Protocollo di Intesa tra Provveditorato regionale Toscana e le Università di Firenze, Pisa, Siena - 27 gennaio 2010

27 gennaio 2010

L’anno duemiladieci, il giorno 27 del mese di gennaio

  •  il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria della Toscana, con sede in Firenze, via Bolognese, n. 84,  di seguito indicato come “PRAP” rappresentato dal Provveditore Regionale, Dott.ssa Maria Pia Giuffrida;
  •  l’Università di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4, di seguito indicata come “Università di Firenze”, rappresentata dal Rettore, Prof. Alberto Tesi;
  • l’Università di Pisa, con sede in Pisa, - Lungarno Pacinotti, 43 - 56126 Pisa, di seguito indicata come “Università di Pisa”, rappresentata dal Rettore, Prof. Marco Pasquali;
  •  l’Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena, di seguito indicata come “Università di Siena”, rappresentata dal Rettore, Prof. Silvano Focardi;
  • la Regione Toscana, con sede in p.zza Duomo, 10, Firenze di seguito indicata come “Regione”, rappresentata dal Dott. Gianni Salvadori;

              Premesso che

  • gli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione riconoscono l'istruzione e la formazione come diritto fondamentale della persona, da garantire pertanto anche ai soggetti in esecuzione penale in carcere o in misura alternativa;
  •  la promozione di un sistema regionale integrato di opportunità formative destinate a persone detenute negli Istituti Penitenziari della Toscana, o in esecuzione penale esterna, con riferimento agli studi universitari e alla formazione post-secondaria, risulta fondamentale per garantire tale diritto;
  • la valorizzazione del significato trattamentale dei percorsi di istruzione, formazione professionale e del compimento di studi universitari dei detenuti risulta determinante nella prospettiva del reinserimento sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 27 della Costituzione e dall'Ordinamento Penitenziario;
  • che è importante diffondere la conoscenza all'interno dell'Università dei problemi del mondo penitenziario con la realizzazione di ricerche, collaborazioni e iniziative culturali comuni, su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari;
  • che il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della Toscana, le Università di Firenze, Pisa e Siena, e la Regione Toscana, avendo esaminato l'esperienza realizzata gradualmente a partire dall'anno accademico 2000-2001, e con piena cognizione dei risultati positivi, delle necessità e dei problemi che si sono presentati in questi primi anni di lavoro comune, ritengono opportuno procedere ad una unificazione dei Protocolli d'intesa che hanno dato origine ai tre attuali Poli Universitari Penitenziari negli Istituti del distretto. Ciò al fine di attivare un efficace sistema regionale integrato di opportunità che riaffermi le finalità generali originarie, ridefinisca la durata degli accordi, adatti le modalità di gestione e la composizione degli organi, secondo un criterio di semplificazione, definendo altresì i compiti istituzionali di ciascun soggetto e gli impegni di reciprocità che gli stessi assumono;
  • che per questo insieme di attività, gli Enti Firmatari ritengono necessario realizzare un sistema integrato di coordinamento, che si intende attivare, ferma restando l’autonomia delle singole Università nella organizzazione e gestione dei propri percorsi formativi.

Tutto ciò premesso, considerando la premessa parte integrante e sostanziale del presente protocollo, le parti indicate in epigrafe

 Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1
Finalità

1. E’ costituito il “Polo Universitario Penitenziario della Toscana”, quale sistema integrato di coordinamento delle attività volte a consentire ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari della Toscana, e ai soggetti in esecuzione penale esterna, il conseguimento di titoli di studio di livello universitario, secondo le modalità indicate nel presente protocollo.
2. Alla realizzazione del Polo Universitario Penitenziario della Toscana, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Toscana, l’Università di Firenze, l’Università di Pisa, l’Università di Siena, la Regione Toscana, dedicheranno strutture, risorse e professionalità secondo quanto di seguito indicato e secondo le ulteriori decisioni che i rispettivi organi adotteranno congiuntamente di volta in volta.
3. Gli Enti firmatari si impegnano altresì ad adottare ogni atto finalizzato al coinvolgimento, nelle attività di cui al presente protocollo, degli enti, delle istituzioni presenti sul territorio, ivi compreso il volontariato.

 Articolo 2
 Destinatari

1. Sono destinatari delle attività formative di cui al presente protocollo i detenuti e gli internati, italiani e stranieri, presenti negli istituti penitenziari della Toscana o i soggetti in esecuzione penale esterna sul territorio della regione che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, intendano immatricolarsi o siano iscritti a corsi universitari, secondo le modalità previste nel presente protocollo.
2. L’immatricolazione o l’iscrizione a corsi di studio attivati dalle Università avverrà secondo le procedure ed alle condizioni e secondo le procedure vigenti presso ogni Ateneo.
3.  In relazione agli stranieri privi di permesso di soggiorno, gli Enti Firmatari convengono che la presenza in Italia per l'esecuzione della pena debba considerarsi come presenza legale, e quindi dà titolo all'iscrizione all' Università.

Articolo 3
Sedi

1. Le attività di cui al presente protocollo si svolgeranno, oltre che presso le Università firmatarie per i soggetti in esecuzione di pena in misura alternativa, per i soggetti detenuti e internati nelle sedi individuate dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Toscana d’intesa con le Università e con la Regione Toscana e, in via di prima applicazione,  precisamente:  
a) Casa Circondariale di Prato;
b) Casa Circondariale di Pisa;
c) Casa di Reclusione di S. Gimignano;
2. In queste sedi il P.R.A.P. e le Direzioni degli istituti garantiranno la logistica necessaria al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente protocollo e le Università garantiranno la didattica per tutti i corsi di studio attivati, adottando metodiche formative flessibili,  fermi restando i limiti e le condizioni indicate ai successivi articoli.
3. Fermo quanto stabilito nelle norme transitorie del presente protocollo, attività universitarie in sedi diverse da quelle indicate al primo comma, saranno disciplinate dal Comitato Regionale di Indirizzo e Coordinamento sentiti gli Enti firmatari, nonché gli Istituti interessati e il territorio di riferimento.


Articolo 4
Comitato Regionale di Indirizzo e coordinamento

1. E’ istituito il Comitato Regionale di Indirizzo, coordinato dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e composto da:
a) I Rettori delle Università di Firenze, di Siena, di Pisa o loro Delegati;
b) Gli Assessori Regionali alle Politiche Sociali, all’Istruzione, Formazione e Lavoro, alla Ricerca e Università, o personale delegato;
c) I Direttori degli Istituti Penitenziari sedi di polo universitario e degli Uffici Esecuzione  Penale Esterna (UEPE) di riferimento;
d) Il Rappresentante dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU);
e) Un funzionario del Provveditorato con funzioni di segretario.

2. Il Comitato
a) promuove l'integrazione del lavoro universitario a livello regionale;
b) discute e decide gli orientamenti generali per lo sviluppo dell'intero progetto;
c) assume le decisioni riguardanti l’integrazione delle risorse istituzionali degli Enti   firmatari ed opera per il reperimento di altre risorse dal territorio;
d) promuove iniziative nei confronti dei Ministeri interessati;
e) delibera su ogni altro problema che coinvolga l’insieme delle sedi di attività universitarie, sulle proposte di variazione delle sedi principali dell’attività universitaria e sulle attività da svolgere nelle altre sedi. 
3. Il Coordinatore del Comitato Regionale di Indirizzo può convocare, d'intesa con gli Enti firmatari, su specifiche tematiche all’ordine del giorno, rappresentanti di istituzioni, Enti o soggetti della rete sociale.
4. Il Comitato Regionale di Indirizzo si riunisce:
a) almeno una volta l'anno, tra il 1 settembre e la fine di ottobre, per le immatricolazioni e le decisioni riguardanti l’integrazione delle risorse istituzionali degli Enti Firmatari, e la promozione di ogni utile iniziativa che favorisca l’informazione e il coinvolgimento di istituzioni, realtà sociali del territorio, cittadini
b) ogni volta che sia richiesto dal Coordinatore o da ogni singolo componente per particolari e motivate problematiche, entro sessanta giorni dalla richiesta medesima.

II Comitato Regionale individuerà, nella sua prima riunione, il nominativo di un soggetto incaricato dalle tre università firmatarie per ogni istituto sede del Polo, che garantirà la sua presenza ed il suo contributo all'interno del GOT (Gruppo di osservazione e di trattamento allargato) in ordine ai detenuti iscritti a ciascun Polo Universitario.

Articolo 5
Segreteria Regionale

1. La Segreteria Regionale del Polo Universitario penitenziario della Toscana, avrà sede, in prima istanza, presso i locali messi a disposizione dall’Università di Firenze, Facoltà di Scienza della Formazione, Dipartimento di Studi Sociali e, successivamente, presso i locali di una o più delle tre Università, con decisione presa d’intesa tra esse, sentito il Comitato Regionale. L’Università coinvolta nell’attivazione della segreteria si impegna, in termini finanziari, nella misura del contributo della Regione comprensivo degli oneri pro quota per il personale e la sede, fatte salve altre eventuali erogazioni esterne
2. Gli oneri derivanti dall’attivazione e dal funzionamento della Segreteria Regionale saranno coperti per i primi tre anni, al fine di favorirne l’avvio, con contributo economico fornito dalla Regione come specificato all’art. 12 comma 3, del presente protocollo e da altri eventuali finanziamenti esterni.
3. Fermi restando il ruolo e le competenze amministrativo-gestionali delle singole Università firmatarie del protocollo, la segreteria regionale svolgerà un ruolo di coordinamento e supporto alla gestione della pratiche amministrative degli studenti iscritti a corsi di studio presso ciascuna sede del Polo Universitario.
4. In particolare, la Segreteria ha il compito di:
a) offrire informazione e supporto per le pratiche di immatricolazione prima della presentazione alle segreterie amministrative, nonché contatti per l’eventuale recupero di titoli stranieri o di certificati di congedo da altre Università in caso di trasferimento;
b) assicurare il coordinamento del tutorato mantenendo aggiornata la situazione degli accessi di soggetti terzi (tutor e volontari con esclusione del personale strutturato delle Università);
c) curare la tenuta delle schede dei singoli studenti – secondo un modello concordato con il Comitato Regionale di Indirizzo - nelle quali vengono annotati i dati generali di ciascuno e gli esami sostenuti, nel rispetto del diritto alla privacy, con particolare riferimento:

 alle istanze pervenute;
 all’immissione dei soggetti in esecuzione di pena  nelle diverse sedi del Polo Universitario Penitenziario;      
 all’eventuale interruzione della frequenza e della relativa motivazione;
 all’andamento degli esami superati e delle lauree conseguite;
d) predisporre annualmente per il Comitato Regionale di Indirizzo la relazione sulla situazione degli studi e le previsioni per l’anno accademico successivo;
e) dare al Comitato Regionale ogni notizia utile in ordine alle convenzioni per i tirocini curriculari e post laurea e sulle opportunità di accesso a risorse, mediante la partecipazione a bandi di interesse per lo sviluppo delle attività del Polo Universitario Penitenziario della Toscana;
f) svolgere una funzione di supporto al Comitato per i rapporti con il territorio e di proposta per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, ricerca, studio e progettazione da realizzare anche in collaborazione tra gli Enti firmatari.


Articolo 6
Comitati Didattico - organizzativi  delle singole sedi

1. I Comitati Didattico-organizzativi delle singole sedi sono coordinati dal Direttore dell’Istituto, sede del Polo Universitario e sono così composti:
a) Un Delegato del Rettore per ciascuna Università che collabora con l’Istituto;
b) Un Delegato di quelle facoltà o corsi di laurea che abbiano iscritti studenti detenuti o internati;
c) Un rappresentante individuato dalla Regione Toscana;
d) L’incaricato delle Università per la partecipazione al GOT;
e) Un rappresentante dei volontari che svolgono attività  nell’Istituto a sostegno dei soggetti iscritti all’Università;
f) Un rappresentante nominato dai detenuti/internati studenti, che parteciperà limitatamente alle questioni didattiche ed organizzative;
g) Il Responsabile dell’Area Educativa con funzioni di  coordinamento e anche  di segreteria del Comitato Didattico.
2. Parteciperanno altresì, per gli aspetti di competenza, i Responsabili  dell’Area Sicurezza e dell’Area Contabile dell’Istituto.
3. Verranno invitati a partecipare agli incontri dei Comitati didattico-organizzativi gli Enti territoriali di riferimento dove ha sede l’Istituto (Provincia e Comune) ognuno dei quali potrà nominare un rappresentare permanente, se lo ritiene opportuno.
4. I Comitati Didattico-organizzativi vengono convocati dal Direttore e si riuniscono di norma almeno due volte l’anno per:
a) collaborare per gli aspetti di competenza alla stesura del Progetto pedagogico dell’Istituto;
b) assumere tutte le decisioni necessarie per il buon funzionamento del programma;
c) approvare le iniziative promosse a livello di singola sede e stabilire le norme organizzative per l’efficienza e l’efficacia del programma;
d) definire le attività e le modalità di impegno dei volontari;
e) promuovere le iniziative necessarie per l’integrazione tra il personale dell’Amministrazione Penitenziaria e quello dell’Università;
f) proporre la costituzione di  gruppi di lavoro integrati su specifici programmi o problemi e valutarne gli obiettivi e la praticabilità;
g) valutare l’andamento del progetto complessivo, predisponendo entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione sintetica annuale per il Comitato Regionale.
5. I Comitati si riuniscono altresì ogni volta che sia necessario per particolari problematiche rappresentate dal coordinatore o da uno dei componenti.
6. Il Direttore dell’Istituto, d’intesa con il Delegato del Rettore per ogni sede, cura l’attuazione delle decisioni assunte dal Comitato Didattico-organizzativo e garantisce il regolare svolgimento degli studi universitari dei soggetti iscritti, nel rispetto delle norme previste dall’ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione.


Articolo 7
Accesso e inserimento nel Polo Universitario Penitenziario della Toscana nelle singole sedi.

1. L’accesso agli studi universitari è libero ed avviene su richiesta di persone in esecuzione di pena in possesso dei titoli richiesti per immatricolarsi in ciascuna Università italiana.
2. L’accesso dei detenuti al Polo Universitario Penitenziario della Toscana, nelle sedi di cui all’articolo 3, avviene su richiesta dei detenuti che ne abbiano i titoli, secondo le norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli Atenei firmatari. Le istanze vengono trasmesse alla Segreteria Regionale, di cui all’art. 5, che valuta preliminarmente l’idoneità dei titoli e ne dà comunicazione alla Direzione.
3.  La Direzione dell'Istituto valuterà parallelamente in équipe l'istanza in ordine alla posizione giuridica e la durata della pena, la congruenza tra il piano di studi prospettato e il programma di trattamento del singolo detenuto
4. Qualora l’istanza provenga o sia riferita ad una delle tre sedi di cui all’art. 3, verrà proposta al Delegato della facoltà o del corso di laurea prescelto.
5. Le istanze provenienti da istituti toscani diversi da quelli di cui all’art. 3, corredate da valutazione del comitato Didattico-organizzativo dell’Università a cui fa riferimento il corso di studio, sono trasmesse dagli Istituti – unitamente alla valutazione di equipe - al Provveditorato per la necessaria valutazione in ordine al trasferimento presso un Polo Universitario, se richiesto dal detenuto/internato.
6. L’immatricolazione  è preceduta da un primo colloquio di orientamento generale nell’istituto toscano dove è associato il detenuto, a cura del Delegato della facoltà o del corso di laurea cui il detenuto intenderebbe iscriversi, colloquio in cui verrà altresì fornita ogni necessaria informazione, verrà effettuata la valutazione degli eventuali debiti formativi e le modalità del loro superamento, la percorribilità del curriculum del corso di studi in relazione alla condizione detentiva della singola persona, le possibili opzioni alternative a fronte di percorsi a numero programmato.
7. L’accesso al Polo Universitario,  nelle sue tre sedi, dà diritto ai benefici connessi con la condizione di svantaggio riconosciuta dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU).
8. Le singole università stabiliscono l’importo delle tasse di iscrizione.
9. L’iscrizione agli anni successivi e il passaggio ad altri corsi di studi, avvengono secondo le procedure previste dai Regolamenti Didattici di Ateneo e dai Manifesti degli Studi delle singole Università firmatarie del protocollo, salvo sospensione temporanea della carriera, rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università.
10. Nelle strutture penitenziarie che siano sede di un Istituto Secondario Superiore, la Segreteria Regionale del Polo, in accordo con le Direzioni, organizzerà i necessari incontri con i maturandi, al fine di orientamento.


Articolo 8
Permanenza nel Polo Universitario Penitenziario della Toscana e sviluppo degli studi

1. La permanenza degli studenti nel Polo Universitario Penitenziario della Toscana è legata al raggiungimento di risultati nello sviluppo degli studi stessi, quantificati in crediti formativi universitari (CFU) e terrà conto altresì delle valutazioni formulate in ordine al programma di trattamento individualizzato dal gruppo di osservazione e trattamento allargato (GOT) e  dall’equipe.
2. In linea generale si considera l’acquisizione di almeno 15 CFU l’anno come condizione per la permanenza nel Polo Universitario Penitenziario della Toscana. I crediti da acquisire anno per anno sono indicati nel piano di lavoro individuale concordato con lo studente.
3. Resta fermo che, ove vengano meno le condizioni per la permanenza nel Polo Universitario Penitenziario, la carriera dello studente presso l’Ateneo al quale risulta iscritto resterà attiva secondo i criteri e le normative vigenti presso l’Ateneo medesimo.
4. Lo status di appartenenza al Polo Universitario  viene mantenuto, ai fini delle agevolazioni previste, agli studenti detenuti  che accedano alle  misure alternative.
5. Lo status di appartenenza al Polo Universitario  viene mantenuto, ai fini delle agevolazioni previste, per  un anno dopo il fine pena.
6. I cambiamenti di corso avvengono secondo le normali procedure delle Università, su parere del Delegato di facoltà o di corso di laurea.
7. Gli esami si svolgono secondo quanto stabilito dall’Università, si tengono di norma presso l’Istituto, e vengono registrati sul dossier personale dello studente. L’esame di laurea si svolge o nella sede della Facoltà o presso l’Istituto sulla base della scelta dello studente e delle condizioni giuridiche dello stesso e ferme restando le eventuali necessarie autorizzazioni previste dalla norma penitenziaria.

Articolo 9
L’accesso agli istituti

1. L’accesso agli Istituti del personale impegnato nel Polo Universitario Penitenziario della Toscana, dei tutors, dei volontari e del personale del Servizio Civile Volontario, è garantito secondo le norme vigenti.  Detti soggetti opereranno in ogni singolo Istituto di Polo nell’ambito di quanto definito dal Comitato didattico organizzativo di cui all’art. 7.


Articolo 10
Attività didattica in presenza e a distanza, tutorato, attività formative all’esterno

1. L’attività didattica dei docenti delle Università firmatarie del presente protocollo rientra nei compiti istituzionali assegnati, anno per anno, dai Consigli di Facoltà in relazione al numero degli studenti iscritti e alle necessità che essi devono affrontare.
2. Gli Enti firmatari riconoscono il carattere innovativo della didattica universitaria in carcere e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-professionale e della relazione tra studenti e docenti. Nello svolgimento di queste attività si attribuisce particolare rilievo allo sviluppo ed al mantenimento delle relazioni interpersonali tra studenti, da una parte, e docenti, tutors e volontari dall’altra.
3. Le attività didattiche in presenza si articolano in lezioni in gruppo e/o lezioni individuali e/o attività didattiche assistite da tutor e/o studio con il sostegno di volontari oltre che in studio individuale.
4. Le modalità della didattica a distanza, cui si può far ricorso solo ad integrazione della didattica frontale, dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
5. I Delegati di Facoltà o di corso di laurea, nei limiti delle risorse disponibili, anche facendo ricorso a volontari adeguatamene qualificati, individueranno un tutor al quale gli studenti faranno riferimento, con il compito di fornire, in accordo col Delegato di Facoltà, supporto per la realizzazione del piano di lavoro.


Articolo 11
Regolamenti

1. Ogni Comitato didattico organizzativo potrà redigere e approvare, in seduta allagata come da art 6.  del presente protocollo, un Regolamento di sede.
2. Il Comitato Didattico Organizzativo di ogni sede approva il Regolamento di sede e lo trasmette al Comitato Regionale di Indirizzo e Coordinamento. Il Regolamento di sede  riguarda qualsiasi attività, procedura o altro oggetto che favorisca l’attività del Polo Universitario Penitenziario.
3. Il Comitato Regionale d’Indirizzo e Coordinamento potrà dotarsi di un proprio Regolamento.


Articolo 12
Impegni degli Enti Firmatari

1. Il PRAP si impegna a:
a) favorire con ogni necessaria iniziativa il consolidamento dell’esperienza del Polo Universitario Penitenziario della Toscana ed il suo ulteriore sviluppo;
b) individuare gli Istituti sede di Polo Universitario, creare un coordinamento fra gli stessi con l’obiettivo di specializzare gli Istituti in relazione ai differenti indirizzi di studi universitari che si renderanno disponibili;
c) predisporre strutture e locali adeguati per la permanenza degli studenti universitari e per lo svolgimento delle attività didattiche;
d) valutare le istanze dei detenuti per l’assegnazione nei vari Istituti sede del Polo Universitario;
e) monitorare, attraverso valutazioni provenienti dalle Direzioni degli Istituti coinvolti, sia l’andamento generale del progetto che i singoli percorsi di studio e, più in generale, l’evoluzione dei percorsi individualizzati di trattamento.
2. Le Università si impegnano:
a) a garantire la didattica secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente protocollo per gli studenti ammessi nelle sedi del Polo Universitario Penitenziario della Toscana;
b) a valutare, per ciascun anno accademico, la possibilità di configurare in modo agevolato i contributi studenteschi.
3. La Regione si impegna:
a) a garantire, tramite l’Assessorato alle Politiche Sociali, un contributo annuo pari a euro 25.000,00, per i primi tre anni di funzionamento del Polo Universitario Penitenziario, al fine di favorirne l’avvio dell’attività, atto a coprire le spese necessarie al funzionamento della Segreteria Regionale del Polo Universitario Penitenziario di cui all’art. 5;
b) a conferire, tramite l’ARDSU, le borse e i contributi previsti dalla normativa regionale in materia (DGR 491/08, punto 3.1)


Articolo 13
Norme transitorie. Entrata in vigore

1. II presente protocollo, che sostituisce gli accordi del 2000 (per l’Università di Firenze) e del 2003 (per le Università di Pisa e Siena),  entra in vigore alla data  di sottoscrizione da parte degli Enti Firmatari e avrà valore triennale.
2. Esso si intenderà automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio, ove non venga disdetto con invio alle altre parti, di formale lettera di recesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro e non oltre 90 giorni dalla scadenza del primo triennio.
3. Le parti potranno altresì recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, previo invio alle altre parti, di formale lettera di recesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 90 giorni di preavviso, fermo restando che dovrà essere garantito il completamento delle attività già avviate.
4. Resta fermo il diritto degli studenti inseriti nel Polo Universitario Penitenziario della Toscana, di proseguire gli studi secondo le modalità organizzative in vigore al momento dell'iscrizione e che gli Enti Firmatari si impegnano a mantenere.
5. Possono aderire all’accordo altre Istituzioni universitarie toscane.

Firenze, lì 27 gennaio 2010

per il Provveditorato per l’Amministrazione Penitenziaria della Toscana,
Maria Pia Giuffrida

per la Regione Toscana,
Gianni Salvadori 

per l’Università degli Studi di Firenze,
Alberto Tesi 

per l’Università degli Studi di Pisa,
Marco Pasquali