Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di RAVENNA e Amicizia Solidale Soc. Coop. Sociale - 3 dicembre 2012

3 dicembre 2012

 TRIBUNALE RAVENNA
 

CONVENZIONE

TRA

AMICIZIA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

E

IL TRIBUNALE Dl RAVENNA

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA’

Al SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, 2 DEL DM 26 MARZO 2001 E 224 BIS DEL DLGS 285/1992 COME MODIFICATO DALLA L. 102/2006

Premesso che:

-  l'art. 54 del d.lgs 28 agosto 2000 n, 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e. 55 del d.lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni. di assistenza sociale e di volontariato;

- l'art. 2 della legge 3.45 del 2004, nel modificare l'art, 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (comuni 2, 3, 4 e 6) del d.lgs 274/2000 e le relative convenzioni;

- l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del d.lgs 30 dicembre 205. n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria',

- l'art. 224 bis del d.lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione accessoria del lavoro di pubblica utilità;

- l’art 186 comma 9 bis del d.lgs 285 del 1992 (Codice della cosi come modificato dalla 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art l, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

considerato che

l'ente AMICIZIA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE presso la quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nellart. 54 del citato Decreto Legislativo,

SI STIPULA

la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Bruno Gilotta, Presidente del Tribunale Ordinario di Ravenna, con sede legale a Ravenna — , giusta la delega di cui in premessa e AMICIZIA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in FAENZA (RA), , nella persona del Sig. ARGNANI ROBERTO, Amministratore Unico pro tempore, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
Attività da svolgere

AMICIZIA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE consente che un numero massimo di 3 condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa, presso le proprie strutture e/o presso le strutture dell'Associazione Comitato di Amicizia di Faenza con la quale collabora. I soggetti presteranno la loro attività con le caratteristiche previste dall'art. 1 coadiuvando gli operatori della struttura con le seguenti mansioni:

- raccolta materiali ("sgomberi cantine'") selezione materiali riciclabili da destinare al mercatino il cui ricavato è destinato a finanziare progetti di aiuto in Africa e Sud America.

Art.2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinate le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del DM. 26 marzo 2001 quali incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

1 GADDONT GABRIELE

2 BERTAZZOLI ROSANNA

l'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente AMICIZIA SOLIDALE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelate l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente AMICIZIA SOLIDALE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5
Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'ente AMICIZIA SOLIDALE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente AMICIZIA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l’attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene depositata alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti. convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Direzione generale degli affari

Ravenna, 03/12/2012

Per Amicizia Solidale Soc. Coop. Sociale
l’amministratore unico Roberto Argnani

Per il Tribunale di Ravenna
Il Presidente Bruno Gilotta