Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e il Centro Zen di Firenze per avvicinare alla pratica meditativa ispirata alla tradizione buddhista Soto Zen i minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali - 10 ottobre 2023
10 ottobre 2023
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
IL DIPARTIMENTO
PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
E
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO ZEN FIRENZE
Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia [di seguito “DGMC”] - Codice Fiscale 97113870584, con sede in Roma - via Damiano Chiesa n. 24, legalmente rappresentato dal Dottor Antonio Sangermano, nella sua qualità di Capo Dipartimento;
E
L’Associazione Culturale Centro Zen Firenze [di seguito “ACZF”] - C.F. 94115690482, avente sede legale in Firenze - Via Vittorio Emanuele II n. 171, registrata in data 29 maggio 2009 all’Agenzia delle Entrate, legalmente rappresentata da Enrico Vivarelli.
PREMESSO CHE
Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità:
- nell’ambito delle competenze del Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale, esercita le funzioni e i compiti inerenti l’esecuzione dei provvedimenti penali del Giudice Minorile e quelli inerenti l’esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti;
- è deputato alla tutela, alla protezione giuridica dei minori e giovani adulti e a favorire percorsi di presa in carico finalizzati al reinserimento sociale dei giovani che commettono un reato fra i 14 e i 18 anni;
- attiva programmi educativi, di studio e di formazione-lavoro e di tempo libero, al fine di assicurare l’inclusione sociale dei minori e giovani adulti nella comunità esterna;
- assicura e verifica l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria minorile attraverso i Centri per la Giustizia Minorile - quali organi decentrati che hanno competenza sul territorio di una o più regioni – e i servizi minorili dipendenti;
- promuove la realizzazione e la sperimentazione di azioni rispondenti alle esigenze dei soggetti dell’area penale, anche con il coinvolgimento di istituzioni, attori del privato sociale e della comunità locale a favore di una relazione caratterizzata da partenariato e corresponsabilità, attraverso nuovi strumenti e metodologie, istituendo reti finalizzate all’inclusione sociale.
L’Associazione Culturale Centro zen Firenze
- favorisce lo studio, la conoscenza, lo sviluppo e la pratica del Soto Zen indipendentemente da credo religioso, opinione politica, razza, orientamento sessuale, nazionalità e classe sociale.
- può organizzare ed attuare, per il perseguimento dei propri scopi, iniziative umanitarie in sostegno al disagio, alla povertà, alla marginalità e alla malattia, sia attraverso corsi di formazione, sia con l’intervento diretto e la creazione di apposite strutture.
- dispone di un sito interattivo, zenfirenze.it, che raccoglie le varie iniziative promosse e realizzate.
VISTI
- la Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;
- la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176;
- la Legge n. 328/2000 la quale chiama gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, in sinergia con il volontariato del terzo settore, a programmare interventi finalizzati alla promozione di possibilità di sviluppo delle persone, in particolare di quelle in difficoltà, tra le quali, come previsto dall’art. 2 della suddetta legge, sono citate espressamente le persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 448/88 "Disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni" e il Decreto Legislativo 272/89, norme di attuazione, coordinamento e transitorie del Decreto del Presidente della Repubblica 448/88;
- la Legge n.117/2014 che ha esteso al compimento del 25° anno di età la presa in carico dei Servizi della Giustizia Minorile per i giovani che hanno commesso un reato durante la minore età, sottoposti a procedimento penale da parte dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
- il Decreto Legislativo 121/2018 recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”;
- la Legge 354/75 e il Decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, recante "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 concernente la Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
- le “Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile” ONU, New York 29 novembre 1985 – Regole di Pechino;
- la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non-discriminazione attraverso l'educazione, adottata dai Ministri dell'Istruzione dell'Unione Europea (Parigi, 17 marzo 2015).
CONSIDERATO CHE
- Il DGMC e l’ACZF, in una logica di giustizia di comunità, convengono sull'opportunità di avviare rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di attività educative e di reinserimento sociale per i giovani in situazioni di disagio, a rischio di emarginazione sociale e sottoposti a provvedimenti penali;
- L’ACZF, attraverso un progetto sperimentale, intende avvicinare alla pratica meditativa ispirata alla tradizione buddhista Soto Zen i minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali;
- Il progetto sperimentale proposto, attraverso la trattazione di temi quali l’amicizia, la lealtà, la solidarietà, l’accoglienza, la pazienza/resilienza, il riconoscimento della diversità, il rispetto e il senso della responsabilità, tende a favorire l’attivazione di risorse interne, la ricerca interiore e lo sviluppo di approcci positivi nelle relazioni con gli altri;
- Le finalità del progetto sperimentale sono in linea con quelle del progetto d’intervento educativo delineato dal Decreto Legislativo n.121 del 2018, che prevedere attività formative, culturali per il recupero sociale e la prevenzione della recidiva;
- che gli Enti di Terzo Settore che operano, a livello territoriale, in campo sociale, educativo, formativo e lavorativo, rappresentano partner di rilievo per la realizzazione di interventi educativi e formativi volti all’inclusione sociale dei giovani autori di reato.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ
Le parti, con la sottoscrizione del presente Protocollo intendono definire i termini e le condizioni della reciproca collaborazione al fine di promuovere iniziative in favore di giovani in situazioni di disagio, a rischio di emarginazione sociale e sottoposti a provvedimenti penali.
Il presente Protocollo si propone inoltre di avviare un percorso di condivisione delle reciproche professionalità per l’identificazione e l’attuazione, ove occorra, di progetti/programmi e iniziative congiunte sul tema della giustizia minorile.
ARTICOLO 2 – IMPEGNI TRA LE PARTI
Le Parti favoriranno e incentiveranno relazioni e collaborazioni a livello territoriale in linea con i contenuti e gli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa. Nello specifico le parti si impegnano a:
- elaborare strategie comuni atte a promuovere e incrementare percorsi e opportunità concrete per il reinserimento sociale dei minori e giovani adulti del circuito penale;
promuovere progettualità per la definizione di attività e interventi rivolti a gruppi di minori e giovani adulti sottoposti a procedimenti penali, tenendo conto delle esigenze e delle peculiarità di ciascun territorio di appartenenza e delle diverse realtà operative;
- monitorare la realizzazione degli interventi, sviluppare riflessioni e valutazioni sul loro funzionamento e la loro efficacia e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati.
ARTICOLO 3 – ONERI ECONOMICI
Il presente Protocollo non comporta alcun onere economico a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati in eventuali e successivi accordi attuativi che individueranno la/le struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e della disponibilità dei corrispondenti fondi e assenso degli organi preposti all’adozione delle decisioni in merito, conformemente ai rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamenti vigenti.
ARTICOLO 5 – ACCORDI ATTUATIVI
La collaborazione tra le Parti sarà realizzata, se necessario, tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente Protocollo, della normativa vigente e delle procedure interne adottate da ciascuna Parte.
Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si realizzerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza, agli obblighi assicurativi delle Parti e alla privacy.
ARTICOLO 6 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA
Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e rimarrà efficace per un periodo di 3 anni. Le Parti convengono di escludere espressamente la possibilità di tacito rinnovo, essendo possibile addivenire al rinnovo dello stesso esclusivamente mediante successivi accordi sottoscritti da entrambe le Parti.
Il termine del presente Protocollo non pregiudica la validità e la durata dei progetti, dei programmi e delle attività decise ed avviate prime del predetto termine.
Roma lì 10/10/2023
Per il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Il Capo Dipartimento
Dott. Antonio Sangermano
Per il Centro Zen Firenze
Il Legale Rappresentante
Enrico Vivarelli