Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BRINDISI e Associazione Nuovaria - 14 novembre 2018 e modifiche 30 aprile 2021 - 11 maggio 2021

11 maggio 2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre Ia messa alla prova,  sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in ltalia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della Iegge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art . 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore ·della collettività per Ia messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell' art. 168 bis codice penale;
che I'Ente  firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso,  quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Alfonso Pappalardo Presidente del Tribunale di Brindisi, giusta delega di cui all'atto in premessa, e I'Ente “Associazione Nuovaria” nella persona del legale rappresentante Gerardo Bellè

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Ente consente che n.15 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente una dislocata sul territorio. L'ente informerà periodicamente Ia cancellaria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare Ie istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso la struttura dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art . 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

  • Pulizia e collaborazione con gli Operatori;
  • Trasporto degli utenti;
  • Partecipazione corso di formazione.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancellaria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, Ia durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento,  cura  per quanto possibile Ia conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano Ia disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alia prova.

Art. 4

L'ente garantisce Ia conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova. secondo quanta previsto dal Decreto Legislative 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità è a carico dell'ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare Ia prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere Ia prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo Ia documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 – quinques  del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché Ia visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario  incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente  si impegna,  altresì,  a  comunicare  ogni eventuale  variazione  dei  nominativi  dei  referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n . 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, Ia convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile Ia prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto Ia sospensione del processo con Ia messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M.  n. 88/2015

Art. 9

La presente convenzione avrà Ia durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnova tacitamente, salvo comunicazione di revoca di una delle parti da presentare almeno un mese prima della scadenza.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messe alta prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per Ia pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso Ia cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Brindisi, 14 novembre 2018

Il Presidente del Tribunale
dott. Alfonso Pappalardo

per l’Ente, il Rappresentante legale
Gerardo Bellè

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

L’anno 2021, il giorno 30 del mese di aprile, nel Palazzo di Giustizia di Brindisi;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Brindisi – dott. Alfonso Pappalardo – domiciliato per la carica in via Lanzellotti n. 1

E

I'Associazione di promozione sociale Nuovaria” sede legale Via Cesare Battisti, 169 – Francavilla Fontana (Br) (C.F. 91057700741) nella persona del legale rappresentante Gerardo Bellè

Premesso

  • Che con richiesta n. 0903 prot. del 18/03/2021, il sig. Gerardo Bellè, legale rappresentante dell’associazione di promozione sociale “Nuovaria” di Francavilla Fontana manifestava la volontà di rinnovare la convenzione per la messa alla prova in data 14.11 2018 con clausola di scadenza quinquennale e tacito rinnovo;
  • Che il legale rappresentante sig. Gerardo Bellè con la stessa nota chiedeva, altresì, di poter integrare le attività rientranti nei settori di impiego dei soggetti ammessi allo svolgimento della messa alla prova previsto dall’art. 2 di detta convenzione;

SI CONVIENE

di modificare l’articolo 2 della convenzione della messa alla prova, stipulata con il legale rappresentate dell’associazione di promozione sociale “Nuovaria” di Francavilla Fontana (Br) in data 14 novembre 2018, nel senso che ove si legge:

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso la struttura dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art . 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

  • Pulizia e collaborazione con gli Operatori;
  • Trasporto degli utenti;
  • Partecipazione corso di formazione.

deve intendersi

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso la struttura dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art . 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

  • Pulizia e collaborazione con gli Operatori;
  • Trasporto degli utenti;
  • Partecipazione corso di formazione;
  • assistenza agli anziani presenti nella struttura;
  • attività di pulizia e manutenzione ordinaria del verde di “Parco Caniglia”.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancellaria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Brindisi, 30 aprile 2021

Il Presidente del Tribunale
dott. Alfonso Pappalardo

per l’Associazione Nuoaria
sig. Gerardo Bellè

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

ai sensi degli art. 54 del d.lvo. 28.08.2000 n. 274 e 2 del D.M. 26.03.2001 nonchè dell’art. 165 c.p.

L’anno 2021, il giorno 11 del mese di maggio, nel Palazzo di Giustizia di Brindisi;

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Brindisi – dott. Alfonso Pappalardo – domiciliato per la carica in via Lanzellotti n. 1

E

l’Associazione “Nuovaria” (P.I. 02512750742) con sede legale a Francavilla Fontana in Via Cesare Battisti n.169 nella persona del legale rappresentante sig.­ Gerardo Bellè (Legale Rappresentante)

Premesso

  • che, a norma dell’art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità;
  • che, a norma dell'art. 73 c. 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e degli artt. 186 c. 9bis e e 187 c. 8bis Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
  • che, ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);
  • che la prestazione di lavoro, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 c. 6 del Lgs. 274/2000, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato o, ai sensi degli art. 186 c. 9bis e e 187 c. 8bis C.d.S., prioritariamente nel settore della sicurezza e dell’educazione stradale;
  • che l'art. 2 c. 1 del citato D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, c. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell’art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
  • che, ai sensi dell’art. 73 c. 5 bisP.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S., con il decreto di condanna o con la sentenza il Giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l’Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;
  • che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzione in questione con provvedimento del 16 luglio 2001;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

l'Ente consente che numero 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di 5 unità.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, in favore dei seguenti soggetti:

  • Pulizia della struttura e collaborazione con gli Operatori;
  • Trasporto degli utenti;
  • Partecipazione corsi di formazione;
  • Assistenza agli anziani presenti nella struttura;
  • Pulizia e manutenzione ordinaria del verde di “Parco Caniglia”, sito a Francavilla Fontana alla via Giuseppe Caniglia.

L’orario di lavoro potrà essere individualmente articolato, in relazione alle esigenze delle predette mansioni da svolgere e in modo da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di mattina o dalle 16.30 alle 19.30 di pomeriggio, per un numero totale di 5 giorni alla settimana.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

-Sig. Bellè Gerardo, legale rappresentante dell’Associazione “Nuovaria”;

-Dott.ssa Cosima Resta, assistente sociale del Centro Diurno per anziani “Nuovaria”.

L’Ente si impegna, attraverso le suddette persone incaricate, a segnalare immediatamente all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Brindisi (via Tor Pisana, 120 tel. 0831 548348), laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S., qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell’esecuzione dell’attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte di personale incaricato dal predetto Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme testé citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; qualora l’attività di controllo sia stata svolta dall’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l’Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dall’11 maggio 2021, si rinnova tacitamente, salvo comunicazione di revoca di una delle parti da presentare almeno un mese prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna.

Brindisi, 11 maggio 2021

Il Presidente del Tribunale
Dott. Alfonso Pappalardo

per l’Ente, il Rappresentante legale
Gerardo Bellè