Protocollo d’intesa per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario tra la ASSL di Cagliari e il Centro giustizia minorile per la Sardegna - 14 dicembre 2018

14 dicembre 2018

Protocollo d’intesa tra la ASSL di Cagliari e il Centro giustizia minorile per la Sardegna per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nell’Istituto penale per i minorenni e nel Centro di prima accoglienza di Quartucciu (CA).

L’Azienda Socio Sanitaria Locale di Cagliari, di seguito indicata ASSL Cagliari, nella persona del Direttore, Dott. Luigi Minerba

E

Il Centro Giustizia Minorile per la Sardegna, di seguito indicato CGM, nella persona del Dirigente Dott. Giampaolo Cassitta

PREMESSO

  • che il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri;
  • che gli istituti penitenziari sono luoghi dove si concentrano gruppi vulnerabili di persone, che sono tradizionalmente tra quelli più a rischio, talvolta con disturbi mentali, scarsamente integrate sul piano sociale, economico e culturale, con problemi di abuso di sostanze, e con storie di precedenti comportamenti autolesivi e/o suicidari, ai quali si somma l’impatto psicologico dell’arresto e della privazione della libertà;
  • il carattere strutturalmente afflittivo della detenzione.

VISTI

  • il D.P.R. 448/88 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;
  • il D. L.vo 272/89 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del DPR 448/88”;
  • la Legge 26 luglio 1975 n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;
  • il documento “Prevenzione del suicidio nelle carceri” redatto dall’OMS nel 2007;
  • l’allegato A del DPCM 1° aprile 2008 “ Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” che riserva, in particolare, una specifica attenzione alla tematica della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio suicidario;
  • la Raccomandazione n. 4 del Ministero della Salute “Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale”, marzo 2008;
  • il Documento “Il suicidio degli adolescenti come problema bioetico” del Comitato Nazionale per la Bioetica del 2009;
  • l’ Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 26 novembre 2009 sulle “Linee di indirizzo per l’assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria”;
  • il documento “Il suicidio in carcere Orientamenti bioetici” elaborato dal Comitato Nazionale per la Bioetica il 25 giugno 2010;
  • l’accordo conseguito in sede di conferenza unificata Stato-Regioni del 19.01.2012, contenente nell’allegato A le ”Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”;
  • le "Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”, stipulate congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero della Giustizia, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 Febbraio 2012;
  • l’ Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 gennaio 2015: “Linee Guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari; implementazione delle reti sanitarie, regionali e nazionali”
  • la Deliberazione Giunta Regionale n. 13/5 del 14.03.2017 “ Definizione della Rete regionale della Sanità Penitenziaria in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 22.01.2015. Annullamento delle Linee Guida per l’organizzazione del servizio e il trasferimento dei rapporti di lavoro approvato con Delib. G.R. n. 17/12 del 24.04.2012. Nuove Linee Guida;
  • il documento “Programma operativo di prevenzione del rischio auto lesivo e suicidario in carcere e nei servizi minorili” prodotto nel settembre 2016 dal Gruppo interistituzionale ASL8 di Cagliari, Amministrazione Penitenziaria e Giustizia Minorile per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario, istituito su richiesta della Regione Sardegna e su mandato dell’Osservatorio Regionale sulla sanità penitenziaria*;
  • il Piano Nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi minorili del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità” elaborato dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni del 26 ottobre 2017.

CONSIDERATO

che nel giugno 2017 è stata avviata nell’ Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu, di seguito denominato IPM, la sperimentazione del programma di prevenzione sopra citato, con gli opportuni adattamenti al contesto minorile,

che il Centro per la Giustizia Minorile ha tra i propri Servizi l’Istituto Penale per i Minorenni (IPM) di Quartucciu, il Centro di Prima Accoglienza (CPA) di Cagliari, e l’ Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) di Cagliari che si occupa prevalentemente dell’area penale esterna

PRESO ATTO

che la ASSL di Cagliari, nell’ambito della sanità penitenziaria, assicura:

  • un servizio sanitario di base - ad opera di un medico della medicina dei servizi - per 18 ore settimanali, in media per 3 ore al giorno dal lunedi al sabato;
  • un servizio infermieristico in alcune fasce orarie tutti i giorni;
  • un servizio psicologico, ad opera di una professionista la quale, nelle 38 ore settimanali, garantisce l’attività presso l’IPM/CPA di Quartucciu e presso l’USSM di Cagliari;
  • le consulenze neuropsichiatriche, psichiatriche e tossicologiche, “a chiamata”, a seguito della segnalazione e valutazione degli operatori dell’IPM, rivolta ai corrispondenti servizi della ASSL;

ATTESO

che la sperimentazione è stata avviata con la finalità di diffondere, all’interno dell’Istituto, una “cultura di attenzione” dell’intero sistema operativo e organizzativo;

che gli operatori a vario titolo coinvolti nel trattamento del ragazzo, secondo quest’ottica, dovranno cooperare curando l’interconnessione delle osservazioni/valutazioni/interventi afferenti alle diverse aree, mettendo in campo le competenze necessarie per intercettare con celerità eventuali segnali di rischio e per attivare azioni/interventi di protezione e tutela.

Tutto ciò premesso, si stabilisce e si stipula quanto segue:

Art. 1
Impostazione generale

Il programma si articola e si regola nei seguenti punti:

  • costante interconnessione tra le aree e i diversi operatori interni ed esterni ai fini di una gestione integrata e condivisa degli interventi;
  • implementazione di procedure di screening precoce, sin dal momento dell’ingresso;
  • attenzione al clima sociale, all’alloggiamento e alle condizioni strutturali;
  • grado di attenzione custodiale;
  • interventi clinici e trattamentali;
  • osservazione continuativa durante l’intero percorso detentivo;
  • formazione e aggiornamento a favore degli operatori.

Art. 2
Ingresso in carcere

Dal momento che l’ingresso in IPM, determinando una rottura con il mondo esterno costituisce un momento di passaggio delicato, e talvolta traumatico, si rende necessario operare uno screening specifico che si articola nei seguenti passaggi:

  • colloquio di primo ingresso, a cura dell’educatore (delegato dal Direttore), del medico e dello psicologo da effettuarsi entro 24 ore dall’ingresso;
  • valutazione del rischio all’ingresso, a cura dell’ area educativa, sicurezza, sanitaria e dello psicologo, entro 24 ore, da riportare nell’ apposita sezione della scheda allegata “ Scheda di ingresso e di rilevazione costante del rischio autolesivo e suicidario” (Allegato 1).
  • La valutazione del rischio – graduato in basso, medio, alto – viene concertata nel corso di un apposito incontro tra i 4 operatori. Il suddetto limite temporale può subire variazioni in termini di aumento, e non superare, comunque, le 48 ore dall’ingresso, in presenza di festivi (nei quali sono assenti gli educatori e lo psicologo) o in caso di straniero che necessiti dell’intermediazione del mediatore culturale;
  • nomina dell’educatore di riferimento e attivazione dell’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), a cura del Direttore, entro 24 ore;
  • consegna, da parte del coordinatore dell’Area Educativa o dell’educatore, della “Scheda di ingresso e di rilevazione costante del rischio auto lesivo e suicidario” al Sanitario che la restituirà, compilata nella parte di propria pertinenza, entro 48 ore; nel caso in cui il sanitario rilevi nella sua parte elementi di rischio, questi devono essere portati tempestivamente a conoscenza del direttore e del comandante o suo delegato,;
  • invio formale della scheda all’Ufficio di Servizio Sociale (USSM) di riferimento che la dovrà restituire, compilata nella parte di propria pertinenza, entro una settimana.

L’educatore di riferimento e/o il coordinatore dell’Area Educativa, nei suddetti passaggi, svolge un ruolo di raccordo negli scambi delle informazioni e dei materiali.

Art. 3
Osservazione durante la detenzione

Nell’ottica di coinvolgere nelle attività di attenzione e di osservazione tutti gli operatori a vario titolo presenti nell’Istituto, viene adottata la “Scheda di segnalazione del rischio autolesivo e suicidario” allegata al presente documento (Allegato 2).

Detta scheda viene messa a disposizione, sia in versione cartacea che digitale, di ogni area/operatore dell’Istituto: Sezioni detentive, Area Sanitaria, Area Educativa, Scuola, Laboratori/Attività, Volontariato.
La scheda, dopo la compilazione, dovrà essere consegnata, laddove non siano presenti educatori, al capoposto in turno per la consegna tempestiva all’area educativa.
Nel caso in cui si rilevino dalla/e segnalazione/i contenuta/e nella scheda elementi di allarme, viene informato tempestivamente il Direttore che dispone gli interventi immediati.

Art. 4
Osservazione sulle situazioni potenzialmente stressanti

Durante il percorso detentivo si verificano situazioni che possono determinare un aumento dei livelli di stress per i quali si rendono necessari una costante vigilanza e il monitoraggio delle risposte emotive e comportamentali dei ragazzi.

Nell’ordinaria attività di vigilanza è importante che possano essere rilevati, non solo dal personale di custodia, segnali significativi quali: crisi di pianto, insonnia, alterazioni del sonno, pigrizia, estrema irrequietezza, improvvisi sbalzi di umore, cambi di abitudini alimentari, gesti di “spoliazione” (dar via oggetti personali), perdita di interesse in attività e/o relazioni, ripetuti rifiuti di cure o richiesta di dosi maggiori di farmaci.

Il Vademecum (Allegato 3) riporta un elenco dei più frequenti fattori stressogeni e gli indicatori primari del rischio suicidario.
In particolare, dovrà essere dedicata particolare attenzione alle seguenti situazioni:

  • colloqui con i familiari, avvocati, magistrati per rilevare eventuali conflitti o problemi emergenti nel corso degli stessi;
  • frequenza della corrispondenza;
  • notifica degli atti giudiziari;
  • rientro dalle udienze;
  • comunicazione di diagnosi di patologie gravi;
  • comunicazione di eventi critici familiari;
  • qualità della vita detentiva.


Un’attività preventiva importante consiste nella sensibilizzazione dei familiari, soprattutto a cura dell’educatore e dell’assistente sociale cui è in carico il caso, al fine di comunicare al personale penitenziario ogni segnale o percezione di un intento suicidario da loro osservato o manifestato dallo stesso ragazzo durante i colloqui o nel corso dei contatti telefonici o epistolari.

Le situazioni critiche devono essere sempre comunicate al Direttore e/o al Comandante e/o all’ educatore presente, al sanitario per gli interventi da disporre, anche servendosi della “Scheda di segnalazione del rischio autolesivo e suicidario”.

Art. 5
Ipotesi di rilevazione di rischio suicidario

In caso di rilevazione di rischio, dopo gli interventi posti in essere nell’immediatezza, si provvede all’attivazione dell’apposito Servizio Interprofessionale di Accoglienza, Valutazione e Sostegno (S.I.A.V.S.), a cura del Direttore, entro e non oltre 48 ore dal giorno di rilevazione.

Tale servizio, appositamente costituito per i casi di specie, è composto da:

  • Direttore o suo delegato;
  • Educatore di riferimento;
  • Assistente Sociale di riferimento;
  • Psicologo;
  • Polizia Penitenziaria;
  • Eventuali specialisti esterni (neuropsichiatra infantile, psichiatra, tossicologo e psicologo del Ser.D.);
  • Eventuali altri operatori (mediatori, operatori degli enti locali).

Copia del verbale della riunione, redatto da uno dei componenti, dovrà essere consegnata a tutti i partecipanti.
Ciascun componente avrà cura di informare adeguatamente la propria area di riferimento per gli interventi di competenza concordati nel corso della riunione

L’educatore di riferimento, all’interno del S.I.A.V.S., avrà compiti di tipo organizzativo; raccolta, coordinamento e diffusione delle osservazioni/valutazioni/interventi dei diversi componenti; cura, tenuta e compilazione della “scheda personale” del ragazzo.

Il S.I.A.V.S. dovrà funzionare ogniqualvolta, nel corso della detenzione, si ravvisi l’urgenza e la necessità di interventi di prevenzione.

Art. 6
Compiti del S.I.A.V.S.

  • Operare un raccordo tra tutti gli operatori coinvolti, compresi quelli dell’esterno, relativamente alle situazioni che si individuano come particolarmente problematiche;
  • Eventuale raccolta e analisi di documentazione pregressa;
  • Valutazione delle condizioni generali della detenzione: alloggiamento e situazione giuridica;
  • Individuazione e definizione di interventi;
  • Definizione delle modalità di gestione e di comunicazione tra i componenti.

Sulla base dei fattori di rischio rilevati:

  • definizione delle condizioni di alloggiamento;
  • definizione del grado di attenzione custodiale;
  • attivazione di servizi specialistici esterni (a seconda dei casi: neuropsichiatra infantile, psichiatra, tossicologo e psicologo del Ser.D.) laddove non già presenti;
  • definizione degli interventi clinici e trattamentali:
  • definizione degli interventi sociali consistenti in:
  • azioni finalizzate a limitare le condizioni di isolamento e marginalità, incrementando e supportando la quantità e la qualità di relazione con il contesto familiare e/o affettivo di riferimento;
  • azioni finalizzate ad aumentare la quantità e la qualità di relazione con gli altri detenuti, individuando anche figure di supporto (simili a peer supporter);
  • azioni finalizzate ad aumentare la quantità e la qualità di relazione con gli operatori;
  • colloqui clinici e training psico-educazionali, individuali e/o di gruppo, tesi a migliorare le capacità riflessive, decodificando i bisogni sottesi alla condotta antisociale e orientando in una direzione più funzionale le risorse individuali e le competenze espresse nella condotta antisociale;
  • definizione delle modalità e tempi dello svincolo dall’emergenza;
  • adozione di misure preventive (vedi art. 8)

Ogni intervento dovrà essere organizzato secondo una preliminare definizione degli obiettivi specifici e costruito sulla base delle esigenze e del coinvolgimento attivo del soggetto interessato.

Art. 7
Gestione dei casi a rischio

In linea generale, nella gestione dei casi definiti “a rischio” devono essere assicurati i seguenti elementi:

  • una sorveglianza più stretta in presenza di acuzie;
  • una definizione temporale dell’intervento emergenziale, a cura del S.I.A.V.S.;
  • un costante monitoraggio sanitario;
  • l’ attivazione di un livello di attenzione diffuso che preveda il coinvolgimento guidato anche dei compagni di detenzione;
  • una procedura per definire modalità e tempi dello svincolo dalla fase di emergenza;
  • l’adozione di misure preventive.

Art. 8
Misure preventive

Le misure preventive sono le seguenti:

  • alloggiamento idoneo, tenendo conto delle condizioni logistiche dell’Istituto;
  • ritiro di oggetti pericolosi:
  • favorire la relazione con la famiglia e con il mondo esterno;
  • ascolto e supporto non specialistico.

ALLOGGIAMENTO
La scelta dell’alloggiamento, da misurare con le possibilità logistiche offerte dall’IPM, costituisce un elemento importante della prevenzione ed esige un’attenta valutazione a partire dall’ingresso e durante tutto il percorso detentivo, in particolare in presenza di situazioni potenzialmente stressanti (vedi artt. 2, 3 e 4) o di evento (vedi artt. 13 e 14).
Per i soggetti minorenni è esclusa la permanenza in stanza singola in quanto si ritiene che la solitudine possa favorire l’ideazione e la realizzazione di comportamenti autolesivi.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai compagni di stanza per individuare, nei limiti del possibile, i livelli di compatibilità relazionale.

OGGETTI PERICOLOSI
L’attenzione agli oggetti a disposizione delle persone a rischio rappresenta un importante fattore di prevenzione.
Soprattutto nei casi di alto rischio, la limitazione dell’uso di alcuni oggetti può riguardare lamette, cinture, lacci di scarpe, sacchetti di plastica, coperte, lenzuola, oggetti contundenti.
Sarà cura della Direzione, di concerto con l’area della Sicurezza ed educativa e con le figure sanitarie specialiste, regolarne l’uso per evitare rischi concreti, valutando nel contempo il contenimento di eventuali vissuti di deprivazione da parte dei destinatari.

RELAZIONI CON LA FAMIGLIA E CON L’AMBIENTE ESTERNO
Il trauma della rottura con il mondo esterno, tipico della detenzione, associata ai fattori stressanti della vita in carcere, all’isolamento sociale e fisico e alla mancanza di risorse supportive accessibili, contribuiscono ad aumentare il rischio di suicidio.
L’ interazione sociale, i rapporti con l’esterno e in particolare con la famiglia possono rappresentare validi strumenti di sostegno per la persona in difficoltà.
L’istituto, nel rispetto della normativa di riferimento, è tenuto a incrementare tali contatti e la Direzione, sentiti gli operatori di riferimento, può valutare l’opportunità di ampliare quelli già autorizzati o di autorizzare ulteriori contatti o telefonate.

ASCOLTO E SUPPORTO DA PARTE DI TUTTI GLI OPERATORI
Qualunque operatore dell’IPM non necessariamente con formazione specialistica, può fornire spazi di ascolto a chi abbia evidenziato segnali di disagio garantendo una forma di sostegno affettivo-relazionale attraverso “colloqui” generici mirati a verificare lo stato d’animo della persona, integrandosi con gli interventi dei professionisti e provvedendo ad eventuali segnalazioni.

Art. 9
Ambiente e clima sociale

Deve essere posta particolare attenzione all’ambiente detentivo in quanto si valuta che la qualità del clima sociale sia di fondamentale importanza critica nel ridurre i comportamenti suicidari.
Verranno elaborate e sperimentate strategie per evitare fenomeni quali il bullismo o comportamenti di sopraffazione ed altre forme, anche indirette, di violenza. Si prevede la possibilità di progettare interventi di mediazione ad opera di specifici professionisti e la valorizzazione delle relazioni supportive tra i ragazzi e tra questi e gli operatori.
La costruzione di una relazione fiduciaria tra ragazzi e operatori è di cruciale importanza per ridurre il livello di stress dei detenuti e per incoraggiare apertura e capacità di manifestare il disagio e l’ideazione suicidaria talvolta associata.

Gli interventi elencati sono tesi ad accompagnare la persona nel corso della sua detenzione e sono orientati a favorire una migliore vivibilità all’interno dell’istituto penitenziario:

  • screening psicodiagnostico in ingresso e in itinere ai fini dell’ individuazione precoce dei casi a rischio;
  • informazione ed orientamento all’ingresso;
  • osservazione e colloqui di sostegno e/o terapeutici;
  • attività socio educative, culturali, artistiche e sportive;
  • attività lavorative;
  • attività scolastiche e formative;
  • attività di gruppo;
  • sorveglianza adeguata alle specifiche situazioni;
  • miglioramento delle condizioni strutturali.

Art. 10
Azioni specifiche

  • Aumentare la quantità e la qualità di relazione con gli altri detenuti, gli operatori e i familiari;
  • Attivare, se possibile, figure di sostegno tra i compagni di detenzione, mediante interventi preparatori e di sensibilizzazione mirati;
  • Avviare interventi terapeutici e trattamentali sperimentali (attività interne) rispondenti a un disegno progettuale strutturale;
  • Effettuare colloqui clinici e training psicoeducazionali, individuali o di gruppo;
  • Eseguire il monitoraggio e la valutazione congiunta degli interventi.

Art. 11
Atti di autolesionismo

Gli atti di autolesionismo vanno valutati con la giusta attenzione in relazione alla situazione soggettiva dell’autore, evitando di interpretarli rigidamente come “modalità strumentale e manipolativa mirata all’ottenimento di benefici” trascurando il rischio che talvolta si configura come “un continuum di autodistruzione che parte dalle condotte autolesive fino ad arrivare a quelle autosoppressive”.
Va dedicata attenzione, da parte dell’èquipe di riferimento, all’insieme di questi atti come espressione di un disagio di diversa gravità e in relazione alla capacità di risposta dell’individuo alle situazioni stressanti.

Art. 12
Tentativi a scopo manipolativo

Sono tradizionalmente quelli privi di intenzionalità autosoppressive e orientati ad attirare l’attenzione sul proprio disagio o per ottenere soddisfazione rispetto a istanze personali di varia natura. Tenendo presente che questi atti possono portare a conseguenze estreme (danni gravi o morte), devono essere considerati come un modo disfunzionale di comunicare un problema/disagio e, pertanto, sono necessari specifici interventi di sostegno orientati alla riflessione e all’elaborazione del fatto, per evitare un continuum di riproposizioni.

Art. 13
Tentativo di suicidio

In caso di evento di tentativo di suicidio:

  • Il capoposto o l’agente in turno informa tempestivamente il Direttore, il Comandante e l’educatore presente e, se si ravvisa l’ urgenza, il sanitario e/ o il Servizio di emergenza (118);
  • Il Direttore informa nel più breve tempo possibile l’educatore di riferimento e/o in turno, l’USSM, la famiglia o il tutore e invia informativa scritta al Centro Giustizia Minorile (CGM), al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), alle Autorità Giudiziarie competenti e al Magistrato di sorveglianza.

Nell’immediato, si dispongono i seguenti interventi:

  • visita medica interna o esterna (medico presente in Istituto - guardia medica - 118);
  • sulla base delle valutazioni emerse dalla visita medica, accompagnamento presso un presidio di pronto soccorso per eventuale ricovero ospedaliero;
  • attivazione dello psicologo, del neuropsichiatra o dello Psichiatra e di eventuali altri servizi sanitari (Ser.D.) facenti capo alla ASSL di Cagliari;
  • valutazione di modifica dell’alloggiamento, tenendo conto delle condizioni logistiche dell’IPM;
  • disposizione di sorveglianza indicante il grado di attenzione custodiale;
  • convocazione entro e non oltre 48 ore del S.I.A.V.S. con i seguenti compiti:
  • debriefing dell’evento, mirato sia al contenimento e alla rielaborazione dell’impatto emotivo correlato all’evento che alla ricostruzione e alla analisi dei fattori individuali e ambientali associati;
  • individuazione degli interventi con la specificazione delle modalità e dei tempi.


In tale ipotesi, la ASSL, attraverso i propri servizi, assicura, nel più breve tempo possibile, la presenza nell’IPM degli specialisti di cui è stata chiesta l’attivazione.

Art. 14
Caso di suicidio

Dopo i dovuti adempimenti, nell’apposita riunione del SIAVS devono essere attivate le procedure di debriefing con la finalità, a parte chiarire i fattori sia soggettivi che situazionali che hanno determinato l’evento, di individuare interventi di sostegno da rivolgere al personale e ai ragazzi testimoni.

Art.15
Interventi di pronto soccorso

Il personale di polizia penitenziaria deve essere formato e addestrato a prestare pronto soccorso al detenuto nell’attesa dell’arrivo del personale medico interno e/o esterno.
Tutto il personale deve essere a conoscenza delle procedure da attuare nel caso di un tentativo di suicidio e, in particolare, gli operatori di Polizia Penitenziaria devono essere addestrati all’uso delle attrezzature di rianimazione (defibrillatore), che devono essere immediatamente accessibili.
L’equipaggiamento per il salvataggio di emergenza deve essere mantenuto in ordine, funzionale, regolarmente testato.

Art.16
Debriefring post evento

Deve essere effettuato entro e non oltre 48 ore, allorquando si verifica un suicidio o un grave evento critico, nell’apposita riunione del S.I.A.V.S. attivato dal Direttore, con le seguenti funzioni:
• analisi e ricostruzione dell’evento anche sulla base della documentazione disponibile;
• riflessione interna finalizzata all’individuazione dei fattori e delle variabili correlati all’evento e al miglioramento dell’intervento di prevenzione;
• individuazione di interventi di sostegno rivolti al personale;
• individuazione di interventi di sostegno rivolti ai detenuti testimoni.

Art. 17
Svincolo dall'intervento di emergenza

Deve essere attivato un costante monitoraggio delle situazioni che hanno richiesto l’attivazione dei processi di tutela e deve essere effettuata, a cura del S.I.A.V.S., un’attenta valutazione congiunta della risoluzione o attenuazione del disagio al fine del superamento dello stato di emergenza e del ripristino dell’ordinaria vita detentiva.

Art. 18
Continuità terapeutica

Nell’ipotesi di rilevazione di un rischio suicidario nel corso della detenzione, è opportuno operare una segnalazione al Servizio di Neuropsichiatria Infantile o, se trattasi di giovane adulto, al Dipartimento Salute Mentale di residenza dell’interessato ai fini di una eventuale continuità terapeutica dopo la dimissione dall’istituto. Analoga segnalazione va fatta al Ser.D se il ragazzo risulta in carico al servizio o presenti problematiche associate all’uso di sostanze.

Art. 19
Screening nel Centro di prima accoglienza

Viene adottata l’allegata; “Scheda di ingresso e rilevazione del rischio auto lesivo e suicidario” (Allegato 4), con sezioni a cura del sanitario, dell’educatore e dello psicologo per una valutazione del grado di rischio.
In caso di rilevazione di rischio, la ASSL, attraverso i propri servizi, assicura, su richiesta, nel più breve tempo possibile, oltre lo psicologo, la presenza dello specialista neuropsichiatra per garantire tutela e protezione durante il soggiorno – della durata massima di 98 ore e per dare informazione al Giudice per le Indagini Preliminari in vista dell’udienza di convalida.

Art. 20
Comunicazioni

In base all’art. 29 dell’O.P. e all’art. 63 del Regolamento di Esecuzione, qualora si tratti di rischio medio/alto, è indispensabile provvedere all’invio di apposita comunicazione alle Autorità Giudiziarie competenti, al Magistrato di Sorveglianza, ai congiunti e alle persone indicate dall’interessato.

Art. 21
Formazione interprofessionale congiunta

L’attività di formazione e aggiornamento, componente essenziale del programma di prevenzione, a cura della A.T.S. e della Amministrazione della Giustizia, dovrà privilegiare la dimensione congiunta: operatori sanitari, area socio-educativa, compresi gli operatori dell’USSM, Polizia Penitenziaria.
L’attività di formazione dovrà seguire preferibilmente un’ ottica bio-psico-sociale per considerare la globalità dei fattori coinvolti sia nell’insorgenza che nel trattamento delle condotte autolesive e suicidarie e riguarderà:
indicazioni dell’OMS;

  • elementi fenomenologici del suicidio e degli atti autolesivi, fattori ambientali, sociologici e comportamentali predisponenti;
  • benessere organizzativo;
  • il comportamento autolesivo in adolescenza;
  • elementi di etnopsichiatria;
  • autolesionismo e psicopatologia;
  • strategie di comunicazione e relazione;
  • tecniche di primo soccorso con esercitazioni pratiche per l'utilizzo di strumenti (per es. defibrillatore).

Art. 22
Monitoraggio

Sono previste attività di monitoraggio del presente programma ogni 3 mesi a cura dell’apposito gruppo composto dal Referente Sanità Penitenziaria del CGM, Responsabile Sanità Penitenziaria della ASSL, Referente Sanità dell’IPM, Assistente Sociale dell’USSM di Cagliari, Psicologo del Ser.D di Cagliari, Psichiatra e Psicologo DSM di Cagliari (già facenti parte del gruppo richiamato in premessa), integrato dalla presenza degli operatori dell’area educativa, della Sicurezza, del Sanitario e del Direttore dell’IPM.

Art. 23
Sperimentazione e revisione del protocollo

Dopo un periodo di sperimentazione di almeno 1 anno dalla sottoscrizione del presente protocollo, il gruppo di monitoraggio effettuerà delle verifiche sull’efficacia dello stesso rispetto agli obiettivi indicati, proponendo alla Direzione dell’Istituto e della ASSL eventuali modifiche e correttivi funzionali ai risultati attesi.

Il presente protocollo dopo la sottoscrizione verrà portato a conoscenza di tutto il personale dell’IPM, dei Servizi Minorili della Giustizia, del Magistrato di Sorveglianza, del Presidente del Tribunale per i Minorenni e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e Sassari.

Cagliari, 5 dicembre 2018

l Direttore dell’ASSL Cagliari
Dott. Luigi Minerba

Il Dirigente del Centro Giustizia Minorile
per la Sardegna
Dott. Giampaolo Cassitta