Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PORDENONE e il Comune di Pordenone - 29 maggio 2017

29 maggio 2017

TRIBUNALE DI PORDENONE


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 art. 186 c 9bis D.LGS.285/92 “Codice della Strada”

L’anno 2017 il giorno 29 del mese di maggio, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;

TRA

Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Vicario Dott. Gaetano Appierto - domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,

E

Il Comune di PORDENONE (Codice Fiscale 80002150938) rappresentato dal dott. Primo Perosa  per la carica presso la residenza Comunale di Pordenone, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Dirigente del Servizio Gestione Risorse umane del Suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;

Premesso:

che, a norma dell’art. 186 c.9 –bis del Codice della Strada introdotto con Legge 29.07.2010 n. 120, il giudice ordinario con la sentenza di condanna o con il decreto penale di condanna, può disporre, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, che la pena detentiva e pecuniaria sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 da espletarsi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale;

Che, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

Che l’art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l’attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Che, a norma dell’art.224-bis del Codice della Strada introdotto con legge 21.2.2006 n.102, il giudice nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesse con violazione delle norme del C.d.S., può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità.

Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

Che il Comune di Pordenone con deliberazione giuntale n. 105/2017 del 11.05.2017, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.

Che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Pordenone consente che un numero massimo di 20 condannati all’anno  (non oltre 5 persone accolte contemporaneamente) alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell’art. 186 c.9 bis nonché dell’art.224 bis del Codice della Strada, prestino presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Pordenone specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274”, ha ad oggetto le prestazioni pertinenti all’attività svolta dall’Ente ed alla specifica professionalità del condannata, in conformità al medesimo articolo 1 del D.M. sopraindicato.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Pordenone individua per le prestazioni dei condannati, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, il - Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane del Comune, individuato nel dott. Primo Perosa il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di Pordenone si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Pordenone si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando sia l’attività di inserimento sia che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell’indagato o dell’imputato né potrà superare le otto ore giornaliere o le ore di lavoro massime previste per il personale alle proprie dipendenze.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico del Comune di Pordenone l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L’Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa  o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Pordenone.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali e all’Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

 

Per il Comune di Pordenone
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
Dott. Primo Perosa

Per il Tribunale di Pordenone
IL PRESIDENTE VICARIO
dott. Gaetano Appierto