Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SIRACUSA e e il Comune di Sortino - 8 maggio 2019

8 maggio 2019

n. 3199/U propt 1.2.1. fasc 122/19

Ministero della Giustizia

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi   artt. 54 D.L.vo, n. 274 del  28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma  9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992.

Premesso

che a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l’art. 33 della legge 29.7.20 10 n. 120 ha inserito il comma 9 bis dell’art. 186 e il comma 8 dell’art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

  1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Giuseppina Storaci, Presidente della sezione penale del  Tribunale di Siracusa, giusta delega in atti conferitale dal dott. Antonio Maiorana, Presidente pro tempore del Tribunale di Siracusa

E

Il Comune di Sortino in persona del Sindaco pro tempore Vincenzo Parlato  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L’ente consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di due condannati alla pena del  lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché 186 e 187 D.Lgs. 285/1992. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. attività di vigilanza Scuolabus comunale
  2. attività di vigilanza e di manutenzione parchi e giardini pubblici di  proprietà comunale
  3. attività di vigilanza e di manutenzione Servizi Cimiteriali
  4. supporto nell’attività dei servizi di manutenzione .

Art. 2

L’attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal giudice, il quale, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

 TUTOR:  Assistente Sociale Dott.ssa Di Benedetto Rita  

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna, altresì, affinchè i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre, inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente, alla cancelleria  del Tribunale ed al locale Consiglio dell’Ordine  degli Avvocati.


Siracusa, 8 maggio 2019

IL RAPPRESENTANTE DELL’ENTE
Vincenzo Parlato

IL MAGISTRATO
Storaci Giuseppina