Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VICENZA e Margherita Soc. Coop. Sociale Onlus - 1 marzo 2023
1 marzo 2024
TRIBUNALE DI VICENZA
CONVENZIONE TRA Margherita Soc. Coop. Sociale Onlus
E
IL TRIBUNALE DI VICENZA
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ARTT. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 del Ministro della Giustizia
PREMESSO
Nei casi previsti dall‘art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un progi'ainina di trattamento predisposto da1l’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato a1l'espletainento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'art. 1ó8 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non i etribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni , le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel i-ispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del
D.M. 8 giugno 2015, m.88 del Ministro della Giustizia. l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare delle convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015. per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il
Ministero della Giustizia che interviene nella persona del Dott. Alberto Rizzo Presidente del Tribunale di Vicenza sito in via Ettore Gallo, 24 C.F. 80021970241, giusta la delega di cui in premessa e Margherita Soc Coop Sociale Onlus nella persona de1 legale rappresentante Loreta Novello, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente Margherita Soc Coop Sociale Onlus consente che n. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l‘attività lavorativa sono complessivamente 2 (Centri InGaja, Caleido ), dislocate sul territorio come da elenco allegato.
L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e 1’Ufficlo di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
ART.2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2 comma 4, del D.M. n.88/2015.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di esecuzione penale esterna.
ART. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sai à svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto. fra quelle sopra elencate. la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'amputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, e fatto divieto a11’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi foi ina, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
ART. 4
L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, c si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 .
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art.5
L'Ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, al1’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni a1ti‘a grave osservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3. comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice dl procedura penale.
L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà ef1'ettuata, di norma durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia de1 registro delle presenze, o degli atti annotati da11'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L’Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L‘Ente si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dci referenti all’Ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all’art. 4 della convenzione, al termine de1 periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell’imputato al1’UfIicio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.
Art.7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione. prima del termine di ciii all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l'Ufficio di esecuzione penale esterna informa
tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 85/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intente automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia dipartimento dell’organizzazione giudiziaria — direzione generale degli affar i penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziari — direzione generale dell’esccuzione penale esterna, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Vicenza, 01/03/2023
Per il Tribunale di Vicenza Il Presidente
Alberto Rizzo
(sottoscritto con firma digitale)
Per l’Ente Margherita Soc. Coop. Sociale Onlus
Il Legale Rappresentante
Loreta Novello