Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PIACENZA e il Comune di Carpaneto Piacentino - 21 maggio 2019 - 1 settembre 2022
1 settembre 2022
Tribunale di PIACENZA
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000, N. 274, 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67, E DEL DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2015 (approvata con Delibera C.C. n. 18/2019)
Premesso
- che l’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, prevede l’applicabilità, su richiesta dell’imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell’art. 165 c.p., come modificato dalla Legge 145/04 e dalla Legge n. 120/2010;
- che la Legge del 29 luglio 2010 nr. 210 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada prevedono che, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000 nr. 274, consistente, nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso entri o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co.2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. A norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo. Tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 168 bis co. 3 c.p.)
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 10 giugno 2015 e pubblicato nella G.U. in data 2 luglio 2015 conferma all’art. 2 che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell’art. 1 co.
- che il suddetto regolamento all’art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell’art. 54 del citato decreto legislativo e pertanto la presente convenzione si applica anche a coloro che sono messi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.
- che è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte dell’Ente Comune di Carpaneto Piacentino il quale rientra tra quelli indicati nell’art. 168 bis c.p. e nell’art.54 del citato decreto legislativo;
tutto ciò premesso,
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr.Stefano Brusati, Presidente del Tribunale di Piacenza, con sede in Piacenza, Via del Consiglio n.12, CF: 80013550332, giusta la delega di cui in premessa e l’ente Comune di Carpaneto Piacentino C.F. 00150060333 sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Avv. Andrea Arfani,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’ente Comune di Carpaneto Piacentino consente che 5 persone messe alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p. e/o condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa come richiesto dalla normativa vigente, prestino contemporaneamente presso di sé l’attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- tutela del patrimonio ambientale compresa la manutenzione ordinaria e la pulizia delle aree verdi e dei giardini (pulitura vialetti e aree verdi da rifiuti, diserbo manuale aiuole, spalatura neve e spargimento sale su percorsi pedonali etc);
- tutela del patrimonio culturale comprese le attività di supporto ai Servizi culturali;
- tutela del patrimonio immobiliare comunale comprese la pulizia e piccole attività di manutenzione;
- supporto materiale alle prestazioni dei Servizi ed uffici comunali;
- prestazioni pertinenti la specifica professionalità del condannato
Il Comune garantisce lo svolgimento dell’attività non retribuita in favore della collettività nei seguenti giorni della settimana: dal lunedi al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità con riferimento a quanto indicato all’art.1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato. La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.
Art. 3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali Roberta Cristalli e Responsabili dei restanti Servizi comunali, in particolare del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzione Paolo Giovanelli.
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominati ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente s’impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad esempio se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168quater c.p.
Terminata l’esecuzione della pena i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, di cui all’articolo 3 della presente convenzione, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data della stipula e sarà rinnovabile.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale della Giustizia Penale – Ufficio I - Affari legislativi.
Si dispone l’inserimento della presente convenzione sul sito internet del Tribunale di Piacenza.
Piacenza, 21 maggio 2019
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Stefano Brusati
IL SINDACO PRO TEMPORE del COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
Avv. Andrea Arfani
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000, N. 274, 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67, E DEL DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2015 (approvata con Delibera G.C. n. 62/2022)
Premesso
- che l’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede l’applicabilità, su richiesta dell’imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell’art. 165 c.p., come modificato dalla Legge 145/04 e dalla Legge n. 120/2010;
- che la Legge del 29 luglio 2010 nr. 210 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada prevedono che, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000 nr. 274, consistente, nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso entri o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co.2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. A norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo. Tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 168 bis co. 3 c.p.)
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 10 giugno 2015 e pubblicato nella G.U. in data 2 luglio 2015 conferma all’art. 2 che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell’art. 1 co. 1
- che il suddetto regolamento all’art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell’art. 54 del citato decreto legislativo e pertanto la presente convenzione si applica anche a coloro che sono messi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.
- che è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte dell’Ente Comune di Carpaneto Piacentino il quale rientra tra quelli indicati nell’art. 168 bis c.p. e nell’art.54 del citato decreto legislativo;
tutto ciò premesso,
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr. Stefano Brusati, Presidente del Tribunale di Piacenza, con sede in Piacenza, Via del Consiglio n.12, CF 80013550332, giusta la delega di cui in premessa e l’ente Comune di Carpaneto Piacentino C.F. 00150060333 sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Andrea Arfani,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’ente Comune di Carpaneto Piacentino consente che n. 7 (sette) persone messe alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p. e/o condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa come richiesto dalla normativa vigente, prestino contemporaneamente presso di sé l’attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- tutela del patrimonio ambientale compresa la manutenzione ordinaria e la pulizia delle aree verdi e dei giardini (pulitura vialetti e aree verdi da rifiuti, diserbo manuale aiuole, spalatura neve e spargimento sale su percorsi pedonali etc);
- tutela del patrimonio culturale comprese le attività di supporto ai Servizi culturali;
- tutela del patrimonio immobiliare comunale comprese la pulizia e piccole attività di manutenzione;
- supporto materiale alle prestazioni dei Servizi ed uffici comunali;
- prestazioni pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Il Comune garantisce lo svolgimento dell’attività non retribuita in favore della collettività nei seguenti giorni della settimana:
- dal lunedi al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00
e, fatta salva la fattibilità per il Comune,
- dal lunedi al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità con riferimento a quanto indicato all’art.1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato. La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.
Art. 3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali e Responsabili dei restanti Servizi comunali, in particolare del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzione.
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominati ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente s’impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad esempio se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168quater c.p.
Terminata l’esecuzione della pena i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, di cui all’articolo 3 della presente convenzione, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data della stipula e sarà rinnovabile.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova.
Si dispone l’inserimento della presente convenzione sul sito internet del Tribunale di Piacenza.
Piacenza, 1/09/2022
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PIACENZA
Stefano Brusati
IL SINDACO PRO TEMPORE del
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
Andrea Arfani