Convenzione tra la Società Grassi S.p.a. per l'attivazione di Laboratorio di confezionamento e la Casa circondariale di BUSTO ARSIZIO - 16 ottobre 2024 e addendum 25 novembre 2025

25 novembre 2025

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione della Casa Circondariale di Busto Arsizio


CONVENZIONE (in ipotesi di lavoro interno)

TRA

LA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE/RECLUSIONE DI BUSTO ARSIZIO
rappresentata dal Direttore Dott./Dott.ssa Maria Pitaniello

E

LA SOCIETÀ/ COOPERATIVA GRASSI S.P.A. con sede legale in Lonate Pozzolo (VA), via Vittorio Veneto 82 codice fiscale/partita iva 00182620120 iscritta presso il registro delle imprese di Varese N. VA - 16548 , nella persona del legale rappresentante sig./dott./dott.ssa Alfredo Grassi, avente per oggetto l’istituzione presso l’Istituto penitenziario di BUSTO ARSIZIO di UN LABORATORIO DI CONFEZIONAMENTO (indicare il tipo di attività lavorativa) di seguito meglio specificata;

PREMESSO

Che la società/cooperativa GRASSI S.P.A ha proposto a questa Direzione la messa in opera, presso la Casa Circondariale/Reclusione di BUSTO ARSIZIO , di UN LABORATORIO DI CONFEZIONAMENTO (indicare esattamente il tipo di attività lavorativa che si intende intraprendere);

che la proposta è conforme agli obiettivi che l’Amministrazione penitenziaria si è data rispetto al lavoro come elemento del trattamento idoneo al reinserimento sociale dei condannati

VISTI

  • gli artt. 20 e 20 –bis e 21 della legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni;
  • gli artt.47 e 48 del D.P.R. 30 giugno 2000 n.230;
  • la Legge 22 Giugno 2000 n.193 e successive modificazioni;
  • il D.M. 24 luglio 2014, n.148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie generale- del 22.10.2014;

LE PARTI CONVENGONO CHE:

ART. 1
(Oggetto)

La Direzione della Casa Circondariale/Reclusione di BUSTO ARSIZIO, a mezzo del suo legale rappresentante, concede, in comodato gratuito, l’utilizzazione dei locali interni SALA ECLETTICA - (indicare i locali individuati) e delle attrezzature NESSUNA (indicare le attrezzature che dovranno essere a norma di legge ai sensi dell’art. 72 D. Lgs. 81/08) dell’istituto penitenziario – così come risultanti dall’allegato verbale d’inventario – alla Società/Cooperativa GRASSI S.P.A ( di seguito detta anche contraente), che a mezzo del suo legale rappresentate accetta.

ART. 2
(Obblighi della Società contraente)

La Società/Cooperativa si impegna:

  1. ad attrezzare gli spazi di cui innanzi con le eventuali ulteriori strumentazioni necessarie, nel pieno rispetto della normativa in materia anche in tema di sicurezza sul lavoro, per il corretto svolgimento delle attività previste dal progetto;
  2. a predisporre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e ad aggiornarlo secondo necessità rilasciandone copia alla Direzione dell’Istituto e al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di _MILANO .
  3. a utilizzare diligentemente i locali e le relative pertinenze in modo da evitare danni di qualsiasi genere;
  4. a restituire locali e attrezzature di proprietà dell’Amministrazione, allo scadere della convenzione, nelle condizioni in cui sono stati consegnati senza diritto ad alcun rimborso a favore della Società/Cooperativa GRASSI S.P.A. per eventuali migliorie apportate nelle attività di adeguamento degli stessi. Allo scopo al momento della consegna sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti interessate;
  5. a comunicare preventivamente alla Direzione ogni lavoro o intervento sulla struttura che dovesse rendersi necessaria con possibilità di effettuarlo previo nulla osta della Direzione medesima;
  6. a impiegare – alla decorrenza del presente accordo – con contratto di lavoro dipendente (anche se preceduto da tirocinio) almeno n. 2 persone detenute. Tale numero potrà essere ragionevolmente incrementato in ragione delle condizioni del mercato, ma non potrà essere suscettibile di diminuzione se non per eccezionali cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente alla Direzione dell’Istituto. Qualora dovesse verificarsi il caso in cui si azzeri il numero dei lavoratori, i locali dovranno essere liberati e restituiti alla Direzione fatta salva l’eventualità in cui i lavoratori stessi percepiscano una indennità a titolo di ammortizzatore sociale comunque denominata. Copia dei contratti di lavoro sarà consegnata alla Direzione della Casa Circondariale/Reclusione di BUSTO ARSIZIO.
  7. ad assicurare, a mezzo di proprio personale, idonea formazione ai detenuti da ammettere all’attività nel rispetto della normativa interna dell’Istituto.
  8. ad avviare formalmente all’attività i detenuti che al termine del periodo di formazione siano ritenuti idonei all’espletamento dell’attività produttiva (qualora si preveda un periodo di formazione);
  9. ad individuare personale idoneo e qualificato che sovrintenda alle attività lavorative interne controllando il regolare svolgimento dell’attività e, per quanto di competenza, al rispetto delle regole imposte dall’organizzazione e dalle esigenze di sicurezza interne dell’istituto;
  10. a realizzare le attività lavorative nel pieno rispetto della normativa assistenziale assicurativa e previdenziale in materia oltre a quella sull’igiene e sicurezza sul lavoro, secondo la normativa vigente;
  11. a far fronte alle spese di energia e/o di qualunque altra utenza funzionale alla lavorazione mediante l’apposizione di contatori a diffalco;
  12. a consegnare alla Direzione di BUSTO ARSIZIO i modelli D.M.10. da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i detenuti lavoratori;
  13. a consegnare alla sede INPS competente per territorio copia della presente convenzione con allegata la dichiarazione della Direzione di BUSTO ARSIZIO, da cui risulti l’inizio dell’attività lavorativa all’interno dell’Istituto, per fruire dei benefici previsti dal D.M. 24 luglio 2014, n. 148;
  14. a presentare alla Direzione di BUSTO ARSIZIO, entro il 31 ottobre di ogni anno, una istanza relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, quantificando l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui si intende fruire per l’anno successive;
  15. a presentare tempestivamente alla Direzione di BUSTO ARSIZIO una richiesta di diminuzione del budget concesso dal Dipartimento qualora, per qualsivoglia motivo, la Società/Cooperativa non possa rispettare quanto programmato in termini di assunzioni nell’adempimento di cui al punto 14;
  16. A fornire semestralmente alla Direzione dell’Istituto penitenziario le autocertificazioni riportanti gli sgravi fiscali e contributivi previsti dalla Legge 193/00 (c.d. Smuraglia) e successive modificazioni e integrazioni, ove spettanti (resta inteso che, qualora la periodicità di tale adempimento dovesse variare a seguito di disposizioni dipartimentali, la Direzione dell’istituto dovrà unicamente avvisare la Società/Cooperativa contraente senza necessità di siglare nuova convenzione);
  17. La Società/Cooperativa si impegna, pena la decadenza della fruizione dei benefici di cui alla Legge 193/2000 (Smuraglia) a fornire le notizie di cui al punto 14, 15 e 16 anche per i ventiquattro mesi successivi alla scarcerazione.

ART. 3
(Obblighi della Casa Circondariale/Reclusione)

La Casa Circondariale/Reclusione di BUSTO ARSIZIO assume i seguenti impegni:

  1. Favorire l’attività lavorativa dei detenuti assicurando il rispetto degli orari di lavoro programmati;
  2. Provvedere, in conformità all’art. 26 D Lgs 81/08, a redigere il DUVRI, ove previsto, con l’ausilio del locale Servizio Prevenzione e Protezione, una volta acquisito dalla Società/Cooperativa contraente il Documento di Valutazione dei Rischi (si veda il punto 2 dell’art.2);
  3. riservare sui corrispettivi pagati dalla Società/Cooperativa GRASSI S.P.A. per le prestazioni dei singoli detenuti le quote agli aventi diritto, previa detrazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa penitenziaria in materia;
  4. favorire l’attività del personale incaricato dalla Società/Cooperativa GRASSI S.P.A. per la consegna del materiale oggetto di lavorazione, il controllo dell’esecuzione delle prestazioni ed il ritiro delle opere completate;
  5. valutare la possibilità – compatibilmente con le esigenze di sicurezza e con le dovute cautele del caso – di mettere a disposizione della Società/Cooperativa uno spazio con relativa strumentazione informatica per le incombenze connesse all’attività produttiva (gestione ordini, fornitori, clienti, consegne e quant’altro);
  6. garantire, nei limiti della propria competenza, la permanenza nell’istituto dei detenuti addetti alle attività;
  7. concedere in comodato d’uso gratuito i locali individuati e le attrezzature già esistenti presso gli stessi;
  8. a richiedere ai competenti uffici il documento di regolarità contributiva (DURC) relativo alla società/cooperativa contraente sia alla firma del presente accordo sia con periodicità che si riterrà opportuno anche in considerazione della durata della convenzione;
  9. rilasciare dichiarazione alla società/Cooperativa da cui risulti l’avvio dell’attività lavorativa all’interno dell’istituto;
  10. Trasmettere, entro le scadenze previste, al Provveditorato Regionale competente per territorio la documentazione prevista – regolarmente controllata come da disposizioni dipartimentali – dal precedente articolo 2 – punti 14, 15 e 16 – consegnata dalla Società/Cooperativa;

La Direzione verificherà periodicamente il buon andamento del progetto nel suo complesso.

ART. 4
(Modalità di avviamento al lavoro)

  1. La Direzione individuerà i detenuti tra gli iscritti alle liste di avviamento al lavoro previste dall’art.20 O.P.;
  2. I detenuti di cui al punto 1 verranno selezionati – con criteri che andranno congiuntamente definiti – previo superamento di apposito colloquio con un team comprendente un rappresentante/responsabile dell’area trattamentale, un operatore di polizia penitenziaria e il datore di lavoro. Detto colloquio mirerà in ogni caso a valutare la motivazione dei soggetti all’inserimento lavorativo quale occasione trattamentale.
  3. I soggetti da avviare al lavoro dovranno formalizzare la loro volontà di adesione all’iniziativa e il loro impegno al rispetto delle regole e delle modalità dell’attività posta in essere;
  4. L’équipe di osservazione e trattamento formulerà/aggiornerà il piano di trattamento individualizzato per ciascun detenuto prescelto, inserendovi l’impegno assunto e valutando periodicamente i risultati sotto il profilo trattamentale, avendo preliminarmente acquisito la valutazione del team di cui al punto 2 in ordine alla qualità della partecipazione e alle competenze acquisite dallo stesso. Detto programma sarà come di norma inviato al Magistrato di sorveglianza per quanto di competenza.

ART. 5
(Manutenzione ordinaria dei locali e spese ordinarie)

La società/Cooperativa GRASSI S.P.A. si impegna a provvedere all’ordinaria manutenzione dei locali e delle attrezzature concessi in comodato dalla Direzione ed alle spese di energia elettrica e/o di altre utenze risultanti dalla lettura di contatore a diffalco, appositamente installato.

Al momento delle definita determinazione saranno effettuati, se necessari, i dovuti conguagli.

ART. 6
(Spese straordinarie)

Le spese di natura straordinaria sono a carico dell’Amministrazione solamente se preventivamente concordate con la Direzione dell’istituto.

Alla Direzione dell’istituto spetta la valutazione sulla necessità e sull’urgenza della spesa, nonché sulle modalità e sui tipo di intervento da effettuare.

ART. 7
(Commesse)

La Società/Cooperativa svolgerà la propria attività anche eseguendo commesse che le derivino da committenti esterni, pubblici e privati della grande utenza.

ART. 8
(Sicurezza Istituto e regole interne di comportamento)

La Società/Cooperativa GRASSI S.P.A. si impegna a tenere un comportamento conforme alle norme dell’Ordinamento Penitenziario ed al Regolamento interno, tale da non essere di pregiudizio all’ordine e alla sicurezza dell’istituto.

E’ sempre fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di allontanare chiunque, ristretto lavoratore o altri, contravvenga a tali regole.

ART. 9
(Contratto di lavoro con i detenuti dipendenti)

La Società/Cooperativa GRASSI S.P.A. si impegna a stipulare con i ristretti, al termine dell’eventuale periodo di formazione iniziale, regolari contratti di lavoro subordinato, a norma di legge.

Copia dei contratti di lavoro sarà consegnata alla Direzione della Casa Circondariale/Reclusione di BUSTO ARSIZIO.

ART. 10
(Trattamento retributivo dei detenuti dipendenti)

La retribuzione spettante ai detenuti lavoratori, sia soci che dipendenti, deve essere corrisposta mediante versamento mensile del compenso economico a favore dell’Amministrazione.

In particolare, si conviene che:

  • per ciascun detenuto verrà predisposta a cura della Società/Cooperativa contraente – datore di lavoro, una busta paga, secondo la normativa vigente nel settore;
  • Sono a esclusivo carico della Società/Cooperativa GRASSI S.P.A. gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo le vigenti normative al riguardo, significando che la Direzione dell’istituto ha l’onere di accertare la regolarità della loro esecuzione, pena il coinvolgimento nella responsabilità derivante da atti omissivi;
  • Gli assegni familiari eventualmente spettanti ai detenuti lavoratori saranno versati, a cura della Società/Cooperativa GRASSI S.P.A. , direttamente ai familiari aventi diritto, dandone dimostrazione alla Direzione e sottraendone l’importo da quello netto spettante al lavoratore in busta paga;
  • Le retribuzioni spettanti ai detenuti, al netto delle somme da detrarre e degli eventuali assegni familiari, saranno riepilogati in un elenco nominativo a cui verranno allegate le buste paga che, a cura della Direzione, saranno consegnate agli aventi diritto (detenuti lavoranti).

Il versamento potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:

  • Con assegno postale, ovvero postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla Direzione;
  • Con vaglia cambiario della Banca d’Italia, ovvero di uno degli istituti di Credito di Diritto Pubblico;
  • Con bonifico sul conto corrente postale della Direzione della Casa Circondariale/Reclusione di BUSTO ARSIZIO, cui sarà data tempestiva comunicazione dell’avvenuta operazione.

ART. 11
(Responsabilità civile)

La responsabilità della Società/Cooperativa GRASSI S.P.A per inadempimento degli obblighi assunti o per perimento dell’oggetto della concessione soggiace alla disciplina prevista dal codice civile.

Eventuali danni arrecati a persone o a cosa, conseguenti a comportamenti dolosi o colposi, dovranno essere risarciti.

L’amministrazione non è responsabile per danni di qualunque natura cagionati da comportamenti dolosi o colposi di terzi.

La Società/Cooperativa– contraente risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c., dei danni cagionati dai detenuti lavoranti, in virtù del rapporto di lavoro subordinate o, comunque, in virtù del diverso rapporto tra loro intercorrente.

ART. 12
(Risarcimento danni)

Il risarcimento dei danni a cui è obbligata la Società/Cooperativa GRASSI S.P.A sarà quantificato sulla base dei prezzi risultanti da inventari ovvero in base al loro reale valore di mercato.L’Amministrazione non è responsabile di ammanchi di materiale appartenente alla Società/Cooperativa contraente derivanti da negligenza del personale della stessa.

ART. 13
(Contratto di assicurazione)

La Società/Cooperativa contraente si impegna a stipulare contratto di assicurazione, anche per causa di incendio, a copertura di eventuali danni alla struttura, ai macchinari, ai beni mobili ed immobili oggetto del contratto.

ART. 14
(Facoltà di accesso ai locali e di ispezione per il personale dell’istituto)

Il personale della Casa Circondariale/Reclusione di BUSTO ARSIZIO potrà accedere liberamente nei locali affidati alla Società contraente ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari, secondo le proprie competenze.

Eventuali anomalie saranno a cura della Direzione dell’istituto immediatamente segnalate al responsabile indicate dalla Società/Cooperativa contraente per gli interventi del caso.

ART. 15
(Utilizzo dei locali)

E’ assolutamente vietato alla Società/Cooperativa– contraente l’utilizzo dei locali per usi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati concessi in comodato.

ART. 16
(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata di anni 4 ed è rinnovabile per uguale periodo tramite comunicazione formale, salvo contraria volontà delle parti manifestata anch’essa formalmente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 17
(Commissione Regionale per il lavoro penitenziario)

La Direzione dell’Istituto si impegna a trasmettere copia della presente convenzione alla Commissione Regionale per il Lavoro Penitenziario, di cui all’art. 25 bis dell’O.P. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Eventuali difformità interpretative che si dovessero creare in ordine alla presente convenzione dovranno essere portate a conoscenza della suddetta commissione per le valutazioni di competenza.

ART. 18
(Risoluzione della convenzione)

L’Amministrazione può comunque, in qualsiasi momento, sospendere o non rinnovare la presente convenzione, per sopraggiunti motivi di ordine e sicurezza dell’istituto ovvero per inadempimento, da parte della Società/Cooperativa contraente, delle norme contenute nella presente convenzione.

La presente convenzione non obbliga l’Amministrazione e/o la Società/Cooperativa a un rapporto di esclusività nella materia oggetto della stessa.

Busto Arsizio 16/10/2024

Il rappresentante legale della Società
Dott. Alfredo Grassi

Il Direttore della Casa Circondariale
Dott.ssa (Maria Pitaniello)

Addendum

TRA

Casa Circondariale Busto Arsizio con sede in Via Cassano Magnago n. 102 C.F. 81011050127, in persona del suo legale rappresentante Elisabetta Palù

E

Grssi S.P.A, con sede in Lonate Pozzolo Via Vittorio Veneto n. 82, P.I. 00182620120, in persona del suo legale rappresentante Alfredo Grassi.

PREMESSO CHE

-Le Parti hanno sottoscritto una convenzione in data 16/10/2024, avente per oggetto un laboratorio di confezione abbigliamento

-Le Parti hanno deciso di modificare la durata della Convenzione secondo i termini stabiliti nel presente addendum

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1.Durata e rinnovo: l’articolo 16 della Convenzione viene così modificato

“La presente Convenzione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data della firma.

Il rinnovo, alla scadenza, potrà essere disposto solo tramite atto formale sottoscritto da entrambe le parti, preceduto da comunicazione via Pec da inviarsi, a cura della parte interessata, 60 giorni prima della scadenza.”

2.Il presente addendum entra in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Busto Arsizio 25 novembre 2025

GRASSI S.P.A
Il rappresentante legale 
Alfredo Grassi

Casa Circondariale Busto Arsizio
Il direttore reggente
Elisabetta Palù