Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VICENZA e il Comune di Bassano del Grappa - 16 dicembre 2024
16 dicembre 2024
TRIBUNALE DI VICENZA
CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
E
IL TRIBUNALE DI VICENZA
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
PREMESSO
- che a norma dell’art. 54 del D.lgs. o 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunale alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luigi Perina Presidente del Tribunale di Vicenza sito in via Ettore Gallo, 24 C.F. 80021970241, giusta la delega di cui in premessa e il Dirigente di Area Seconda, dott. Luca Brussato, che dichiara di intervenire in quest’atto in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Bassano del Grappa, con sede in Via Matteotti, n. 39, 2 36061 ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Comune di Bassano del Grappa consente che n. 6 (sei) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Bassano del Grappa specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di pubblica utilità.
Art.2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quali il giudice, a norma dell’art.33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Il Comune di Bassano del Grappa che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Dirigenti del Comune di Bassano del Grappa e Responsabile Amministrativo della Società partecipata S.I.S. s.r.l. di Bassano del Grappa. Il Comune di Bassano del Grappa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Bassano del Grappa si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. il Comune di Bassano del Grappa si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.5
E’fatto divieto al Comune di Bassano del Grappa di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico del Comune di Bassano del Grappa l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti indicati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto del condannato.
Art.7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.
Le Parti danno atto che la presente convenzione:
- non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 4, della Tariffa, Parte Seconda e dell’art. 1 della Tabella, allegate al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e successive modificazioni, in quanto non avente per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ed è posto in essere tra Comune e Ministero per attività istituzionale;
- esente in modo assoluto da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.
Vicenza, 16/12/2024
Per il Tribunale di Vicenza
Il Presidente
Dott. Luigi Perina
(sottoscritto con firma digitale)
per il Comune di Bassano
Il Dirigente di Area Seconda
Dott. Luca Brussato
(sottoscritto con firma digitale)