Convenzione con Ozanam Società Cooperativa Sociale di Solidarietà per l'attivazione di Laboratorio di lavorazione pannelli elettrici e la Casa circondariale di COMO - 1 luglio 2023 e addendum 27 novembre 2025
27 novembre 2025
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione della Casa CIRCONDARIALE DI COMO
CONVENZIONE
TRA
LA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE/RECLUSIONE DI
rappresentata dal Direttore Dott. Fabrizio Rinaldi
E
LA SOCIETA'/COOPERATIVA OZANAM Soc. Coop. Sociale di Solidarietà
con sede legale in SARONNO (VA), via VARESE n. 25/D codice fiscale 02068660126
iscritta presso il registro delle imprese di VARESE al n. VA 227930 nella persona del legale rappresentante sig. FEDERICO FRANCHI,
avente per oggetto l'istituzione presso l'Istituto penitenziario di COMO di LAVORAZ. PANNELLI ELETTR. (indicare il tipo di attivita' lavorativa) di seguito meglio specificata:
PREMESSO
Che la societa'/ cooperativa OZANAM ha proposto a questa Direzione la messa in opera, presso la Casa Circondariale di COMO, di LAVORAZ. PANNELLI ELETTRICI (indicare esattamente il tipo di attivita' lavorativa che si intende intraprendere) in cui impiegare, a regime 8 (indicare il numero di detenuti da impiegare) persone detenute e che tale numero puo' essere suscettibile di incremento;
Che la proposta e' conforme agli obiettivi che l'Amministrazione penitenziaria si e' data rispetto al lavoro come elemento del trattamento idoneo al reinserimento sociale dei condannati;
VISTI
- gli artt. 20 e 20-bis e 21 della legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni;
- gli art.47 e 48 del D.P.R. 30 giugno 2000 n.230;
- la Legge 22 Giugno 2000 n.193 e successive modificazioni;
PREVIA RISTRUTTURAZIONE CHE SARÀ ESEGUITA A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE SECONDO LE INDICAZIONI DI PROGETTO CHE LA COOPERATIVA CEDE A TITOLO GRATUITO ALL’AMMINISTRAZIONE.
- il D.M. 24 luglio 2014, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale – del 22.10.2014;
LE PARTI CONVENGONO CHE:
ART. 1
(Oggetto)
La Casa Circondariale di Como, a mezzo del suo legale rappresentante, concede in comodato gratuito l’utilizzazione dei locali interni DXP. TERRA AULE SCOLASTICHE indicare i locali individuati dell’istituto penitenziario - così come risultanti dall’allegato verbale d’inventario - alla società/cooperativa OZANAM (di seguito detta anche contraente), che a mezzo del suo legale rappresentante accetta.
ART. 2
(Obblighi della Società contraente)
La Società/Cooperativa OZANAM si impegna:
- ad attrezzare gli spazi di cui innanzi, nel pieno rispetto della normativa in materia, per il corretto svolgimento delle attività previste dal progetto;
- a predisporre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs n. 81/2008 rilasciandone copia per opportuna conoscenza alla Direzione di Como e all’Ufficio Tecnico del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Milano;
- ad utilizzare diligentemente i locali e le relative pertinenze in modo da evitare danni di qualsiasi genere;
- a restituire locali ed attrezzature, allo scadere della convenzione, nelle condizioni in cui sono stati consegnati senza diritto ad alcun rimborso a favore della Società/Cooperativa OZANAM per le eventuali migliorie apportate nelle attività di adeguamento degli stessi. Allo scopo al momento della consegna sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti interessate;
- a comunicare preventivamente alla Direzione ogni lavoro od intervento sulla struttura che dovesse rendersi necessario con possibilità di effettuarlo previo nulla osta della Direzione medesima;
- ad assicurare, a mezzo di proprio personale, idonea formazione ai detenuti da ammettere all’attività nel rispetto della normativa interna dell’Istituto;
- ad avviare formalmente all’attività i detenuti che al termine del periodo di formazione siano ritenuti idonei all’espletamento dell’attività produttiva (qualora si preveda un periodo di formazione).
- ad individuare personale idoneo e qualificato che sovrintenda alle attività lavorative interne controllando il regolare svolgimento dell’attività e, per quanto di competenza, il rispetto delle regole imposte dall’organizzazione e dalle esigenze di sicurezza interne dell’Istituto;
- a realizzare le attività lavorative nel pieno rispetto della normativa assistenziale assicurativa e previdenziale in materia oltre a quella sull’igiene e sicurezza sul lavoro, secondo la normativa vigente;
- a far fronte alle spese di energia elettrica mediante l’apposizione di contatore a defalco.
- a consegnare alla Direzione di Como i modelli D.M.10, da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i detenuti lavoratori;
- a consegnare alla sede INPS competente per territorio, copia della presente convenzione e con allegata la dichiarazione della Direzione di Como, da cui risulti l’inizio dell’attività lavorativa all’interno dell’Istituto, al fine di poter fruire dei benefici previsti dal D.M. 24 luglio 2014, n.148;
- a presentare alla Direzione di Como, entro il 31 ottobre di ogni anno, una istanza relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, quantificando l’ammontare complessivo del credito d’imposta che si intende fruire per l’anno successivo;
- a comunicare trimestralmente alla Direzione:
- il numero delle giornate lavorative e l’orario di lavoro effettuati da ciascun detenuto lavorante;
- l’ammontare dello sgravio fiscale e/o contributivo fruito ai sensi della legge 193/2000 (Smuraglia);
- La Società/Cooperativa/Impresa OZANAM si impegna, pena la decadenza della fruizione dei benefici di cui alla legge 193/2000 (Smuraglia), a fornire le notizie di cui ai punti 13 e 14 anche per i ventiquattro mesi successivi alla scarcerazione.
ART. 3
(Obblighi della Casa Circondariale/Reclusione)
La Casa Circondariale di Como assume i seguenti impegni:
- favorire l’attività lavorativa dei detenuti assicurando il rispetto degli orari di lavoro programmati;
- riservare sui corrispettivi pagati dalla Società/Cooperativa OZANAM per le prestazioni dei singoli detenuti le quote agli aventi diritto, previa detrazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa penitenziaria in materia;
- favorire l’attività del personale incaricato dalla Società/Cooperativa OZANAM per la consegna del materiale oggetto di lavorazione, il controllo dell’esecuzione delle prestazioni ed il ritiro delle opere completate;
- garantire nei limiti della propria competenza, la permanenza nell’Istituto dei detenuti addetti alle attività.
- concedere in comodato gratuito i locali individuati e le attrezzature già esistenti presso gli stessi.
- rilasciare la dichiarazione alla società/cooperativa da cui risulti l’avvio dell’attività lavorativa della stessa all’interno dell’Istituto.
La Direzione verificherà periodicamente il buon andamento del progetto nel suo complesso.
ART. 3/bis
(Modalità di avviamento al lavoro)
- La Direzione individuerà i detenuti tra gli iscritti alle liste di avviamento al lavoro previste dall’art. 20 O.P.
- I detenuti di cui al punto 1 verranno selezionati – con criteri che andranno congiuntamente definiti – previo superamento di apposito colloquio con un team comprendente un appresentante/responsabile dell’area trattamentale, un operatore di Polizia Penitenziaria e il datore di lavoro. Detto colloquio mirerà in ogni caso a valutare la motivazione dei soggetti all’inserimento lavorativo, quale occasione trattamentale.
- I soggetti da avviare al lavoro dovranno formalizzare la loro volontà di adesione all’iniziativa e il loro impegno al rispetto delle regole e delle modalità dell’attività posta in essere.
- L’équipe di osservazione e trattamento formulerà/aggiornerà il piano di trattamento individualizzato per ciascun detenuto prescelto, inserendovi l’impegno assunto e valutando periodicamente i risultati sotto il profilo trattamentale, avendo preliminarmente acquisito la valutazione del team di cui al punto 2 in ordine alla qualità della partecipazione ed alle competenze acquisite dallo stesso. Detto programma sarà come di norma inviato al Magistrato di sorveglianza per la ratifica.
ART. 4
(Manutenzione ordinaria dei locali e spese ordinarie)
La società/cooperativa OZANAM si fa carico di provvedere all’ordinaria manutenzione dei locali e delle attrezzature concessi in comodato dalla Direzione ed alle spese di energia elettrica risultanti dalla lettura di contatore a defalco, appositamente installato.
Al momento della definitiva determinazione saranno effettuati, se necessari, i dovuti conguagli.
ART. 5
(Spese straordinarie)
Le spese di natura straordinaria sono a carico dell’Amministrazione solamente se preventivamente concordate con la Direzione dell’Istituto.
Ad essa spetta la valutazione sulla necessità e sull'urgenza della spesa, nonché sulle modalità e sul tipo di intervento da effettuare.
ART. 6
(Commesse)
La Società/Cooperativa svolgerà la propria attività anche eseguendo commesse che le derivino da committenti esterni, pubblici e privati della grande utenza.
ART. 7
(Sicurezza istituto e regole interne di comportamento)
La Società/Cooperativa OZANAM si impegna ad avere un comportamento conforme alle norme dell'O.P. ed al regolamento interno, tale da non essere di pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'Istituto.
È sempre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di allontanare chiunque, ristretto lavorante o altri, contravvenga a tali regole.
ART. 8
(Contratto di lavoro con i detenuti dipendenti)
La società/cooperativa OZANAM si impegna a stipulare con i ristretti, al termine dell'eventuale periodo di formazione iniziale, regolari contratti di lavoro subordinato, a norma di legge.
Copia dei contratti di lavoro sarà consegnata alla Direzione della Casa circondariale/reclusione di COMO.
ART. 9
(Trattamento retributivo dei detenuti dipendenti)
La retribuzione spettante ai detenuti lavoranti, sia soci che dipendenti, deve essere corrisposta mediante versamento mensile del compenso economico a favore dell'Amministrazione.
In particolare si conviene che:
- Per ciascun detenuto verrà predisposta a cura della Società/Cooperativa contraente – datore di lavoro, un busta paga, secondo la normativa vigente nel settore;
- Sono ad esclusivo carico della Società/Cooperativa OZANAM gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo le vigenti normative al riguardo, significando che la Direzione dell'Istituto ha l'onere di accertare la regolarità della loro esecuzione, pena il coinvolgimento nella responsabilità derivante da atti omissivi;
- Gli assegni familiari eventualmente spettanti ai detenuti lavoratori saranno versati, a cura della Società/Cooperativa OZANAM, direttamente ai familiari aventi diritto, dandone dimostrazione alla Direzione e sottraendone l'importo da quello netto spettante al lavoratore in busta paga;
- Le retribuzioni spettanti ai detenuti, al netto delle somme da detrarre e degli eventuali assegni familiari, saranno riepilogati in un elenco nominativo a cui verranno allegate le buste paga che, a cura della Direzione, saranno consegnate agli aventi diritto (detenuti lavoranti);
Il versamento potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:
- Con assegno postale, ovvero postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla Direzione;
- Con vaglia cambiario della Banca d'Italia, ovvero di uno degli Istituti di Credito di Diritto Pubblico.
- Con bonifico sul conto corrente postale della Direzione della Casa circondariale/reclusione di COMO, cui sarà data tempestiva comunicazione dell'avvenuta operazione.
ART. 10
(Responsabilità Civile)
La responsabilità della Società/Cooperativa OZANAM per inadempimento degli obblighi assunti o per perimento dell'oggetto della concessione soggiace alla disciplina prevista dal codice civile.
Eventuali danni arrecati a persone o a cose, conseguenti a comportamenti dolosi o colposi, dovranno essere risarciti.
L'Amministrazione non è responsabile per danni di qualunque natura cagionati da comportamenti dolosi o colposi di terzi.
La società/cooperativa-contraente risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei danni cagionati dai detenuti lavoranti, in virtù del rapporto di lavoro subordinato o, comunque, in virtù del diverso rapporto tra loro intercorrente.
ART. 11
(Risarcimento danni)
Il risarcimento dei danni a cui è obbligata la società/cooperativa OZANAM sarà quantificata sulla base dei prezzi risultanti da inventari ovvero in base al loro reale valore di mercato.
L'Amministrazione non è responsabile di ammanchi di materiale appartenente alla Società/Cooperativa contraente derivanti da negligenza del personale della stessa.
ART. 12
(Contratto di assicurazione)
La società/cooperativa contraente si impegna a stipulare contratto di assicurazione, anche per causa di incendio, a copertura di eventuali danni alla struttura, ai macchinari, ai beni mobili ed immobili oggetto del contratto.
ART. 13
(Facoltà di accesso ai locali ed ispezione per il personale dell’Istituto)
Il personale della Casa Circondariale/Reclusione di Como potrà accedere liberamente nei locali affidati alla Società contraente ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari, secondo le proprie competenze.
Eventuali anomalie saranno a cura della Direzione dell’Istituto immediatamente segnalate al responsabile indicato dalla società/cooperativa contraente per gli interventi del caso.
ART. 14
(Utilizzo dei locali)
È assolutamente vietato alla società/cooperativa - contraente l’utilizzo dei locali per usi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati concessi in comodato.
ART. 15
(Durata della convenzione)
La presente convenzione ha durata 3 ANNI ed è tacitamente rinnovabile per uguale periodo, salvo contraria volontà delle parti manifestata mediante formale comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.
ART. 16
(Risoluzione della convenzione)
L’Amministrazione può comunque, in qualsiasi momento, sospendere o non rinnovare la presente convenzione per sopraggiunti motivi di ordine e sicurezza dell’Istituto ovvero per inadempimento, da parte della Società/Cooperativa - contraente, delle norme contenute nella presente convenzione.
La presente convenzione non obbliga l’Amministrazione e/o la Cooperativa ad un rapporto di esclusività nella materia oggetto della stessa.
Como, 01/07/2023
Il rappresentante legale della Società/Cooperativa
Federico Franchi
il Direttore della Casa Circondariale/Reclusione
Dott. Fabrizio RINALDI
COOPERATIVA SOLIDARIETÀ
Sede Soc.: Via Varese, 25/D - SARONNO (VA)
Uff. e Lab.: Via G. Ferraris, 26 - SARONNO (VA)
Tel. 02 9626681 - 02 96708315 - Fax 02 96706522
P. IVA 0206846012
Addendum
TRA
LA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI COMO con sede in Como, in via al Bassone nr. 11, rappresentata dal Direttore Dott. Fabrizio Rinaldi
E
LA SOCIETÀ/COOPERATIVA/IMPRESA OZANAM, Soc.Coop.sociale di solidarietà
con sede legale in Saronno (VA), via Varese nr. 25D codice fiscale 02068460126 iscritta presso il registro delle imprese di Varese al n. VA227930 nella persona del legale rappresentante sig. Federico Franchi,
PREMESSO CHE
Le parti hanno sottoscritto una Convenzione in data 01.07.2023 avente per oggetto l’istituzione presso l’istituto penitenziario di Como di lavorazione di pannelli elettrici
Le Parti hanno deciso di modificare la durata della convenzione secondo i termini stabiliti nel presente addendum
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Durata e rinnovo: l’art. 15 della Convenzione viene così modificato:
“La presente Convenzione avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data della firma.
Il rinnovo alla scadenza potrà essere disposto solo tramite atto formale sottoscritto da entrambe le parti, preceduto da comunicazione via Pec da inviarsi, a cura della parte interessata, 60 giorni prima della scadenza”
Il presente addendum entra in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le Parti.
Letto approvato e sottoscritto
Società Cooperativa OZANAM
Federico Franchi
Saronno, 27/11/2025
Il Direttore della Casa Circondariale/ Reclusione
Dott. F. Rinaldi
Como, 20/11/2025