Protocollo operativo tra Tribunale di sorveglianza di BOLOGNA e l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per l’Emilia Romagna - 5 aprile 2019

5 aprile 2019

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE   E DI COMUNITA UFFICIO NTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA BOLOGNA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA  
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA
E
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER l’EMILIA ROMAGNA


Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna
e
il Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per l’Emilia Romagna

 

al fine di garantire, con le modalità più efficaci, il diritto dei condannati all’accesso alle misure alternative alla detenzione;

ritenendo che la collaborazione fra gli Uffici possa essere avvantaggiata dalla condivisione di prassi concordate per ciò che attiene al mandato istituzionale dei rispettivi Uffici;

considerando opportuno ottimizzare le risorse disponibili di entrambi gli Uffici;

preso atto della Delibera della Regione Emilia Romagna N°771/2010[1] che contiene il PROTOCOLLO D’INTESA FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA IN MERITO ALLE PROCEDURE DI COLLABORAZIONE NELL’ESECUZIONE PENALE ESTERNA E NELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DI TOSSICODIPENDENTI E ALCOLDIPENDENTI  e la  CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROVVEDITORATO REGIONALE BOLOGNA/ UEPE DI (SEDE UEPE) E L'AZIENDA USL DI (SEDE LOCALE)_ PER LA PRESA IN CARICO - CURA E RIABILITAZIONE - DELLE PERSONE TOSSICODIPENDENTI E/ O ALCOOLDIPENDENTI DI COMPETENZA TERRITORIALE DELL'AZIENDA USL, E SOTTOPOSTE A MISURE LIMITATIVE E PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, ESEGUITE ANCHE IN FORMA NON DETENTIVA O COMUNQUE SOGGETTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

Preso atto dell’intesa del 15 OTTOBRE 2012[2] PRESSO IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA E SI È PERVENUTI ALL'INTESA TRA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA, REGGIO EMILIA, MODENA E GLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DEL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DELL’EMILIA ROMAGNA PER LA RIFORMULAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELLE ORDINANZE CONCESSIVE DI AFFIDAMENTO EX ART. 47 L.P. E AFFIDAMENTO CON PROGRAMMA TERAPEUTICO AMBULATORIALE AI SENSI DELL’ART. 94 DPR 309/90 , COMPRENSIVE DI DELEGA ALL’UEPE PER DETERMINATE VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE PRESCRIZIONI

Preso atto DEL PROTOCOLLO[3] OPERATIVO TRA MAGISTRATURA, REGIONE, E UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.81/2014

CONVENGONO QUANTO SEGUE

  1. il Tribunale di Sorveglianza farà richiesta dell’indagine socio-familiare all’UEPE almeno 6 mesi prima della data prevista per l’udienza;
  2. l’UEPE si impegna ad inviare la relazione al Tribunale di Sorveglianza preferibilmente tre giorni lavorativi prima dell’udienza;
  3. il tribunale di sorveglianza non chiederà all’UEPE di svolgere l’inchiesta socio-familiare nei casi in cui il procedimento di sorveglianza riguarda persona condannata a pena edittale inferiore a 12  mesi, fatta salva diversa valutazione del tribunale per situazioni meritevoli di particolare approfondimento;
  4. per condanne dai 12 ai 18 mesi , la relazione socio familiare dell’UEPE, svolta sulla base anche di un solo colloquio, sarà centrata di regola sulla condizione attuale e sulle prospettive  con  acquisizione di  documentazione lavorativa ,sanitaria e di attività di  volontariato
  5. per condanne superiori ai 18 mesi le indagini sociali  e la relazione socio-familiare saranno centrate sulle aree relative:
    • alla condizione attuale,
    • alle prospettive di reinserimento, con particolare riferimento  all’atteggiamento nei confronti del reato,
    • agli impegni della persona condannata, all’attività riparativa, o di volontariato
    • ai servizi attivabili e alle valutazioni professionali;

resta fermo che per persone portatrici di problematiche specifiche o per situazione ritenute meritevoli di approfondimento ,il tribunale di sorveglianza potrà richiedere la relazione di osservazione della personalità prevista dall’articolo 47, comma 2, comprensiva del contributo del funzionario giuridico pedagogico o dello psicologo o altro esperto ex art. 80 o.p., in ottemperanza al principio della multidisciplinarietà dell’intervento degli uffici;

  1. le richieste di indagine socio-familiare da parte del tribunale di sorveglianza, saranno corredate ove possibile, da:
    1. il domicilio aggiornato del richiedente, eventuali recapiti telefonici sia dell’interessato sia del difensore,
    2. copia dell’ordine di esecuzione,
    3. documentazione lavorativa o di attività di volontariato, certificazione sanitaria (programma SerD, DSM);
  2. quanto previsto ai punti 2,3,4 e 6 si applica anche al procedimento di sorveglianza previsto dall’articolo 678, [4] comma 1 ter del codice di procedure penale; in tali casi l’UEPE si impegna ad espletare l’indagine entro 3 mesi dalla richiesta;
  3. per i soggetti richiedenti affidamento ex art. 94 DPR 309/90 , sono vigenti le procedure previste dal protocollo definito con Delibera 771 /2011 con l’Assessorato alla Sanita e con Il tribunale di Sorveglianza ,nel rispetto di quanto previsto dalla circ. DGMC n°3 del 19-01-2017
  4. l’UEPE ai sensi della circ. 3/2017 del Capo Dipartimento DGMC, invia alla Magistratura di Sorveglianza il programma di trattamento che contiene  le necessità relative a comprovate esigenze in merito ad orari e spostamenti (per motivi di salute, studio, lavoro, giustizia, familiari), accertate anche durante la fase d’indagine socio-familiare
  5. le ordinanze di concessione dell’affidamento al servizio sociale (art 47) conterranno la prescrizione di presentarsi presso l’UEPE entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza per la sottoscrizione e l’accettazione delle prescrizioni, con l’indicazione dell’indirizzo e del numero telefonico dell’ufficio;
  6. Si conviene per la detenzione domiciliare (art 47ter e successive modifiche),e per l’esecuzione pena presso il domicilio L.199/2010, le relazioni trimestrali e quella conclusiva, saranno inviate al Magistrato, solo qualora l’UEPE abbia effettuato interventi che si siano resi necessari nel corso della misura;
  7. Il direttore dell’UEPE, così come da accordo del 12 ottobre 2012 allegato alla presente e ai sensi di quanto previsto dalla circ. 0120333 28-03-2014, procederà in virtù della prassi ormai consolidata in materia di  deroga delle prescrizioni ;
  8. Le istanze per deroga delle prescrizioni, motivate da attività ricreative, dovranno essere trasmesse alla magistratura di sorveglianza con minimo 10 giorni di anticipo rispetto alla fruizione;
  9. l’ufficio di sorveglianza inoltrerà, le richieste di indagine per l’applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza, corredandole, ove possibile, della relativa documentazione giuridica (sentenza, ordinanza, etc.);
  10. in materia di libertà vigilata, si procederà come da protocollo sottoscritto nel marzo 2018  Delibera regionale  767 -2018
  11. nell’Affidamento in prova le relazioni periodiche saranno predisposte e trasmesse in occasione della presentazione dell’istanza di liberazione anticipata da parte dell’affidato, salvo le situazioni in cui condotte trasgressive delle prescrizioni o altri eventi di rilievo rendano necessario l’invio di informativa al magistrato. Le note informative inviate a corredo delle istanze dell’affidato, avranno validità di aggiornamento;
  12. Le istanze dei detenuti domiciliari, quando non siano comprese in un progetto trattamentale condiviso con il soggetto e/o con servizi territoriali, saranno trasmesse dall’interessato al magistrato, direttamente o tramite le FF.OO. All’UEPE verrà richiesto un contributo relativo agli interventi di sostegno posti in essere, solo laddove il magistrato di sorveglianza lo ritenga indispensabile ai fini della decisione;
  13. Le prescrizioni di detenzione domiciliare, fatte salve le eccezioni che sono indicate al punto a) di ciascuna Ordinanza[5], saranno integrate dalla seguente :

il condannato potrà lasciare il domicilio per effettuare colloqui per  offerte di lavoro e/o  tirocini formativi, con produzione di relativa documentazione all’autorità di vigilanza;

Il presente protocollo ha durata di un anno.

Gli uffici coinvolti sono gli UIEPE di Bologna, UDEPE Reggio Emilia, ULEPE Modena, ULEPE Forlì, Sede Distaccata di Rimini:

Gli uffici si impegnano ad effettuare incontri periodici, nel corso dell’anno, al fine di ottimizzare la collaborazione e valutare eventuali modifiche da proporre all’atto del rinnovo.

Bologna 5 aprile 2019

Il Presidente
del Tribunale di Sorveglianza di Bologna
di Esecuzione Penale Esterna di Bologna
Antonietta FIORILLO

Il Direttore
dell’Ufficio Interdistrettuale
Maria Paola SCHIAFFELLI

 

NOTE

Nota 1 - Allegato 1

Nota 2 - Allegato 2

Nota 3 - Allegato 3

Nota 4 - 1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma L'ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non è stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa.

Nota 5 - Visto l’art 47 ter L.P. il detenuto domiciliare potrà recarsi presso ambulatori servizi sanitari e ospedalieri e presso il Sert per interventi  accertamenti diagnostici e cure ,previa comunicazione di luoghi e tempi di spostamento all’UEPE e all’autorità di vigilanza competenti. In caso di ricovero per motivi sanitari la detenzione domiciliare dovrà intendersi eseguita nel luogo di attuazione dello stesso, che dovrà essere sollecitamente reso noto all’UEPE e all’Autorità di vigilanza, i quali a loro volta ne daranno tempestiva informazione al magistrato di sorveglianza competente;
Il condannato potrà lasciare il domicilio ogni giorno tra le ore A.P. _______e le ore __----e tra le ore P.M. e le ore________, nell’ambito del comune__________alfine di soddisfare indispensabili esigenze di vita;
Il condannato inoltre potrà lasciare il domicilio alfine di partecipare a procedimenti giudiziari, civili, penali o amministrativi previo avviso  all’Autorità di vigilanza e successiva tempestiva produzione di documentazione all’autorità stessa;