Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BERGAMO e l’Associazione Amici per i Baffi - 20 febbraio 2026
20 febbraio 2026
Tribunale di BERGAMO
Identificativo della convenzione: 17632834
Convenzione tra il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e AMICI PER I BAFFI odv per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che l'art. 186 comma 9 bis e l’art. 187 comma 8 bis del Codice della Strada prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.L.vo274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;
TRA
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Bergamo, dott. Vito Di Vita,
E
L’ASSOCIAZIONE AMICI PER I BAFFI (di seguito “L’Ente”), nella persona del Presidente ALESSANDRA GHISLENI
SI STIPULA E CONVIENE
Art.1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
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a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari; |
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b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche; |
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X |
c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali; |
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d) prestazioni per lea fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteca, musei, gallerie o pinacoteche; |
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e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; |
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f) prestazioni per la tutela dell’arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d’acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità; |
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g) prestazioni volte alla promozione dell’educazione e della sicurezza stradale e quella sui luoghi di lavoro; |
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h) altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato. |
(L’Ente dovrà segnare col simbolo “x” nell’apposita casella le prestazioni individuate)
Art.2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Ghisleni Alessandra Presidente della associazione
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, hanno l'obbligo:
- di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena ovvero, in assenza, al Comando Carabinieri territorialmente competente, le eventuali violazioni da parte del condannato degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- di redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato;
- di trasmettere senza ritardo l'anzidetta relazione alla cancelleria del Giudice che ha applicato la sanzione.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (indicare da 1 ad un massimo di 5 anni) a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale.
Bergamo lì, 20 febbraio 2026
Il legale rappresentante pro-tempore dell’Ente
ALESSANDRA GHISLENI
FIRMATO DIGITALMENTE IN DATA 18/02/2026
Il Presidente del Tribunale di Bergamo,
Vito Di Vita
FIRMATO DIGITALMENTE IN DATA 20/02/2026