Protocollo operativo locale 'Mangiafuoco Repair' tra l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Pistoia e l'Associazione Crisalide APS - 4 novembre 2026
4 novembre 2026
Ministero della Giustizia
Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna Pistoia
PROTOCOLLO OPERATIVO LOCALE
“Mangiafuoco Repair”
“Percorsi di consapevolezza e responsabilizzazione genitoriale
nell’ambito dell’esecuzione penale esterna"
TRA
Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (ULEPE) con sede in Corso Gramsci 15, a Pistoia,
rappresentato dalla Dott.ssa Cristina SELMI
E
Associazione Crisalide APS, con sede in Viale Adua 138 a Pistoia,
rappresentata dalla dott.ssa Lisa PETRUZZI
di seguito, congiuntamente, “le Parti”.
Visto:
- la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, quale quadro normativo di riferimento per l’esecuzione penale esterna;
- la legge 28 aprile 2014, n. 67, in materia, tra l’altro, di sospensione del procedimento con messa alla prova;
- il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134,
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, e in particolare l’art. 55, sul coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore mediante co-programmazione, co-progettazione e accreditamento;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in materia di protezione dei dati personali;
- la documentazione prodotta da Crisalide APS, dalla quale risultano finalità statutarie relative al benessere psico-sociale, alla prevenzione e cura degli effetti di esperienze sfavorevoli e traumatiche e attività rivolte alle famiglie;
Considerato che
l’esecuzione penale esterna si realizza attraverso interventi individualizzati orientati alla responsabilizzazione, al reinserimento sociale e alla costruzione o ricostruzione di legami positivi con la comunità;
la complessità delle situazioni personali e familiari può richiedere l’integrazione tra competenze istituzionali, sociali e specialistiche, nel rispetto delle attribuzioni proprie di ciascun soggetto;
Crisalide APS opera, secondo la documentazione presentata, nell’ambito della sensibilizzazione, prevenzione e cura delle conseguenze di esperienze ad alto impatto emotivo, con particolare attenzione alle famiglie e con un approccio specialistico al trauma;
Crisalide APS dichiara di operare attraverso lavoro d’équipe e supervisione clinica e, quando previsto, in raccordo con i soggetti istituzionali competenti;
le parti condividono l’interesse a sperimentare una collaborazione territoriale capace di prestare attenzione alle dimensioni genitoriali, relazionali e familiari che possano assumere rilievo nei percorsi di esecuzione penale esterna, con particolare riguardo alla cura e tutela dei legami familiari.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Art. 2 – Oggetto
Il presente Protocollo operativo disciplina le modalità di collaborazione tra ULEPE di Pistoia e Crisalide APS per la realizzazione di interventi di sostegno alle competenze genitoriali rivolti, quando pertinenti al programma individualizzato, a persone adulte in esecuzione penale esterna che esercitano responsabilità genitoriali. La collaborazione mira a favorire consapevolezza dei bisogni, la qualità delle relazioni familiari, il riconoscimento delle ricadute delle proprie condotte sulla funzione genitoriale e attivazione delle risorse personali e territoriali utili.
Art. 3 – Finalità
La collaborazione persegue, in particolare, le seguenti finalità:
- sostenere la consapevolezza del ruolo e delle responsabilità genitoriali;
- promuovere modalità comunicative e relazionali rispettose e non lesive;
- aiutare la persona a riconoscere l'eventuale incidenza della propria storia e di esperienze traumatiche sulle modalità genitoriali,
- favorire l'orientamento verso risorse territoriali competenti quando emergano bisogni ulteriori,
- favorire una lettura multidimensionale dei bisogni della persona, nel rispetto delle competenze dei diversi soggetti;
- promuovere consapevolezza rispetto all’incidenza delle esperienze traumatiche e delle dinamiche relazionali sui percorsi individuali e familiari;
- favorire l’accesso appropriato alle risorse territoriali;
- promuovere responsabilizzazione, inclusione sociale e ricostruzione di legami positivi;
- sviluppare iniziative condivise di sensibilizzazione rivolte alla comunità sui temi del trauma, dei legami, della responsabilità e della giustizia di comunità.
La collaborazione assume quale criterio trasversale la responsabilizzazione della persona rispetto alle proprie condotte, anche quando emergano dinamiche di maltrattamento, violenza o abuso.
Art. 4 – Destinatari
Le attività sono rivolte a persone adulte in carico all'ULEPE di Pistoia che esercitino responsabilità genitoriali e per le quali la valutazione professionale evidenzi la pertinenza di un percorso di consapevolezza e responsabilizzazione alla funzione genitoriale.
Art. 5 – Impegni dell’ULEPE di Pistoia
L’ULEPE, nell’ambito delle proprie attribuzioni:
- individua le situazioni nelle quali la collaborazione territoriale possa risultare pertinente rispetto al programma individualizzato;
- cura il raccordo con gli altri soggetti nei limiti delle proprie competenze;
- mantiene la titolarità delle valutazioni e degli interventi propri dell’esecuzione penale esterna;
- partecipa al monitoraggio generale della collaborazione, senza interferire con l’autonomia professionale e clinica degli altri soggetti.
Art. 6 – Impegni di Crisalide APS
Crisalide APS, nell’ambito delle proprie finalità statutarie e competenze professionali:
- a) mette a disposizione competenze specialistiche relative alle dinamiche familiari, al trauma e alle sue possibili ricadute sulle funzioni e competenze genitoriali;
- b) può realizzare, previo accordo sulle modalità, attività di sensibilizzazione, orientamento o percorsi progettuali coerenti con le finalità del presente Protocollo;
- c) valuta autonomamente, secondo criteri professionali, l’appropriatezza di eventuali interventi di natura psicologica o psicoterapeutica;
- d) assicura che gli eventuali interventi siano svolti esclusivamente da professionisti abilitati e rimangano distinti dalle funzioni istituzionali dell’ULEPE;
- e) partecipa al monitoraggio generale della collaborazione, salvaguardando riservatezza, segreto professionale e autonomia clinica.
Art. 7 – Modalità di accesso e raccordo operativo
Le Parti definiscono con separata scheda operativa le modalità di segnalazione, contatto, eventuale invio e restituzione delle informazioni.
Ogni attivazione deve essere coerente con le competenze istituzionali, con la posizione giuridica della persona e con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
La partecipazione alle attività del progetto non determina automaticamente una presa in carico clinica da parte di Crisalide APS e non costituisce, di per sé, certificazione dell’andamento o dell’esito della misura o del percorso penale.
Eventuali comunicazioni relative ai singoli casi devono limitarsi alle informazioni necessarie e pertinenti rispetto alle finalità legittimamente perseguite da ciascuna Parte.
Art. 7-bis – Valutazione preliminare e condizioni di sicurezza
Prima dell’eventuale avvio di un percorso, le Parti verificano, ciascuna entro le proprie competenze, la pertinenza dell’intervento, la disponibilità della persona, l’esistenza di prescrizioni o provvedimenti rilevanti e l’eventuale necessità di coinvolgere altri servizi specialistici competenti. In presenza di condotte violente o abusive, la priorità è la prevenzione di ulteriori condotte lesive e la tutela delle persone offese; il percorso non può essere presentato come garanzia di riduzione del rischio o come titolo per modificare le prescrizioni.
Il presente accordo riguarda esclusivamente attività rivolte a persone adulte in carico all’ULEPE: non disciplina interventi diretti su figli o altri familiari, incontri congiunti o ripristino dei contatti. Eventuali iniziative di tale natura richiedono autonomi presupposti giuridici, valutazioni specialistiche e l’intervento dei soggetti competenti, fuori dall’ambito del presente Protocollo.
Art. 7-ter – Articolazione indicativa degli interventi
Le attività potranno comprendere: colloqui preliminari di orientamento; percorsi individuali di consapevolezza della funzione genitoriale; riflessione sulle conseguenze delle condotte e sui meccanismi di negazione e minimizzazione; lavoro sulle modalità comunicative, sulla regolazione emotiva e sui modelli relazionali; eventuale orientamento verso servizi clinici specialistici. Tempi, contenuti, accessibilità e gratuità saranno definiti prima dell’attivazione mediante scheda operativa concordata.
Art. 8 – Tavolo tecnico
È istituito un Tavolo tecnico composto da almeno un referente per ciascuna Parte.
Il Tavolo:
- definisce e aggiorna le modalità operative della collaborazione;
- esamina esclusivamente in forma appropriata e nel rispetto della riservatezza le criticità di raccordo;
- monitora l’andamento complessivo delle attività;
- propone eventuali iniziative comuni;
- elabora, con periodicità almeno annuale, una sintetica valutazione dell’esperienza.
Il Tavolo non svolge funzioni di valutazione clinica e non sostituisce le équipe o gli altri soggetti competenti sui singoli casi.
Art. 9 – Protezione dei dati e riservatezza
Le Parti trattano i dati personali esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze, finalità istituzionali o statutarie e sulla base di un idoneo presupposto di liceità, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. Sono osservati, in particolare, i principi di limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
Il presente Protocollo, di per sé, non costituisce base per una comunicazione generalizzata di dati tra le Parti.
Ove necessario, le Parti definiscono preventivamente procedure operative, ruoli privacy, contenuti informativi, modalità di trasmissione e misure di sicurezza adeguate, con particolare cautela per dati relativi alla salute e vicende giudiziarie.
Art. 10 – Autonomia e distinzione delle competenze
Ciascuna Parte conserva piena autonomia organizzativa, professionale e decisionale.
Il presente Protocollo non comporta delega, trasferimento o sovrapposizione delle funzioni istituzionali dell’ULEPE, né attribuisce a Crisalide APS funzioni pubbliche o certificative.
Gli eventuali interventi restano distinti dal programma di esecuzione penale esterna e dalle valutazioni dell’Autorità giudiziaria. L’eventuale partecipazione della persona a un’attività o a un percorso non determina automatismi valutativi favorevoli o sfavorevoli nell’ambito della misura.
Art. 11 – Oneri economici
Il presente Protocollo non comporta oneri economici a carico dell’ULEPE di Pistoia.
Le Parti possono congiuntamente valutare la partecipazione a progetti o opportunità di finanziamento coerenti con le finalità del Protocollo.
Art. 11-bis – Rapporti con il Terzo settore
Il presente Protocollo costituisce una cornice di collaborazione istituzionale e non determina, di per sé, l’affidamento di servizi né l’attribuzione di corrispettivi. Qualora le Parti intendano successivamente attivare forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento o altri partenariati con enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017, saranno attivati i distinti procedimenti amministrativi richiesti dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.
Art. 12 – Comunicazione istituzionale
L’utilizzo di denominazioni, loghi, segni distintivi e riferimenti istituzionali delle Parti in materiali informativi, eventi, pubblicazioni o comunicazioni esterne è subordinato alle preventive autorizzazioni richieste dai rispettivi ordinamenti e procedure.
Ogni comunicazione pubblica relativa al Protocollo deve rappresentare correttamente ruoli, competenze e natura della collaborazione.
Art. 13 – Monitoraggio
Le Parti individuano indicatori essenziali di monitoraggio, in forma aggregata e non identificativa, quali numero delle attività realizzate, tipologia degli interventi, partecipazione, criticità organizzative, risorse territoriali attivate e valutazione complessiva dell’esperienza.
Gli esiti del monitoraggio potranno essere utilizzati per valutare la prosecuzione, rimodulazione o ampliamento della collaborazione.
Art. 14 – Durata, modifica e recesso
Il Protocollo ha durata di 2 anni dalla data di sottoscrizione.
Potrà essere rinnovato o modificato con accordo scritto tra le Parti.
Ciascuna Parte può recedere mediante comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di 60 giorni, ferme restando le esigenze di corretta conclusione o rimodulazione delle attività già avviate e la tutela delle persone coinvolte.
Art. 15 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, ciascuna Parte opera secondo il proprio ordinamento, le proprie competenze e la normativa vigente.
Pistoia, 4 novembre 2026
Per L’U.L.E.P.E. di Pistoia
Dott.ssa Cristina Selmi
Per CRISALIDE APS
Dott.ssa Lisa Petruzzi