Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VICENZA e Adelante Società Cooperativa Sociale Onlus - 10 marzo 2025
10 marzo 2025
TRIBUNALE DI VICENZA
Identificativo della convenzione: 17520910
CONVENZIONE TRA ADELANTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E IL TRIBUNALE DI VICENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
PREMESSO
- che a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunale alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luigi Perina Presidente del Tribunale di Vicenza sito in via Ettore Gallo, 24 C.F. 80021970241, giusta la delega di cui in premessa e rappresentata dalla sig.ra Francesca Costenaro che dichiara di intervenire in quest’atto in nome, per conto ed in rappresentanza della cooperativa Adelante con sede in Bassano del Grappa (VI) Via Gobbi 8 ai sensi dell’art. 107 del D.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Adelante Soc. Coop. consente che n. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività. Adelante Soc. Coop specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di pubblica utilità.
Art.2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Adelante Soc. Coop. che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Silvia Tessari
Adelante Soc. Coop. si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, Adelante Soc. Coop. si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Adelante Soc. Coop. si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.5
È fatto divieto a Adelante Soc. Coop. di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico di Adelante Soc. Coop. l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti indicati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto del condannato.
Art.7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.
Vicenza, 10/03/2025
Per il Tribunale di Vicenza
Il Presidente
Luigi Perina
(sottoscritto con firma digitale)
Per Adelante Soc. Coop
Francesca Costenaro
(sottoscritto con firma digitale)