Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CIVITAVECCHIA e l’Ente As.s.pro.ha. Onlus - 14 luglio 2022
14 luglio 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Al SENSI DEGLI ARTT. 54, D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2, D.M. 26 MARZO 2001
Premesso
che, in forza dell’art.54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 C.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il p.m., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che secondo l'art. 73 comma 5 bis t.u. 9 ottobre 1990, n. 309, il Tribunale, nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al medesimo articolo, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il p.m., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d,igs. n. 274, cit., secondo le modalità ivi previste;
che, a norma dell’art. 165, comma 1 c.p., il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, e che il comma 2 del medesimo art. 165 impone al giudice, quando concede per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, di subordinare la concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma e, quindi, anche ed eventualmente alla prestazione di attività a favore della collettività di cui al comma 1;
che l'art. 186, comma 9 bis, c.d.s. prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del medesimo at1icolo, la pena detentiva e pecuniaria inflitta o applicata a chi ha guidato in stato di ebbrezza può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 d.lgs. n. 274, cit., secondo le modalità ivi previste, e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere. in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato. le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che l’art. 2, comma 1, d.m. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6 d.lgs. n. 274, cit., stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale medesimo, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:
che il Ministro della giustizia, con atto in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato
che I’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Francesco Vigorito, Presidente del Tribunale Ordinario di Civitavecchia, giusta la delega di cui in premessa, e l’AS.S.PRO.HA. ONLUS, con sede legale in CIVITAVECCHIA, C.F. 91003060588, nella persona del legale rappresentante dott. Cristian Cropani,
si conviene e si stipula quanto segue :
ART. 1
Attività da svolgere
L’ente consente che n. 04 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 d.lgs. n. 274, cit., prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale, ha per oggetto:
Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni dell’associazione, assistenza nelle attività manuali di laboratorio, rivolto a persone con disabilità, di falegnameria, giardinaggio, florovivaistica e ceramica/pittura.
ART. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
ART. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Piccoli interventi di manutenzione e ripristino del decoro degli immobili.
- Attività di giardinaggio e florovivaistica e assistenza nei laboratori.
L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
ART. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, con particolare riferimento alle norme di tutela sul lavoro ai sensi della L. 626/04 e succ. mod. e della L. 81/08, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2, 3 e 4 d.lgs. n. 274. cit.
L'ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
ART. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L'ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima, anche al Tribunale, giudice dell'esecuzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 d.lgs. n. 274, cit. (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
ART. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento sul funzionamento dell'ente.
ART. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 14.7.2022
Copia della presente convenzione è trasmessa alla Segreteria Amministrativa del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7, d.m. 26 marzo 2001, cit.., nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali -.
Civitavecchia, 14.7.2022
Il Presidente del Tribunale
Francesco Vigorito
Il Rappresentante dell’Ente
Cristian Cropani
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre Ia messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della Iegge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per Ia messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015 , per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alia prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
che I'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Francesco Vigorito, Presidente del Tribunale di CIVITAVECCHIA giusta delega di cui all'atto in premessa, e I'Ente AS.S.PRO.HA. ONLUS nella persona del legale rappresentante CRISTIAN CROPANI,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 04 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 03, dislocate sul territorio come da elenco allegato.
L'ente informerà periodicamente Ia cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art . 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL DECORO.
ATTIVITA’ DI GIARDINAGGIO E FLOROVIVAISTICA – ASSISTENZA NEI LABORATORI
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art . 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, Ia durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile Ia conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano Ia disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art.4
L'ente garantisce Ia conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per Ia copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, a effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare Ia prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere Ia prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo Ia documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché Ia visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreta legislative 28 luglio 1898, n. 271.
Art . 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, Ia convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile Ia prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto Ia sospensione del processo con Ia messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 , comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà Ia durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di · sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente .
Civitavecchia, li 14.7.2022
II Rappresentante dell'Ente
Cristian Cropani
II Presidente del Tribunale
Dott Francesco Vigorito