Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PALERMO e l’Ente Società Cooperativa Sociale Edificando - 22 luglio 2021

22 luglio 2021

TRIBUNALE DI PALERMO
PRESIDENZA

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

E

ENTE Società Cooperativa Sociale Edificando

 ACCORDO

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità 
Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità 

ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001 e del decreto N 88 dell’ 8 giugno 2015 recante disciplina delle convenzioni  in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato

Premesso

che fra il Tribunale di PALERMO e L’UIEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 13/06/2012;

che, ai sensi di tale accordo, l’UIEPE fra l’altro si è impegnato a favorire l’attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti , cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell’art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che la legge n. 67/2014 ha innovato L’ordinamento penale introducendo:

l'art. 168 bis C. 2 c.p., che prevede che la messa alla prova per gli adulti "comporta (..) altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro. attività di volontariato di rilievo sociale (...). La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita (...) in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato. le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia. di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato";

L’art. 464 bis c. 4 lett. b) c.p.p., che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti, "le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale';

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

considerato

che L’Ente Società Cooperativa Sociale Edificando con sede a Palermo VIA Castellana n. 141, P. IVA 05176600822 qui rappresentata dal sig.ra Bono Rosa, che interviene nella sua carica di legale rappresentante, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

si conviene

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott Antonio balsamo Presidente del Tribunale di Palermo, giusta delega di cui in premessa e l’Ente Edificando Società Cooperativa Sociale come sopra identificata e rappresentata

CONVENZIONE

ART. 1
Attività da svolgere

L’Ente EDIFICANDO - Società Cooperativa Sociale in premessa precisata, garantisce la conformità delle sedi in cui il condannato/imputato opera, alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, assicurano, altresì, il rispetto delle norme a la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, integrità fisica e morale dei soggetti messi alla prova e dei condannati, secondo quanto previsto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81.

L’Ente EDIFICANDO - Società Cooperativa Sociale in premessa precisata, consente che i condannati/imputati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.

L’Ente EDIFICANDO - Società Cooperativa Sociale specifica che, presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. si veda quanto specificato nell’Allegato Tecnico per la disciplina di applicazione della convenzione.

ART. 2
Modalità di svolgimento

Per i soggetti ammessi alla prova , lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività secondo le modalità concordate e inserite nel programma per la messa alla prova e si conclude nel termine indicato dal giudice ai sensi dell’art 464-quinquies del c.p.p..

Per i soggetti condannati, l’attività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna e avrà inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività, secondo le modalità concordate con l’Ente locale, la Cooperativa o l’Associazione.

Per entrambi i soggetti la presenza è documentata su apposito registro o fogli presenza o mediante mezzi di rilevazione elettronica .

In ogni caso i giorni di presenza dovranno essere comunicati a fine periodo all’UEPE e al giudice.

Durante il periodo di attività il soggetto che svolge il lav p.u. sarà affiancato dal tutor che impartirà le necessarie istruzioni.

L’attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3
Impedimenti allo svolgimento del lavoro di ppuu

Nel caso di impedimento del soggetto a prestare la propria opera, per tutto o parte dell’orario giornaliero stabilito, egli ne dà tempestivo avviso per le vie brevi all’ente ospitante, consegnando, successivamente, la relativa documentazione giustificativa.

L’impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.

Se l’impedimento dipende dalla temporanea impossibilità dell’ente ospitante a riceverla quest’ultimo comunicherà anche per le vie brevi all’Uiepe .

 In ogni caso la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell’orario giornaliero previsto dovrà essere effettuata in un tempo diverso, d’intesa tra le parti. Per i soggetti messi alla prova entro il termine fissato dal giudice.

Le frazioni di ora non sono utili al computo dell’orario di lavoro.

ART. 4
Accertamenti sulla prestazione di lavoro di pubblica utilità

L’ente ospitante, attraverso il referente indicato in questa convenzione, rende disponibili al funzionario di servizio sociale incaricato tutte le informazioni sull’inizio e l’andamento della attività compresa la visione e l’eventuale acquisizione di copia del registro presenze.

ART. 5
Coordinatori delle prestazioni

L’Ente EDIFICANDO - Società Cooperativa Sociale che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Ente EDIFICANDO - Società Cooperativa Sociale per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato/imputato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all’UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato/imputato durante il periodo di inserimento.

L’Ente EDIFICANDO - Società Cooperativa Sociale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.

ART. 6
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, L’Ente EDIFICANDO - Società Cooperativa Sociale si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.

L’Ente EDIFICANDO - Società Cooperativa Sociale si impegna altresì a che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 7
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Ente EDIFICANDO - Società Cooperativa Sociale corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta.

 E’obbligatoria l’assicurazione dei condannati/imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico dell’Ente EDIFICANDO - Società Cooperativa Sociale.

ART. 8
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo all’UIEPE di Palermo ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART. 9
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati e di impartire loro le relative istruzioni, inviano comunicazione dell’avvio della attività all’UIEPE e al giudice. redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare sempre all’ UIEPE di Palermo e al giudice, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 10
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della cooperativa/associazione

ART. 11
Relazione sull’applicazione della convenzione

L’Ente EDIFICANDO - Società Cooperativa Sociale, d’intesa con l’UIEPE di Palermo, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

ART. 12
Elenco Convenzioni

La presente convenzione sarà pubblicata in un apposito elenco e successivamente pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia raggruppate per distretto di Corte d’appello

ART. 13
Durata dell’accordo

II presente accordo ha la durata di cinque anni a decorre dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.

Palermo, 22 luglio 2021

Il Legale Rappresentante dell’Ente 
Bono Rosa

Il Presidente del Tribunale 
Antonio Balsamo
 

ALLEGATO TECNICO

ENTE SOTTOSCRITTORE
- Ragione sociale: EDIFICANDO Società Cooperativa Sociale
- SCOPO/MISSION: Edificando ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, soprattutto di persone con disabilità, attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi. Non ha scopo di lucro e si propone la promozione del benessere sociale dell’intera comunità sviluppando lo spirito solidaristico.
- Sede Legale: Via Castellana n. 141 Palermo
- P.IVA: 05176600822
- RESPONSABILE: Dott.sa Rosa Bon, Presidente e Rappresentante Legale
- TUTOR: Rosa Bono

CONDIZIONI DI IMPIEGO

  • Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: Via Castellana n. 141 (PA)
  • Altra sede e via Antonino Toscano n. 2 (PA) c/o La Fraternità Società Cooperativa Sociale
  • TUTOR: Nunzia Manno

Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente 10

  • Con competenze generiche 6 (da adibire a manutenzione, pulizia, giardinaggio, ecc)
  • Con competenza specifiche 4 a sostegno nelle attività di assistenza e di socializzazione rivolte agli utenti disabili dei servizi gestiti dalla Cooperativa Edificando (educatori, animatori, operatori socio assistenziali, operatori informatici, ecc)

Periodo di disponibilità dell’Ente
Per tutto l’anno solare 

Si garantiscono le 48 settimane di attività prevedendo periodi di chiusura dei servizi nel mese di agosto e durante il periodo natalizio.

Giorni lavorativi disponibili per settimana
Dal lunedì al venerdì

ORARI
Mattina ore 8,30 – 13,30