Convenzione tra l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di PISTOIA e Associazione Lui Aps, per l’attivazione di percorsi relativamente ai reati di violenza domestica sessuale e di genere all’interno del programma rieducativo Programma Uomini maltrattanti (PUM)-C.U.A.V. - 2 ottobre 2025

2 ottobre 2025

Dipartimento della giustizia minorile e di comunità
Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna Pistoia

 

Convenzione tra l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Pistoia e ASSOCIAZIONE LUI APS, per

l’attivazione di percorsi di presa in carico nelle misure alternative alla detenzione, nelle sanzioni di comunità ed ex art 165. C. 5 c.p. sul territorio di competenza, relativamente ai reati di violenza domestica sessuale e di genere all’interno del programma rieducativo PUM-CUAV.

tra

L’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Pistoia, con sede a Pistoia in Corso Gramsci 15, che interviene nel presente atto nella persona della direttrice;

e

L’Associazione LUI APS con sede in 57126 Livorno alla Via Adua n. 2, codice fiscale 92129790496, e-mail:

lui@associazionelui.it cell: 3343296864, pec: luiaps@legpec.it  che interviene al presente atto nella persona della l.r.p.t. e Presidente Prof.ssa Dr.ssa Maria Giovanna Ulivieri Papucci (detta anche Associazione);

CONCORDANO

che il recupero ed il reinserimento sociale delle persone che hanno commesso reati di natura violenta fisica e

psicologica in ambito familiare passa anche attraverso lo sviluppo di consapevolezza rispetto ai propri

comportamenti maltrattanti ed attraverso una graduale assunzione di responsabilità

PRESO ATTO CHE

  • L’art. 27 comma 3 della Costituzione, recita: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
  • L’Ordinamento Penitenziario vigente prevede condotte riparatorie nell’esecuzione di misure alternative (comma 7 art. 47 “affidamento in prova al servizio sociale”);
  • Il D.P.R. 230/2000, riguardante il regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà prevede:
    1. All’art. 68 comma 6, che le Direzioni degli U.E.P.E curino la partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa;
    2. All’art.118 che il Servizio Sociale si adoperi a favorire “una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”;
  • La Legge n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali prevede, all’art. 6, che i Comuni “nell’esercizio delle loro funzioni provvedano a promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria”;
  • L’art. 3 co.1 della legge 28.04.2014 n. 67 prevede che il giudice, sentito l’imputato e il pubblico ministero, può applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • Che le condotte riparatorie costituiscono parte integrante e/o essenziale di misure e provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria anche sensi : dell’ art.54 del D.Lgs 28.8.2000, n. 274 in tema di competenza penale del giudice di pace ; degli artt.186,comma 9-bis e 187, comma 8-bis del Codice della Strada; dell’art.73, comma 5 del DPR 9.10.1990, n.309) o quale obbligo correlato alla sospensione condizionale della pena ( art.165 cod.pen.); dell’art 165 c.p. comma 5, così come modificato dalla L. n. 69/2019 del 19 luglio 2019, c.d. “Codice Rosso”, che tra le altre misure inerenti il tema del contrasto alla violenza di genere, prevede al comma 5 da essa modificato, la sospensione condizionale della pena (per talune fattispecie di reato) subordinandola comunque alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati; delle sanzioni sostitutive introdotte dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022,n.150, attuativo della L. 22 settembre 2021 n.134;
  • La Legge n. 168/2023 (entrata in vigore il 9.12.2023) dispone nuove competenze e relative procedure (v. art.15) tra gli UEPE e i CUAV relativamente alle procedure ex art. 165 c. 5,6 c.p. in relazione ai reati di violenza di genere con sospensione condizionale della pena “sempre” subordinata all’esito positivo del percorso rieducativo presso i CUAV di cui l’Intesa Stato-Regioni n. 184 del 14.9.2022.

RILEVATO CHE

L’Associazione LUI APS di Livorno risulta essere un ente del Terzo Settore particolarmente qualificato e formato sul tema del contrasto alla violenza di genere e sulla presa in carico degli autori di violenza di genere, così come risulta dal CV della ridetta associazione; considerato peraltro che Associazione LUI APS svolge attualmente anche da remoto su piattaforma telematica la propria attività di presa in carico degli autori di violenza (denominata P.U.M. o PUM, Programma Uomini Maltrattanti o PUM-CUAV), dunque senza necessità di spostamento degli utenti dal proprio domicilio;

L’associazione LUI è CUAV (Centro per uomini autori o potenziali autori di violenza domestica, sessuale e di genere, come regolato dall’Intesa Stato-Regioni n. 184 del 14.09.2022) riconosciuto a livello nazionale e regionale;

Associazione LUI è in linea con le normative vigenti in ambito CUAV a livello formale e sostanziale.

RITENUTO

Opportuno stipulare anche in questi ambiti idonee convenzioni con enti o associazioni che, unitamente all’Ulepe di Pistoia, possano dare concretezza allo svolgimento delle nuove misure che prevedono attività rieducative di contrasto alla violenza di genere a favore della collettività

CONSIDERATO

Che l’Associazione LUI APS di Livorno è disponibile ad accogliere i soggetti ammessi a misure alternative alla detenzione o in sanzioni di comunità che prevedono la partecipazione a specifici percorsi di recupero per soggetti autori di reati specifici di violenza di genere o afferenti la violenza di genere come definiti dal comma 5 dell’art. 165 c.p., nonché dall’art. 1 della L. 168/2023;

Che la partecipazione a percorsi di trattamento orientati alla consapevolezza e all’assunzione di responsabilità da parte degli autori di violenza di genere e domestica può contribuire a:

  • migliorare la sicurezza delle donne, dei minori, dei soggetti vulnerabili e delle vittime di tali violenze in generale;
  • favorire per il soggetto autore di violenza l’individuazione di strategie relazionali non violente, attraverso l'analisi dei fattori socioculturali, relazionali e individuali che sostengono i comportamenti di abuso e sopraffazione;
  • diffondere un atteggiamento culturale che rifiuti la violenza come metodo accettabile di risoluzione dei conflitti.

si sottoscrive la presente Convenzione e si conviene quanto segue:

ART. 1
(Finalità e destinatari)

Il presente Protocollo si propone le seguenti finalità:

- favorire il trattamento e il recupero dei soggetti in carico all’UEPE che abbiano commesso reati di violenza di genere, domestica e/o nelle relazioni intime, di natura fisica o psicologica, a scopo specialpreventivo;

- rafforzare la rete territoriale per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza di genere;

- prevedere possibilità di partecipazione a percorsi di trattamento per reati di violenza di genere, domestica e/o nelle relazioni intime per tutti gli utenti in carico all’Ulepe di Pistoia.

ART. 2
(Specifiche modalità di svolgimento)

L’attività rieducativa in parola (PUM presso Associazione LUI), destinata a soggetti individuati dagli Uffici EPE di cui sopra, è svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento giudiziario. La partecipazione agli incontri e alle attività previste dovrà essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio di famiglia e di salute del soggetto.

L’attività rieducativa si svolgerà secondo gli orari predisposti dall’Associazione in modalità di incontri singoli e/o di gruppo e prevede un percorso di almeno 60 ore per la durata di 12 mesi come indicato dalla Carta dei Servi CUAV 2024.

Ogni onere economico del PUM è a carico dell'utente richiedente come per legge nel solo caso previsto dall’art. 6 L. 69/2019, su base perequativa e progressiva, salvi determinati casi specifici, riferiti in fase istruttoria, in cui si potrà accedere a finanziamenti (pubblici e privati), ove presenti.

ART. 2-BIS
(Specifiche modalità di svolgimento per i soggetti di cui all’art. 165 c. 5 c.p.)

Per i soggetti condannati con pena sospesa per i quali è prevista la condizione di cui all’art. 165 c. 5 c.p. così come modificato dalla l. 168/2023 la modalità di presa in carico è la seguente:

- La segnalazione del soggetto verrà fatta tramite ULEPE una volta ricevuta la sentenza di condanna definitiva;

- L’Associazione si impegna a comunicare l’avvio del percorso e, immediatamente, l’assenza ingiustificata della persona agli incontri all’indirizzo pec codicerosso.uepe.pistoia@giustiziacert.it;

- Al termine del percorso l’Associazione invierà, nel più breve tempo possibile, all’ULEPE una relazione finale

di valutazione relativa all’esito del percorso svolto all’indirizzo pec prot.uepe.pistoia@giustiziacert.it

ART. 3
(Soggetto Incaricato di coordinare le prestazioni)

L’Associazione individua la persona (o le persone) incaricate di coordinare l’attività dei soggetti inseriti. Tale nominativo sarà comunicato nella fase di attuazione del progetto. Quest’ultimo mantiene i rapporti con gli operatori dell’ULEPE di Pistoia. L’Associazione si impegna a relazionare periodicamente (a inizio, metà percorso e fine) circa l’andamento dell’attività, come meglio specificato nella lettera di presa in carico che viene inviata all’Associazione da parte dell’UEPE e a comunicare tempestivamente all’ULEPE di Pistoia eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.

ART. 4
(Modalità di trattamento)

L’Associazione si impegna inoltre a:

  • Individuare un Referente, comunicando all’UEPE il nominativo ed il n. di cellulare, che affianchi i soggetti inseriti, li supporti nello svolgimento delle attività rieducative e mantenga i rapporti con l’U.L.E.P.E di Pistoia;
  • Assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare la riservatezza dei soggetti inseriti, curando altresì che la partecipazione al percorso rieducativo sia conforme a quanto previsto dalla convenzione;
  • Collaborare all’accoglienza della persona nell’Associazione attraverso preliminari incontri con il Referente/i per offrire ogni necessario supporto;
  • Partecipare a periodiche verifiche che si svolgeranno anche online, con cadenza mensile o bimensile a seconda della complessità del caso, con la Funzionaria di riferimento, sull’andamento dell’inserimento affrontando problemi che possano eventualmente insorgere tra la persona partecipante al percorso e il contesto in cui è inserita.

L’ULEPE si impegna a:

  • Individuare, informare e proporre le persone ritenute idonee ad affrontare il percorso rieducativo inerente al contrasto dei reati di violenza di genere, che dovranno fornire il loro consenso libero e responsabile al percorso e alle attività previste. L’inserimento nel percorso dovrà essere preceduto da uno o più colloqui con il referente dell’Associazione;
  • Comunicare all’Associazione le modalità di svolgimento della misura penale (es. tempi, orari) definiti nell’ordinanza e il nominativo del funzionario di servizio sociale incaricato di seguire la persona in esecuzione penale esterna o in sanzione di comunità, con cui l’Associazione LUI APS potrà rapportarsi per ogni eventuale necessità;
  • Verificare a cadenza periodica l’andamento dell’inserimento.

ART.5
(Violazione degli obblighi)

Il referente di cui all'art. 3 della presente convenzione comunicherà senza ritardo all’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Pistoia eventuali violazioni degli obblighi connessi al percorso rieducativo del soggetto inserito.

ART. 6
(Relazione sul percorso svolto)

Il referente/i dell’Associazione di cui all’art. 3 della presente convenzione redige, al termine del percorso svolto una relazione finale di valutazione complessiva che attesti oltre la partecipazione effettiva anche il risultato del percorso compiuto (esito positivo o negativo).

ART. 7
(Risoluzione della convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte dell’ULEPE di Pistoia e Associazione LUI APS salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’ente.

Nei casi in cui la risoluzione avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali e/o di gruppo in corso sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, adoperarsi congiuntamente per il reperimento di una soluzione alternativa presso altro servizio.

ART. 9
(Durata dell’accordo)

La presente convenzione avrà la durata sperimentale di un anno. La convenzione si intende rinnovata tacitamente, per la medesima durata, salvo disdetta da comunicare per iscritto alla controparte almeno tre mesi dalla scadenza.

Il presente atto, composto di 5 pagine dattiloscritte, viene letto, confermato e sottoscritto.

Pistoia, 2 ottobre 2025

Per l’U.L.E.P.E di Pistoia
La Direttrice dott.ssa Cristina SELMI

Per L’ASSOCIAZIONE LUI APS di Livorno
La Presidente Prof.ssa Maria Giovanna Ulivieri Papucci