Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di BENEVENTO e Comune di Apollosa - 21 febbraio 2019 e rinnovo 31 gennaio 2024

31 gennaio 2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

 


Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., art. 2, comma 1 del d.m. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della giustizia

Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e Comune di Apollosa (BN)

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato D.M.;

che il Ministero della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art.168 bis codice penale;

che l'Ente/Associazione firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle nome di riferimento;

tanto premesso, quale parte integrante della presente convenzione:

tra il Ministero della Giustizia che interviene nella persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui all’atto in premessa; l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell’Ufficio di Benevento, ed il Comune di Apollosa di seguito l’Ente, nella persona di Enzapaola Catalano, in qualità di Assessore agli Affari Legali e Politiche Sociali, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che massimo n. 5 (cinque) soggetti, numero già indicato nella convenzione sottoscritta in pari data per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi del D.Lgs n.274/2000, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività per l’adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.
Le attività si svolgeranno presso le strutture dell’Ente.
L'Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna riguardo la situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri, per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività:

  • assistenza a favore di persone malate, anziane o portatori di handicap;
  • protezione civile mediante prestazioni a favore delle popolazioni in caso di calamità naturali o di prevenzione e spegnimento di incendi;
  • manutenzione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
  • promozione culturale;
  • manutenzione verde pubblico;
  • prevenzione e repressione del randagismo.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma  di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova. Il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti
fondamentali e della dignità della persona.
L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente/Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alle sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’Ente garantisce la conformità delle proprie strutture alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, L’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’Ente indica quali referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni, i sigg.:

  • Responsabile Area Servizi Sociali – coordinatore
  • Vigile – tutor

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art 3, comma 6 del D.M. innanzi citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464-quinquies del codice di procedura penale.
L'Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che l’ente si impegna a predisporre.
L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alle prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del D.Lgs 28 luglio 1898. n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente/Associazione.
L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito web del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della giustizia penale e al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Benevento, 21 febbraio 2019 

Tribunale Ordinario di Benevento
il Presidente del Tribunale Dott.ssa Marilisa Rinaldi

Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento
il Direttore Dott.ssa Marisa Bocchino

Comune di Apollosa
l’Assessore Enzapaola Catalano

L’estensore della convenzione
il Funzionario Dott. Marco Baraniello

 

 

RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART.54 DL.VO. 29 AGOSTO 2000 N.274, DELL’ART.2 D.M. 26 MARZO 2001 E DELL’ART. 3 LEGGE 28 APRILE 2014, NR. 67 NONCHÉ DELL’ART. 2. D.M. 9 GIUGNO 2015 N. 88.

Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna) E COMUNE DI APOLLOSA.

Premesso che

  • a norma dell’art.54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.l.gs 28 agosto 2000 n.74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;
  • l’art.73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.L.gs. n.74/2000 secondo le modalità ivi previste;
  • l’art.224 bis cds prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis cds prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze“;
  • l’art. 3 legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l’art. 168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato) prevedendo che “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova; la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità”;
  • l’art. 2, comma 1 decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • visto altresì il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti e organizzazioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia che ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
  • IL Comune di Apollosa rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione;

tanto premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui in premessa; l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, la Soc. Coop. AMISTADE in persona del Presidente Pellegrino Di Domenico e di seguito l’Ente, in persona del legale rappresentante Avv. Danilo Parente, si conviene e si stipula quanto segue:

La convenzione per lavori di Pubblica utilità e/o messa alla prova dell’imputato rinnovata in data 31 Gennaio 2024, con decorrenza dalla medesima data, con scadenza il 20.02.2024, tra Comune di Apollosa e il Ministero della Giustizia, intervenuto tramite il Tribunale Ordinario di Benevento nonché con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna Benevento,

E’ formalmente prorogata

per ulteriori anni 1 e rinnovo annuale tacito, con decorrenza dal 31.01.2024, con le seguenti integrazioni/ modifiche:

  1. All’art- 9 viene inserita la proroga tacita della convenzione, così modificando: << La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata qualora nessuna nelle parti contraenti comunicherà formale disdetta.
  2. La disdetta su indicata dovrà essere comunicata formalmente entro e non oltre il termine di 30 giorni prima della data di scadenza.
    Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell’elenco degli enti/associazioni convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato al Comune di Apollosa in persona del legale rappresentante.
  3. Le restanti modalità della convenzione restano invariate.

Benevento, li 31.01.2024

Tribunale Ordinario di Benevento
il Presidente del Tribunale Dott.ssa Marilisa Rinaldi

Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento
il Direttore Dott.ssa Marisa Bocchino

Il Comune di Apollosa
Il Sindaco Avv. Danilo Parente