prestazioni:

  • prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico previsti nella programmazione settimanale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli operai comunali. Tali attività consistono in lavorazioni generiche con utilizzo di relativi attrezzi manuali e lavorazioni del verde pubblico e delle aree verdi con utilizzo di relativi mezzi, macchinari e attrezzature;
  • altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato, sempre che la stessa non sia in contrasto con il reato commesso o con l’obiettivo della pena.
  • prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
  • prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  • prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

Precisa inoltre che l’Ente svolge attività in tutti i periodi dell’anno.

Art.2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell’ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali  il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L’Ente, che consente a n. 4 (quattro) soggetti di eseguire contemporaneamente la prestazione dell’attività non retribuita, individua nelle seguenti persone:

  • Ing. Podda Giuseppe nato a Sardara, il 19-05-1968 - Responsabile del Servizio Paesaggio, Manutenzioni e Arredo Urbano;
  • Ing. Cossu Giorgina nata a Oristano l’ 11-04-1984 - Responsabile di procedimento in materia di manutenzioni, arredo urbano, manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;

come incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e degli imputati assegnati e di impartire a costoro le relative istruzioni d’intesa con l’ULEPE o con gli Organi di controllo previsti dall’art. 59 del Decreto Legislativo 28/08/2000 n. 274 .

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

In relazione al numero di soggetti per i quali l’Ente garantisce la propria disponibilità si fornisce la seguente indicazione:

  • N° 2 soggetti con sentenza di condanna per reati di cui agli artt. 186, 187 e 224 e 224 bis del "Nuovo codice della strada", D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e sentenza di condanna per reati in violazione dell’art. 73, comma 5 bis e 5 ter del D.P.R. del 09/10/1990, n. 309;
  • N° 2 soggetti con ordinanza di sospensione del processo penale e messa alla prova (art. 165 del c.p., come modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 - GU Serie Generale n.124 del 30/05/2015, entrata in vigore il 14/06/2015).

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, L’Ente  si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L’Ente si impegna altresì a che i soggetti assegnati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere una retribuzione, in qualsiasi forma a condannati ed agli imputati per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere,  terminata l’esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall’imputato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art.8

L’ULEPE di Oristano, nella persona del Funzionario di Servizio Sociale che il Direttore reggente individua per ogni esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l’ordinanza, relaziona periodicamente sull’andamento della misura e il termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e l’Ente.

Art.9

La presente convenzione avrà la durata annuale per un massimo di  tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all’altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli Uffici Giudiziari del circondario di Oristano.

Oristano, 22 gennaio 2019

Il Presidente del Tribunale
Dott. Leopoldo Sciarrillo

Per L’ENTE
Il Sindaco
Ing. Abis Andrea