Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ALESSANDRIA e il Comune di Montaldo Bormida - 3 aprile 2024
3 aprile 2024
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Identificativo della convenzione: 17446983
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTALDO BORMIDA E IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E ART. 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001
Premesso
che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilita, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo State, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l'art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alia prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.Lgs. n. 274/2000 e le relative convenzioni;
che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilita in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alia pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilita;
che l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), cosi come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilita, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo State, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che l'art. 2 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanate a norma dell'art. 54 comma 6, del citato decreta legislative, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreta ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilita;
che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
che il Comune di MONTALDO BORMIDA, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
TRA
Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dr. Antonio MAROZZO, Presidente del Tribunale di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta la delega di cui alla premessa,
e
Il Comune di MONTALDO BORMIDA, che interviene nel presente atto nella persona del Sindaco MARENGO Emiliano, con sede legale in MONTALDO BORMIDA, Piazza Giovanni XXIII n. 1, codice fiscale 00412320061, come da copia conforme della delibera della Giunta Comunale del 18/01/2024, allegata alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante,
SI CONVIENE E S1 STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1
Attività da svolgere
il Comune di MONTALDO BORMIDA consente che un numero massimo di 1 (uno) condannati possano svolgere presso la stessa lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa:
Art.2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
il Comune di MONTALDO BORMIDA dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati verrà svolta dal seguente amministratore:
Sig. Sergio Caneva (Vicesindaco)
Il Comune di MONTALDO BORMIDA si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di MONTALDO BORMIDA si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il Comune di Montaldo Bormida si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, stante la predisposizione di tali servizi.
Art. 5
Divieto di retribuzione - assicurazioni sociali
E' fatto divieto al Comune di MONTALDO BORMIDA di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività svolta. È obbligatoria ed è a carico del Comune di MONTALDO BORMIDA l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art.6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L'Ente convenzionato presso cui il condannato presta l'attività ha l'obbligo di comunicare quanta prima all'autorità di pubblica sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una dichiarazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegate, salvo le eventuali responsabilità, a termini di Legge, dalle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione della stessa. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.
Alessandria 03.04.2024
Per IL COMUNE DI MONTALDO BORMIDA
II SINDACO
Emiliano Marengo
PER IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Presidente del Tribunale
Antonio MAROZZO