Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLZANO/BOZEN e la Cooperativa Sociale SIAA - 4 maggio 2017

4 maggio 2017

TRIBUNALE DI BOLZANO
LANDESGERICHT BOZEN

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITÀ

- art. 54 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e art. 2 D.M. 26 marzo 2001 -

Premesso che

  • a norma dell'art. 54 28 agosto 2()()(), n. 274 cd in applicazione dell'art. 73, comma 5-bis D.P.R. così modificato dal D.L. 3() dicembre 2()()5, n. 272 con Legge 21 febbraio 2006, n. 49, nonché dell'art. 186, comma 9-bis Codice della Strada modificato dalla Legge 120/10, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilita, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • l'art. 2, comma 1 D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma I del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia con atto 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dr.ssa Elsa Vesco, Presidente del Tribunale di Bolzano, giusta delega di cui in premessa (di seguito ' 'il Tribunale") e Cooperativa Sociale SIAA, con sede in Bolzano (BZ), Via Lunga Talvera n. 8, C.F. 02953000219, P. IVA 02953000219, nella persona del legale rappresentante, Stefan Hofer, (di seguito "l'Ente"):

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 1(uno) condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa presti presso le proprie strutture la propria attività non retribuita in favore della

In conformità con quanto previsto dall'art. I del decreto ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

Sostegno dei dipendenti delle categorie protette nel lavoro quotidiano;

Svolgimento di servizi per il sostegno della cooperativa sociale;

 Elaborazione di concetti e progetti per il lavoro WELFARE nella cooperativa; Sostegno per lo sviluppo die progetti per nuove attività;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, sulla base di un programma che ogm singolo condannato avrà preventivamente concordato con l'Ente dichiaratosi disposto ad usufruire dei servizi.

Ai fini dell'elaborazione del programma da concordare con l'imputato Interessato e da sottoporre al vaglio del giudice affinché lo recepisca all'atto della pronuncia di sentenza dl condanna, l'Ente avra facoltà:

  • di limitare l'ammissione al lavoro di pubblica utilità a persone residenti nel comune ln cui l'Ente ha sede o aventi attitudini specifiche che le rendano idonee all'espletamento dei servizi che dovranno essere loro richiesti;
  • di affidare all'imputato interessato anche una pluralità di servizi, purché da espletare per tempi predefiniti e secondo orari chiaramente Individuati;
  • di prevedere l'espletamento del servizio anche con orari che eccedano le 6 ore settimanali, purché nel rispetto del tetto massimo delle 8 ore giornaliere;
  • di prevedere l'espletamento del servizio anche in autonomia.

Il programma non potrà contenere la previsione di un periodo di prova.

Nel programma saranno da indicare le persone incaricate ed autorizzate a vigilare sul corretto espletamento del servizio da parte del condannato nonché a rilasciare, al termine del periodo di lavoro, attestato di benservito.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

  1. Stefan Hofer, nella sua qualità di presidente con incarico cli amministratore delegato; Ardian Kercuku, nella sua qualità di responsabile per i servizi operativi; Emil Prossliner, nella sua qualità di responsabile dei servizi amministrativi;
  2. i soggetti individuati dai Coordinatori per le attività da svolgere presso le strutture dell'Ente con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali

IE fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’'Ente è tenuto a vigilare a che il condannato presti con puntualità e con impegno il lavoro di utilità come da programma preventivamente concordato.

L'Ente consentirà altresì l'effettuazione di opportuni controlli periodici sull'attività prestata dal condannato ad opera delle forze dell'ordine di ciò incaricate dal giudice.

L'Ente, in caso di gravi irregolarità, provvederà a richiamare il condannato ed a sollecitarlo a collaborare con il dovuto impegno.

In caso di reiterazione delle irregolarità contestate o in ipotesi di gravi o comunque intollerabili inadempienze del condannato che facciano venire meno il rapporto di fiducia instauratosi, l'Ente, anche prima del decorso del periodo di lavoro concordato, sarà autorizzato a sospendere la prestazione del servizio da parte del condannato e dovrà dare di ciò immediato avviso scritto alla cancelleria del giudice autore della sentenza di condanna.

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire agli stessi le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare alla cancelleria del giudice che ha applicato la sanzione, attestando e confermando nel documento l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto da parte del condannato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da

entrambe le parti. La Convenzione, in assenza di disdetta scritta comunicata con raccomandata a/r, a mezzo fax o a mezzo PEC, si intenderà rinnovata automaticamente di un ulteriore quinquennio.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 D.M. 26 marzo emanato a norma dell'art. 54, comma 6 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Bolzano, lì 04.05.2017

Per il Tribunale di Bolzano
La Presidente
Elsa Vesco

Per SIAA COOPERATIVA SOCIALE
Il Presidente
Stefan Hofer