Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NOVARA e Liberazione e Speranza Scs - 18 luglio 2024

18 luglio 2024

TRIBUNALE DI NOVARA

 

Identificativo della convenzione: 17727040

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e messa alla prova, tra

 LIBERAZIONE E SPERANZA SCS

E

TRIBUNALE DI NOVARA

Convenzione per Io svolgimento dei lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’ ART 54 del DL.vo 28 AGOSTO 2000, n 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2021

premesso 

 che, a norma dell'art 54 decreto Divo 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

- L'art 186 colma 9-bis del CdS introdotto dall'art. 33 comma 1, lett A) punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui art. 54 D.Lvo 274/2000

 - Alla luce delle disposizioni di cui al capo II della legge 67/2014, in tema di Messa alla Prova"

- Che l'art 2, comma I, del decreto ministeriale del 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art 54, comma 6, dei citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicati nell'art. I comma l, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblici utilità;

- Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- Che LIBERAZIONE e SPERANZA SCS, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati all'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

- Tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Gianfranco Pezone, Presidente del Tribunale di Novara, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del Legale Rappresentante ELIA IMPALONI, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

L'Ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa prestino presso di se la loro attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto all'art l del decreto ministeriale citato in premessa, ha oggetto le seguenti prestazioni:

- Servizi di assistenza alla persona

- Servizi di assistenza comunicazione

- Servizi di assistenza amministrativa

- Servizi di assistenza manutenzione

ART 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità

ART 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni; l'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati

ART 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestate sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART 5

 E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

 E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorati dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge. delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data in cui sarà firmata dal Presidente del Tribunale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inserita nell'elenco degli Enti convenzionati di cui art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generale degli Affari Penali.

Novara, 18/7/2024

Il presidente del Tribunale f.f. 
Gianfranco Pezone

il legale rappresentante dell’Ente
Elia Impaloni