Convenzione con la Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti per l'avvio Laboratorio di produzione di ostie nella Casa circondariale di MILANO SAN VITTORE - 11 marzo 2025 e addendum 26 novembre 2025
26 novembre 2025
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione della Casa Circondariale Milano San Vittore
“Francesco DI CATALDO”
CONVENZIONE
TRA
La Direzione della Casa Circondariale Milano San Vittore "Francesco DI CATALDO" Rappresentata dalla Dottoressa Elisabetta Palù
E
La Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti con sede legale in Alzaia Naviglio grande 44, 20144 Milano codice fiscale e partita IVA n. 10395390965 iscritta presso il registro delle imprese di Milano REA 2528020 nella persona del legale rappresentante Luisa Sorrentino nata a Napoli il 2/11/1947, avente per oggetto l'istituzione presso l'istituto penitenziario di Milano San Vittore "Francesco DI CATALDO" di un laboratorio di ostie.
PREMESSO
Che la Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti:
- ha avviato presso la Casa Circondariale Milano San Vittore "Francesco DI CATALDO, un laboratorio di produzione di ostie in cui impiegare n.3 detenute e che tale numero può essere suscettibile di incrementi;
- attesa la valenza rieducativa dell'attività per le detenute che parteciperanno al progetto e la finalità non a scopo di lucro dell'attività.
- che la proposta appare funzionale agli obiettivi dell'Amministrazione e agli investimenti già effettuati ed idonei ad assicurare, al termine di detti interventi, lo stabile inserimento lavorativo dei detenuti ammessi al progetto;
- che sono stati individuati gli spazi idonei allo svolgimento delle attività;
VISTI
- L'art. 20 e 20-bis della legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni;
- L'art.47 del D.P.R. 30 giugno 2000 n.230•,
- La legge 22 giugno 2000 n. 193;
- Il D.M. 9 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale —Serie Generale— del 23.05.2002;
- Il D.M. 25 febbraio 2002 n.87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 09.05.2002;
CONVENGONO CHE:
ART.1
(Oggetto)
La Casa Circondariale di Milano San Vittore "Francesco DI CATALDO, a mezzo del suo legale rappresentante, concede, in comodato gratuito l'utilizzo dei locali interni già individuati all'avvio dell'attività lavorativa alla Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti (di seguito detta anche contraente), che a mezzo del suo legale rappresentante accetta.
ART.2
(Obblighi della Società contraente)
La Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti si impegna:
- ad attrezzare gli spazi di cui innanzi, nel pieno rispetto della normativa in materia, per il corretto svolgimento delle attività previste dal progetto;
- a predisporre il piano per l'igiene e la sicurezza sui posti di lavoro ai sensi della Decreto Legislativo nr. 81/2008 indicando, nel contempo, il nominativo del responsabile che non può, in alcun caso, essere individuato in detenuti o dipendenti dalla Direzione. Tale piano dovrà essere presentato per l'approvazione alla Direzione dell'istituto che lo trasmetterà all'Uff1cio Tecnico del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, per il prescritto nulla osta;
- ad utilizzare diligentemente i locali e le relative pertinenze in modo da evitare danni di qualsiasi genere;
- a restituire locali ed attrezzature, allo scadere della convenzione, nelle condizioni in cui sono stati consegnati senza diritto ad alcun rimborso a favore della Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti per le eventuali migliorie apportate nelle attività di adeguamento agli stessi. Allo scopo al momento della consegna sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti interessate;
- a comunicare preventivamente alla Direzione ogni lavoro od intervento sulla struttura che dovesse rendersi necessario con possibilità di effettuarlo previo nulla osta della Direzione medesima;
- ad assicurare, a mezzo di proprio personale, idonea formazione ai detenuti da ammettere all'attività nel rispetto della normativa penitenziaria e del Regolamento Interno;
- ad avviare formalmente all'attività i detenuti che al termine del periodo di formazione siano ritenuti idonei all'espletamento dell'attività produttiva (qualora si preveda un periodo di formazione);
- ad individuare personale idoneo e qualificato che sovrintenda alle attività lavorative interne controllando il regolare svolgimento dell'attività e, per quanto di competenza, il rispetto delle regole imposte dall 'organizzazione e dalle esigenze di sicurezza interne dell 'istituto;
- a realizzare le attività lavorative nel pieno rispetto della normativa assistenziale assicurativa e previdenziale in materia oltre a quella sull'igiene e sicurezza sul lavoro, secondo la normativa vigente;
- a consegnare alla sede INPS, competente per territorio, copia della presente convenzione con allegata la dichiarazione della Direzione della Casa Circondariale Milano San Vittore "Francesco DI CATALDO", da cui risulti l'inizio dell'attività lavorativa all'interno dell'istituto;
- a consegnare alla Direzione della Casa Circondariale Milano San Vittore "Francesco DI CATALDO" i modelli UNIEMENS (D.M. 10), da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i detenuti lavoratori;
- a consegnare alla Direzione della Casa Circondariale Milano San Vittore "Francesco DI CATALDO" i modelli F24, da cui risulti il credito d'imposta vantato, indicato con il codice tributo 6741;
- a comunicare trimestralmente alla Direzione (entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento), attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 T.U. 445/00.
- il numero delle giornate lavorative effettuate e l'orario di lavoro effettuato nominativamente per ognuno con apposito modulo allegato;
- l'ammontare del credito d'imposta fruito ai sensi della legge 193/2000 (Smuraglia);
- l'ammontare dello sgravio contributivo, se avente diritto, fruito ai sensi della legge 193/2000 (Smuraglia);
- la Società/Cooperativa si impegna, pena la decadenza della fruizione dei benefici di cui alla legge 193/2000 (Smuraglia) a fornire le notizie di cui al punto 14 anche per i sei mesi successivi alla eventuale scarcerazione di detenuti impiegati, nel caso perduri il rapporto di lavoro.
ART. 3
(Obblighi della Casa Circondariale / Reclusione)
La Direzione della Casa Circondariale Milano San Vittore "Francesco DI CATALDO" si assume i seguenti impegni:
- favorire l'attività lavorativa dei detenuti assicurando il rispetto degli orari di lavoro programmati;
- riservare sui corrispettivi pagati dalla Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti per le prestazioni dei singoli detenuti, previa detrazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa penitenziaria in materia, le quote agli aventi diritto così come indicato al successivo art. 10;
- favorire l'attività del personale incaricato dalla Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti per la consegna del materiale oggetto di lavorazione, il controllo dell'esecuzione delle prestazioni ed il ritiro delle opere completate;
- garantire nei limiti della propria competenza, la permanenza nell'istituto dei detenuti addetti alle attività;
- concedere in comodato gratuito i locali individuati e le attrezzature già esistenti presso gli stessi;
- rilasciare la dichiarazione alla Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti da cui risulti l'avvio dell'attività lavorativa della stessa all'interno dell'istituto;
La Direzione verificherà periodicamente il buon andamento del progetto nel suo complesso.
ART. 4
(Modalità di avviamento al lavoro)
- La Direzione, individuerà i detenuti tra gli iscritti alle liste di avviamento al lavoro previste dall'art. 20 0.P.;
- I detenuti di cui al punto 1 verranno selezionati — con criteri che andranno congiuntamente definiti — previo superamento di apposito colloquio con un team comprendente un rappresentante / responsabile dell'area trattamentale, un operatore di polizia penitenziaria e il datore di lavoro. Detto colloquio mirerà in ogni caso a valutare la motivazione dei soggetti all'inserimento lavorativo, quale occasione trattamentale;
- I soggetti da avviare al lavoro dovranno formalizzare la loro volontà di adesione all'iniziativa e il loro impegno al rispetto delle regole e delle modalità dell'attività posta in essere;
- L'équipe di osservazione e trattamento formulerà / aggiornerà il piano di trattamento individualizzato per ciascun detenuto prescelto, inserendovi l'impegno assunto e valutando periodicamente i risultati sotto il profilo trattamentale, avendo preliminarmente acquisito la valutazione del team di cui al punto 2 in ordine alla qualità della partecipazione ed alle competenze acquisite dallo stesso. Detto programma sarà come di norma inviato al Magistrato di Sorveglianza per la ratifica.
ART. 5
(Manutenzione ordinaria dei locali e spese ordinarie)
Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti si assume l'onere di provvedere all'ordinaria manutenzione dei locali e delle attrezzature concessi in comodato dalla Direzione.
Le spese relative al consumo di energia elettrica vengono quantificati in una cifra pari a 10 € al mese che saranno versate dalla Fondazione a cadenza semestrale entro il Gennaio ed entro il 30 Giugno.
Al momento della definitiva determinazione saranno effettuati, se necessari, i dovuti conguagli.
ART. 6
(Spese straordinarie)
Le spese di natura straordinaria sono a carico dell'Amministrazione solamente se preventivamente concordate con la Direzione dell'Istituto.
Ad essa spetta la valutazione sulla necessità e sull'urgenza della spesa, nonché sulle modalità e sul tipo di intervento da effettuare.
ART. 7
(Commesse)
La Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti svolgerà la propria attività anche eseguendo commesse che le derivino da committenti esterni, pubblici e privati della grande utenza
ART. 8
(Sicurezza Istituto e regole interne di comportamento)
La Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti si impegna ad avere un comportamento conforme alle norme dell'O.P. ed al regolamento interno, tale da non essere di pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'istituto.
E' sempre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di allontanare chiunque, ristretto lavorante o altri, contravvenga a tali regole.
ART. 9
(Contratto di lavoro con i detenuti dipendenti)
La Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti si impegna a stipulare con i ristretti, al termine dell'eventuale periodo di formazione iniziale, regolari contratti di lavoro subordinati CONTRATTO A DOMICILIO a norma di legge e di durata non inferiore a 30 giorni (D.M. 25 febbraio 2002, n.87 di cui all'art.3 della legge "Smuraglia").
Copia dei contratti di lavoro sarà consegnata alla Direzione della Casa di Reclusione di Milano - Opera
Gli sgravi fiscali di cui al Decreto n. 87/2002 e gli sgravi contributivi di cui al D.M. del 9 novembre 2001. saranno riconosciuti fino alla decorrenza del budget annuale a disposizione del Provveditorato Regionale di Milano. Dalla data di esaurimento delle risorse finanziarie. che sarà comunicata da! Provveditorato stesso. la Società/Cooperativa conviene di proseguire nel rapporto oggetto della presente convenzione prescindendo dalla possibilità di beneficiare del credito d'imposta e dei rimborsi richiesti all'INPS per i contributi previdenziali ed assistenziali versati.
ART.10
(Trattamento retributivo dei detenuti dipendenti)
La retribuzione spettante ai detenuti lavoranti, sia soci che dipendenti, deve essere corrisposta mediante versamento mensile del compenso economico a favore dell'Amministrazione. In particolare si conviene che:
- Per ciascun detenuto verrà predisposta a cura della Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti — datore di lavoro, una busta paga, secondo la normativa vigente nel settore;
- Sono ad esclusivo carico della Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo le vigenti normative al riguardo, significando che la Direzione dell'Istituto ha l'onere di accertare la regolarità della loro esecuzione, pena il coinvolgimento nella responsabilità derivante da atti omissivi;
- Gli assegni familiari eventualmente spettanti ai detenuti lavoratori saranno versati, a cura della Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti, direttamente ai familiari aventi diritto, dandone dimostrazione alla Direzione e sottraendone l'importo da quello netto spettante al lavoratore in busta paga.
Le retribuzioni spettanti ai detenuti, al netto delle somme da detrarre e degli eventuali assegni familiari, saranno riepilogati in un elenco nominativo a cui verranno allegate le buste paga che, a cura della Direzione, saranno consegnate agli aventi diritto (detenuti lavoranti). Il versamento potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:
- Con assegno postale, ovvero postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla Direzione;
- Con vaglia cambiario della Banca d'Italia, ovvero di uno degli Istituti di Credito di Diritto Pubblico;
- Con bonifico sul conto corrente postale della Direzione della Casa Circondariale Milano San Vittore "Francesco DI CATALDO", cui sarà data tempestiva comunicazione dell'avvenuta operazione.
ART. 11
(Responsabilità Civile)
La responsabilità della Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti per inadempimento degli obblighi assunti o per perimento dell'oggetto della concessione soggiace alla disciplina prevista da codice civile.
Eventuali danni arrecati a persone o a cose, conseguenti ad un comportamento negligente, dovranno essere risarciti.
La cooperativa contraente risponde ai sensi dell'art.2049 c.c., dei danni cagionati dai detenuti lavoranti, in virtù del rapporto di lavoro subordinato o, comunque, in virtù del diverso rapporto tra loro intercorrente.
ART.12
(Risarcimento danni)
Il risarcimento dei danni a cui è obbligata la Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti sarà quantificato sulla base dei prezzi risultanti da inventari ovvero in base al loro reale valore di mercato.
L'Amministrazione non è responsabile di ammanchi di materiale appartenente alla Società contraente derivanti da negligenza del personale della stessa.
ART.13
(Contratto di assicurazione)
La Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti contraente si impegna a stipulare contratto di assicurazione, anche per causa di incendio, a copertura di eventuali danni alla struttura, ai macchinari, ai beni mobili ed immobili oggetto del contratto.
ART.14
(Facoltà di accesso ai locali e di ispezione per il personale dell'Istituto)
Il personale della Casa Circondariale di Milano San Vittore potrà accedere liberamente nei locali affidati alla Società contraente ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari, secondo le proprie competenze.
Eventuali anomalie saranno a cura della Direzione dell'Istituto immediatamente segnalate al responsabile indicato dalla società contraente per gli interventi del caso.
ART.15
(Utilizzo dei locali)
El assolutamente vietato alla società contraente l'utilizzo dei locali per usi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati concessi in comodato.
ART.16
(Durata della convenzione)
La presente convenzione ha durata sino al ed è tacitamente rinnovabile per uguale periodo, salvo contraria volontà delle parti manifestata mediante formale comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.
ART.17
(Risoluzione della convenzione)
L’Amministrazione può, in qualsiasi momento, sospendere o non rinnovare la presente convenzione, per sopraggiunti motivi di ordine e sicurezza dell'Istituto ovvero per inadempimento, da parte della Società contraente, delle norme contenute nella presente convenzione.
Oltre a quanto sopra, l’Amministrazione Penitenziaria si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere o non rinnovare, nonché di recedere dalla presente convenzione qualora dovessero emergere elementi:
- Di pregiudizio per l'Amministrazione Penitenziaria, relativi al titolare della Società, al legale rappresentante e ai soci;
- Da far ritenere che i contraenti o gli operatori da essi designati non siano idonei alla collaborazione nell'attività rieducativa proposta nei confronti delle persone in esecuzione penale, secondo i principi sanciti all'art. 17 della Legge 354/75.
Milano, 11 marzo 2025
II Rappresentante Legale della Cooperativa Casa dello Spirito e delle Arti
LUISA SORRENTINO
C.C. Milano San Vittore "F. Di Cataldo
Il direttore
Maria Pitaniello
ADDENDUM alla convenzione in essere
TRA
- Istituto Penitenziario C.C. MILANO SAN VITTORE "F. Dl CATALDO", con sede in Piazza Filangieri 2 — 20123 Milano, CF. 80114370150, in persona del suo legale rappresentante Direttore Dr.ssa Maria Pitaniello, domiciliato per la carica come sopra
- CASA DELLO SPIRITO E DELLE ARTI, Cooperativa con sede legale a Milano, via Alzaia Naviglio Grande 44, C.F. e P.IVA 10395390965, in persona del suo legale rappresentante Luisa Sorrentino
PREMESSO CHE
- Le Parti hanno sottoscritto una convenzione in data 11/03/2025, avente per oggetto la creazione e l'avvio di un laboratorio di produzione di Ostie, con finalità rieducative per le detenute della C.C. Milano San Vittore ai sensi dell'art. 20, comma 8 0.P.
- Le Parti hanno deciso di modificare la durata della Convenzione secondo i termini stabiliti nel presente addendum
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
- Durata e rinnovo: l'articolo 16 della Convenzione viene così modificato:
"La presente Convenzione avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della firma.
Il rinnovo, alla scadenza, potrà essere disposto solo tramite atto formale sottoscritto da entrambe le parti, preceduto da comunicazione via Pec da inviarsi, a cura della parte interessata, 60 giorni prima della. Scadenza”.
- Il presente addendum entra in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le Parti.
Letto, approvato e sottoscritto.
MILANO, Lì 26/11/2025
Coop. Casa Dello Spirito e delle Arti
Il Legale Rappresentante
Sig.ra Luisa Sorrentino
C.C. Milano San Vittore "F. Di Cataldo
Il direttore
Maria Pitaniello